Da Guerre & Pace N. 86 - Febbraio 2002 http://www.mercatiesplosivi.com/guerrepace/gepso.htm
IN NOME DELLA SICUREZZA La guerra del diritto di Giuseppe Pelazza Anche il Diritto dei paesi occidentali abbandona la vantata civilt� giuridica per farsi portatore delle "nuove" esigenze di guerra La guerra "globale" che gli Stati Uniti d'America, con al seguito gli stati europei, hanno iniziato per liberare il mondo dal terrorismo - ossia per consolidare le loro pratiche di rapina verso i detentori di fonti energetiche e materie prime, per migliorare la loro presenza strategico-militare nell'Asia Centrale e in altre parti del mondo e per rimodellare gli interni assetti istituzionali al fine di fare i conti con i movimenti di opposizione - si muove, come sappiamo, su pi� piani. Qui, brevemente, intendo occuparmi del piano della normativa penale, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento italiano. UN NUOVO REATO: TERRORISMO INTERNAZIONALE Il 18 ottobre 2001, "ritenuta la straordinaria necessit� ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi" � stato emanato il decreto legge n. 374 poi convertito, con alcune modifiche, nella legge 15 dicembre 2001 n. 438, di cui esaminiamo gli aspetti pi� significativi. All'interno dell'art. 270 bis (introdotto nel codice penale con il cosiddetto decreto Cossiga del dicembre 1979 e che gi� puniva le associazioni con finalit� di terrorismo) viene inserita espressamente anche l'ipotesi dell'associazione con finalit� di "terrorismo internazionale". Le pene previste per la semplice partecipazione, gi� prima molto elevate, sono ulteriormente inasprite (da 5 a 10 anni). A questo punto - sembra paradossale! - viene da rimpiangere il buon vecchio legislatore fascista che, con l'art. 306 del Codice Rocco, colpiva con pene da 3 a 9 anni chi partecipava al ben pi� agguerrito sodalizio definito, appunto, come "banda armata". Ma il centro della questione � l'estrema vaghezza con cui viene indicato il comportamento punito. Infatti l'associazione vietata pu� anche soltanto "proporsi" il compimento di atti di violenza con le finalit� in questione, e quindi la soglia della punibilit� ricomprende anche la semplice intenzione. Inoltre: che tipo di atti di violenza l'associazione dovrebbe avere il fine di compiere? In assenza di specificazioni, la nozione � amplissima, raggiungendo una vera e propria indeterminatezza su quale sia il comportamento vietato, con grave violazione dell'art. 25 della Costituzione. Ma, del resto, tale violazione gi� esisteva da tempo per il vecchio 270 bis, e ben pochi se ne sono lamentati... COLPIRE I MOVIMENTI DI MASSA Dalla riformulazione della nozione generale di finalit� di terrorismo consegue poi che per gli "atti di violenza ... rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale" si applica l'aggravante prevista dall'art.1 del gi� ricordato decreto Cossiga, che determina un aumento di pena della met�, con l'impossibilit� per giunta di cancellare tale aggravante con il riconoscimento di attenuanti, come succede invece per le aggravanti ordinarie. Questa riformulazione sembra voler equiparare genericamente gli atti di violenza contro uno stato estero o un organismo internazionale e le finalit� di terrorismo (con il conseguente inasprimento delle pene cui si � gi� accennato), con l'obiettivo quindi di colpire non solo i membri di associazioni ristrette bens� i partecipanti a movimenti di massa con connotazioni internazionaliste (e quali mai saranno?...). La nuova legge introduce poi nel codice penale l'art. 270 ter che punisce, con pena fino a 4 anni, chi "fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalit�, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione" a chi partecipa non solo alle associazioni punite dall'art. 270 bis ma anche alle "vecchie" associazioni sovversive previste dall'art. 270 per colpire comunisti, socialisti massimalisti e anarchici. Per chi avesse questo tipo di intenzioni, alla luce di questa norma risulta pi� conveniente fornire vitto e alloggio ai partecipi di una banda armata (pena solo fino a 2 anni, in base all'art. 307 del codice penale)... CONTROLLO TOTALE L'art. 3 della legge rende pi� celeri le procedure per le intercettazioni telefoniche nei procedimenti relativi ai delitti previsti dall'art. 270 bis e 270 e ai delitti con finalit� di terrorismo. Anche in questo ambito, inoltre, � estesa la possibilit� di perquisire "blocchi di edifici" e di sospendere "la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate". A questo punto, il riferimento mentale pi� spontaneo va alla nozione di rastrellamento. L'art. 5 prevede la possibilit� anche per i reati con finalit� di terrorismo (oltre che per quelli di mafia) di intercettare preventivamente "comunicazioni o conversazioni, anche in via telematica, nonch� ... comunicazioni o conversazioni tra presenti", anche in domicili privati. Queste intercettazioni sono autorizzate non nei confronti di chi � sottoposto a indagini, ma in via del tutto generale "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione" dei delitti in questione. � quindi chiaro che tali intercettazioni (utilizzabili a fini di polizia e non processuali) possono colpire chiunque, e qualunque ambiente. Insomma, il controllo tende - ove gi� non lo sia - a divenire totale. INFILTRATI UFFICIALMENTE L'art. 4 introduce, senza ipocrisie ma anche senza pi� pudore, la disciplina delle "attivit� sotto copertura" della Polizia giudiziaria. Sono disposte dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza ed effettuate dagli organismi investigativi di tali corpi "specializzati nell'attivit� di contrasto al terrorismo o all'eversione"; il Pubblico ministero deve soltanto esserne preventivamente informato. Il fine di tali operazioni � "acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi per finalit� di terrorismo" e gli operanti non sono punibili se "anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego". � cio� prevista espressamente l'attivit� di infiltrazione/provocazione, con ampie previsioni di non punibilit�. Ovviamente � consentito l'utilizzo di identit� e documenti di copertura e chiunque, conoscendo la vera identit� degli infiltrati, la divulgasse, � punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Le operazioni segrete devono restare segrete, che diamine! Parallelamente a ci�, pare che la riforma dei Servizi segreti in corso di elaborazione attribuisca a tali agenti l'impunit� per una gamma ben superiore di delitti, da cui sarebbero esclusi solo gli omicidi e le lesioni personali (cfr. "La Repubblica", 27/11/2001). L'art. 10 bis, infine, compie un primo passo verso la creazione, per i delitti in questione, di giudici "speciali", giacch� stabilisce la competenza di Pubblico ministero e Giudice delle indagini preliminari del "capoluogo" del distretto in cui ha sede il giudice competente. Il che vuol dire che se vi � competenza, ad esempio, del Tribunale di Monza, le indagini preliminari saranno invece oggetto dell'attivit� di Pm e Gip di Milano e non di Monza come per tutti gli altri reati. IN SINTONIA CON LA NUOVA LEGISLAZIONE EUROPEA Ovviamente, tutta questa normativa inerente i reati con cosiddetta finalit� di terrorismo si intreccia con la definizione di terrorismo che sar� data a livello europeo, a proposito della quale � pi� che lecito avanzare serie preoccupazioni, considerato quel che si legge circa il riferimento, quali atti di terrorismo, anche alle occupazioni abusive o ai danneggiamenti di infrastrutture statali e pubbliche, mezzi di trasporto, luoghi pubblici e beni, ovvero anche all'intralcio o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse fondamentali (cfr. Commissione della Comunit� Europea, Proposta di decisione Quadro del Consiglio del 19/9/2001). Il tutto si lega anche alla creazione dello spazio giuridico europeo in tema di "mandato di arresto", con vanificazione delle precedenti procedure di estradizione. E, a questo proposito, sia consentito sottolineare la miopia di chi ha accusato questo pernicioso e infame governo anche per il fatto che avrebbe ostacolato l'ingresso dell'Italia in tale desiderabile (!?) spazio. Il discorso, infatti, doveva essere diversamente sviluppato, contro questo governo e i suoi miserabili interessi in materia, ma anche, ed essenzialmente, contro la riduzione degli spazi di libert�. COMUNIT� "NEMICHE" La produzione legislativa italiana legata alla guerra ricomprende anche le normative concernenti le "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talebani" (Decreto Legge 28/9/2001 n. 353 convertito con legge 27/11/2001 n. 415). Tali norme sono di derivazione europea (Regolamento CE 6/3/2001 n.467): quello che colpisce � il loro riferirsi a una collettivit� "politico/religiosa" e il loro disporre misure contro specifiche persone fisiche nominativamente individuate. Tutto questo desta in chi scrive assai sgradevoli sensazioni, dal momento che � escluso dal consorzio civile chi � appartenente a una comunit� "nemica", essendo - con norme di legge - indicato nominativamente dopo una fase di individuazione svolta al di fuori di ogni garanzia giurisdizionale dal "comitato per le sanzioni". In tutto ci� vi � qualcosa di d�j� vu, ma anche qualcosa che sa di oscuro presagio... USA E GRAN BRETAGNA Che le speciali normative italiane si innestino in un modus procedendi deciso a livello internazionale � risaputo. Ricordiamo soltanto come gli Usa costituiscano l'avanguardia anche in questo campo, raggiungendo il vertice, oltre che della caduta delle garanzie democratiche, anche dell'"imperialismo giudiziario" attraverso la creazione di Tribunali militari con competenza sull'intero globo: "lo Stato penale statunitense tenderebbe cos� a convertirsi nelle forme di un Impero penale, impegnato a giustiziare i nemici che non siano stati direttamente eliminati con le armi o dai servizi segreti" (cos� Danilo Zolo, in Dallo Stato di diritto all'Impero penale, "il Manifesto", 16/11/2001). La fidata Gran Bretagna, seguendo un pi� basso profilo, pare aver seguito le procedure previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, che nel suo art. 15 stabilisce che "in caso di guerra o in caso di altre pubbliche calamit� che minacciano la vita della nazione, ogni altra parte contraente pu� prendere misure che deroghino agli obblighi gi� previsti di questa Convenzione", e ha quindi disapplicato l'art. 5 in tema di controllo dell'autorit� giudiziaria sulla privazione della libert�, ricorrendo alla detenzione amministrativa per i "sospetti", cos� cancellando secoli di civilt� giuridica. INFINE: I TRIBUNALI MILITARI! Un ultimo dato va affrontato: con decreto legge 1 dicembre 2001 n. 421 (Disposizioni Urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom") si � stabilito (art.8) che "Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalit� internazionale (sic!) denominata 'Enduring Freedom' ... si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1942 n. 303". "Corpo di spedizione", "Regio decreto", "Codice militare di guerra", antichi vocaboli acquistano nuovo vigore e splendore: la guerra non � pi� un tab� e pu� essere (a differenza che nelle precedenti aggressioni all'Iraq e alla Serbia) finalmente rivendicata, anche se - per ora - con gli eufemistici riferimenti al mantenimento della legalit� internazionale. Siamo insomma entrati in una fase nuova, di guerra globale, e di queste esigenze di guerra anche il diritto, ben lungi dal contrastarle, si fa portatore.
