Il 10/08/10 17.58, Andrea D'Orsi ha scritto:
> Alessandro Degl'Innocenti wrote:
>
>> Ciao a tutti,
>> vorrei sapere se qualcuno di voi, sa come funziona realmente la
>> legislazione per i ponti radio a scopo privato.
>> Io ho molti clienti che vogliono crearsi una rete punto-punto o
>> punto-multi-punto su alcuni loro stabili ma ne ho anche altri che
>> vogliono solamente creare un collegamento privato sempre, tra
>> un'abitazione e l'altra (esempio due amici).
>> Ora, io so che basta fare un'auto dichiarazione da mandare al
>> ministero delle poste e telecomunicazioni dove si dichiara di aver
>> acceso questi apparati  radio che sono in normativa ce ecc ecc...
>> Ma se io all'interno di questo "tubo", chiamiamolo così, voglio farci
>> passare internet posso farlo o non posso farlo, ovviamente a scopro
>> privato!
Ciao,

in realtà non vi è una "regola" precisa.
Il problema è che la legge contempla solo 2 dei 3 casi possibili
(logicamente parliamo delle frequenze ISM) e sono:

1 caso) Un'azienda che vuole collegare due sedi attraverso un link
wireless: in questo caso devi semplicmente dichiarare il link alle
autorità competenti e puoi farlo tranquillamente. Logicamente devi
seguire dei valori standard sulla potenza di trasmissione ecc..

2 caso) Caso Hotspot: cioè il collegamento di un access point ad una
rete pubblica cablata. In questo caso se la copertura dell'AP è sul
suolo pubblico va dichiarato alle autorità. In genere però questo caso è
proprio quello offerto dagli enti pubblici quindi ...non ci sono problemi!

3 caso NON presente dalla "legge"): è quello di due privati che vogliono
utilizzare "l'etere sul suolo pubblico" come mezzo di trasmissione per
collegare due dispositivi, due case, due edifici o qualsiasi altra
cosa....per i politici italiani questa circostanza sembra essere
qualcosa di impensabile! :-)

Io faccio parte di Ninux.org a Roma [a] e sinceramente la domanda ce la
stiamo ponendo da moltissimo tempo.
Alla fine abbiamo adottato la politica più "giusta"...cioè ce ne
freghiamo altamente....! :-)

Vi incollo una mail che è circolata sulla nostra ML qualche tempo fa in
occasione del NinuxDay [b]...
__________

Lo scorso fine settimana si e' svolto a Roma il Ninux Day, a cui hanno
partecipato membri di wireless community (o reti comunitarie) di buona
parte d'Europa. Abbiamo constatato che in Grecia, Spagna, Germania,
Austria, Slovenia, fare reti wireless comunitarie e' non solo legale, ma
spesso incoraggiato dalle istituzioni. Queste reti (spesso molto grandi,
con *migliaia* di nodi [0]) distribuiscono la connessione ad Internet a
vaste aree e sono costruite in modo autonomo dagli utenti stessi,
creando un'infrastruttura che non e' gestita/posseduta da un'entita'
singola (a differenza delle reti costruite dai provider e dalle
istituzioni).

Ci siamo confrontati con membri delle reti comunitarie guifi.net e
funkfeuer.at e dell'Open Spectrum Alliance (openspectrum.eu) che,
inizialmente increduli, si sono resi disponibili a darci una mano per
diradare la nebbia che avvolge (almeno dal nostro punto di vista) la
situazione legale dei collegamenti wireless e della ridistribuzione del
collegamento ad Internet in Italia. E eventualmente a presentare la
questione presso l'Unione Europea. Ci e' stato chiesto di fornirgli dei
riferimenti precisi alle leggi che limitano lo sviluppo di questo tipo
di reti in Italia. Purtroppo noi di ninux non siamo molto ferrati in
materia di leggi, e quindi ci servirebbe un aiuto da parte di qualche
volontario che sia dentro queste questioni.

Da una ricerca preliminare, abbiamo trovato che gli articoli principali
in contrasto (o apparente contrasto) con la creazione di reti
comunitarie sono:

i) collegamenti wireless su suolo pubblico. Codice delle comunicazioni
[1] articolo 104 punto (comma?) 3:

"""
1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
[...]
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi
all'installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di
fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente
in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni
del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
"""

che sembra essere in contrasto con la direttiva europea 2002/20/CE punto
5 [2]:

"""
(5) La presente direttiva si applica alla concessione dei diritti d'uso
delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di
una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a
pagamento. L'uso personale di apparecchiature terminali radio, basato
sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte di un
utente e non connesso con un'attività economica, come l'uso da parte di
radioamatori di una Citizen Band Radio (CB), non comporta la fornitura
di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto
contemplato dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella
direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro
conformità(4).
"""

che ci hanno detto va interpretato come: "tutto quello che non e'
regolato da questa direttiva non ha bisogno di licenze. L'importante e'
che vengano utilizzati apparati marcati CE. E la legge dello stato non
puo' limitare in alcun modo l'utilizzo di apparati marcati CE e che
operano su frequenze libere (ISM) come le ubiquiti nanostation (che sono
apparati wireless progettati per operare outdoor)". E quindi "vince" la
direttiva, anche se e' antecedente, no?


ii) il decreto Pisanu [3]. Articolo 7:
"""
Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di
telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque
intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi
specie la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui
siano installati piu' di tre apparecchi terminali, deve chiederne la
licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente
alla telefonia vocale.
"""

Non ci e' chiaro se i membri di una wireless community network possano
non rientrare nella definizione di "circolo privato" o di "pubblico
esercizio". Ovviamente e' impossibile tenere i log richiesti su
dispositivi embedded (come i router low cost)...

Per esempio a guifi.net non tengono i log dei collegamenti ma in caso di
necessita' collaborerebbero con le autorita'. Anche loro dicono che e'
proprio fisicamente impossibile tenere i log richiesti sui loro
dispositivi.


iii) esistono altre leggi/decreti/etc. che ci impediscono di definire
"legale" la creazione di wireless communities in Italia a chi per primo
si approccia a queste realta'?


[0] http://wind.awmn.net/?page=nodes
[1] http://www.urpcomunicazioni.it/codice_comunicazioni.htm
[2]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0020:IT:HTML
[3]
http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/normativa/DL_144_2005_07_27.pdf

_________

[a] www.ninux.org
[b] http://wiki.ninux.org/NinuxDay2009
-- 

Stefano Pilla

pub 2048R/7A14FB6C 2009-10-05 [expires: 2014-10-04]
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