Il 10/08/10 17.58, Andrea D'Orsi ha scritto: > Alessandro Degl'Innocenti wrote: > >> Ciao a tutti, >> vorrei sapere se qualcuno di voi, sa come funziona realmente la >> legislazione per i ponti radio a scopo privato. >> Io ho molti clienti che vogliono crearsi una rete punto-punto o >> punto-multi-punto su alcuni loro stabili ma ne ho anche altri che >> vogliono solamente creare un collegamento privato sempre, tra >> un'abitazione e l'altra (esempio due amici). >> Ora, io so che basta fare un'auto dichiarazione da mandare al >> ministero delle poste e telecomunicazioni dove si dichiara di aver >> acceso questi apparati radio che sono in normativa ce ecc ecc... >> Ma se io all'interno di questo "tubo", chiamiamolo così, voglio farci >> passare internet posso farlo o non posso farlo, ovviamente a scopro >> privato! Ciao,
in realtà non vi è una "regola" precisa. Il problema è che la legge contempla solo 2 dei 3 casi possibili (logicamente parliamo delle frequenze ISM) e sono: 1 caso) Un'azienda che vuole collegare due sedi attraverso un link wireless: in questo caso devi semplicmente dichiarare il link alle autorità competenti e puoi farlo tranquillamente. Logicamente devi seguire dei valori standard sulla potenza di trasmissione ecc.. 2 caso) Caso Hotspot: cioè il collegamento di un access point ad una rete pubblica cablata. In questo caso se la copertura dell'AP è sul suolo pubblico va dichiarato alle autorità. In genere però questo caso è proprio quello offerto dagli enti pubblici quindi ...non ci sono problemi! 3 caso NON presente dalla "legge"): è quello di due privati che vogliono utilizzare "l'etere sul suolo pubblico" come mezzo di trasmissione per collegare due dispositivi, due case, due edifici o qualsiasi altra cosa....per i politici italiani questa circostanza sembra essere qualcosa di impensabile! :-) Io faccio parte di Ninux.org a Roma [a] e sinceramente la domanda ce la stiamo ponendo da moltissimo tempo. Alla fine abbiamo adottato la politica più "giusta"...cioè ce ne freghiamo altamente....! :-) Vi incollo una mail che è circolata sulla nostra ML qualche tempo fa in occasione del NinuxDay [b]... __________ Lo scorso fine settimana si e' svolto a Roma il Ninux Day, a cui hanno partecipato membri di wireless community (o reti comunitarie) di buona parte d'Europa. Abbiamo constatato che in Grecia, Spagna, Germania, Austria, Slovenia, fare reti wireless comunitarie e' non solo legale, ma spesso incoraggiato dalle istituzioni. Queste reti (spesso molto grandi, con *migliaia* di nodi [0]) distribuiscono la connessione ad Internet a vaste aree e sono costruite in modo autonomo dagli utenti stessi, creando un'infrastruttura che non e' gestita/posseduta da un'entita' singola (a differenza delle reti costruite dai provider e dalle istituzioni). Ci siamo confrontati con membri delle reti comunitarie guifi.net e funkfeuer.at e dell'Open Spectrum Alliance (openspectrum.eu) che, inizialmente increduli, si sono resi disponibili a darci una mano per diradare la nebbia che avvolge (almeno dal nostro punto di vista) la situazione legale dei collegamenti wireless e della ridistribuzione del collegamento ad Internet in Italia. E eventualmente a presentare la questione presso l'Unione Europea. Ci e' stato chiesto di fornirgli dei riferimenti precisi alle leggi che limitano lo sviluppo di questo tipo di reti in Italia. Purtroppo noi di ninux non siamo molto ferrati in materia di leggi, e quindi ci servirebbe un aiuto da parte di qualche volontario che sia dentro queste questioni. Da una ricerca preliminare, abbiamo trovato che gli articoli principali in contrasto (o apparente contrasto) con la creazione di reti comunitarie sono: i) collegamenti wireless su suolo pubblico. Codice delle comunicazioni [1] articolo 104 punto (comma?) 3: """ 1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi: [...] 3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. """ che sembra essere in contrasto con la direttiva europea 2002/20/CE punto 5 [2]: """ (5) La presente direttiva si applica alla concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento. L'uso personale di apparecchiature terminali radio, basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte di un utente e non connesso con un'attività economica, come l'uso da parte di radioamatori di una Citizen Band Radio (CB), non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto contemplato dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(4). """ che ci hanno detto va interpretato come: "tutto quello che non e' regolato da questa direttiva non ha bisogno di licenze. L'importante e' che vengano utilizzati apparati marcati CE. E la legge dello stato non puo' limitare in alcun modo l'utilizzo di apparati marcati CE e che operano su frequenze libere (ISM) come le ubiquiti nanostation (che sono apparati wireless progettati per operare outdoor)". E quindi "vince" la direttiva, anche se e' antecedente, no? ii) il decreto Pisanu [3]. Articolo 7: """ Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati piu' di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. """ Non ci e' chiaro se i membri di una wireless community network possano non rientrare nella definizione di "circolo privato" o di "pubblico esercizio". Ovviamente e' impossibile tenere i log richiesti su dispositivi embedded (come i router low cost)... Per esempio a guifi.net non tengono i log dei collegamenti ma in caso di necessita' collaborerebbero con le autorita'. Anche loro dicono che e' proprio fisicamente impossibile tenere i log richiesti sui loro dispositivi. iii) esistono altre leggi/decreti/etc. che ci impediscono di definire "legale" la creazione di wireless communities in Italia a chi per primo si approccia a queste realta'? [0] http://wind.awmn.net/?page=nodes [1] http://www.urpcomunicazioni.it/codice_comunicazioni.htm [2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0020:IT:HTML [3] http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/normativa/DL_144_2005_07_27.pdf _________ [a] www.ninux.org [b] http://wiki.ninux.org/NinuxDay2009 -- Stefano Pilla pub 2048R/7A14FB6C 2009-10-05 [expires: 2014-10-04] Key fingerprint: 6EB6 E497 B431 C251 A75C 49D9 0B7B 2E86 7A14 FB6C Phone: +39 340 37 23 206 Cisco CCNA: CSCO11667427 Web: http://www.stefanopilla.it E-mail: me[at]stefanopilla.it *P* Please consider the environment -- Do you really need to print this email?
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