Rileggendo la normativa sulla cartografia italiana:
http://www.apat.gov.it/site/_files/Leggi/Legge2febbraio1960numero68.pdf
ho seri dubbi interpretativi sull'art. 12:

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da 
privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, 
oltre 
alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in 
vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di 
prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a 
denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla 
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone 
lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova 
anche all'Istituto idrografico della Marina. 

Ma รจ ancora in vigore??
Vito
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