Art. 6
Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo regionale č 
disposta entro il 30 settembre di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, sentito il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 13 della presente 
legge, qualora gli enti non abbiano adempiuto agli obblighi. di cui al precedente art. 
5.
2. La cancellazione č disposta altresė quando la cooperativa o il consorzio siano 
stati sciolti, risultino inattivi da pių di ventiquattro mesi o cancellati dalla 
sezione VIII del registro prefettizio, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai 
sensi del d. l.vo c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
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