Ho caricato il cartello sul wiki. Aggiungo qualche aggiunta sulla normativa di riferimento, che è bene sapere.
Dario Normativa di riferimento estratto Legge n° 633 del 22/04/1941 (G.U.del 16/07/1941 n° 16 e successive modifiche) che tutela la materia ed in particolare questi tre articoli che seguono: Art. 96 – Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. (..omissis) Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltosi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta. Art. 98 – Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografato salvo pagamento a favore di quest’ultimo, daparte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. _______________________________________________ Ducc-it mailing list [email protected] https://mail.gna.org/listinfo/ducc-it
