Ho caricato il cartello sul wiki. Aggiungo qualche aggiunta sulla
normativa di riferimento, che è bene sapere.

Dario

Normativa di riferimento
 estratto Legge n° 633 del 22/04/1941 (G.U.del 16/07/1941 n° 16 e
successive modifiche) che tutela la materia ed in particolare questi
tre articoli che seguono:

Art. 96 – Il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le
disposizioni dell’articolo seguente. (..omissis)
Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritratta quando la
riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o
dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia,
da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione
è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o
svoltosi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della
persona ritratta.
Art. 98 – Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su
commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o
aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il
consenso del fotografato salvo pagamento a favore di quest’ultimo,
daparte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo
corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia
originaria, deve essere indicato.

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