Per rispondere a tutta la lista, utilizzate il comando 'Rispondi a tutti' o 'Rispondi alla lista'. Con il comando 'Rispondi', invece, risponderete solo all'autore del messaggio. ----------------------------------------------- L'autenticazione di un documento elettronico, ovvero di un contenitore di informazioni, di atti fatti e dati giuridicamente rilevanti, avviene necessariamente nella sua espressione più forte tramite l'utilizzo di una c.d. firma digitale.
La fattispecie che in questo contesto mi preme riportare è sullo stretto ed univoco rapporto tra una licenza creative commons ed una opera dell'ingegno da tutelare, senza che con il passare del tempo la stessa licenza possa modificare la volontà o ancor più il desiderio dell'autore nel momento in cui lo stesso ha deciso di affidare il suo lavoro alla creative commons. In effetti ritengo che nel caso specifico non si debba tutelare il documento informatico (licenza) sottoscritto con la firma digitale nei suoi elementi principi: riservatezza, integrità, paternità; bensì nella sua "integrità temporale dell'informazione, ovvero nella licenza creative commons scelta e quindi adottata. A questo punto se la licenza dovesse essere sottoscritta con firma digitale da parte ad esempio del "Lead Creative Commons Italia", l'evidenza informatica generata, testimonierebbe la prova dello spazio cronologico in cui la licenza è stata definita. (time stamping) Le prime pronunce giurisprudenziali in materia di tutela del software (vedi Trib. Bolzano n°145/2005 del 31.03.2005) e alcuni commenti su http://www.ictlex.net/?p=556 evidenziano la difficoltà di un buon apprezzamento giuridico delle Creative Commons nel sistema normativo italiano rispetto alla tradizionale tutela prevista dal diritto d'autore. Condivido in parte e allo stato dette affermazioni, ritenendo tuttavia che la sottoscrizione digitale di una licenza creative commons, porrebbe la stessa, se pur relegata ad un link con l'opera dell'ingegno, in una condizione giuridicamente più rilevante di quella attuale. Ma vi è di più! Se per ciascuna "creative commons" una volta apposta la firma digitale, l'autore dell'opera creativa può ulteriormente sottoscrivere la stessa licenza (palesando la volontà di accettare i termini in essa previsti), e dopo legare la propria opera creativa nel suo file "originario", lasciando in condivisione e in distribuzione i files "originali". In tal modo innanzi il magistrato si ottiene: 1) la prova per aver aderito ad una licenza creative commons (in ragione dello spazio temporale); 2) la prova per aver attribuito la tutela di cui al punto 1) alla propria opera creativa (in ragione sia dello spazio temporale, sia del contenuto); 3) di aver ottenuto le attestazioni, di cui ai punti precedenti, tramite l'auslio di un soggetto terzo ovvero dall'Ente Certificatore riconosciuto dal CNIPA. Così facendo, in attesa di un intervento legislativo, si ottiene una più concreta concatenazione tra: autore-opera-licenza con la conseguente maggiore diffusione di cultura e sicurezza giuridica. Solo semplici riflessioni che sottopongo ad una libera e costruttiva critica nonché ad una concreta condivisione del sapere. Massimo Melica www.massimomelica.it _______________________________________________ Questa è la lista Community ([email protected]) Per informazioni su questa lista visitate http://creativecommons.it/mailman/listinfo/community
