> -----Messaggio originale----- > Da: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Per > conto di rino lo turco > Inviato: martedì 18 settembre 2007 0.44 > A: [email protected] > Oggetto: Re: [lex] validità hash del disco, validità della prova > [...] > > Il CT della procura ha provveduto ad analizzare il disco con la seguente metodologia: > 1) collegato il disco come slave ad un sistema win2k connesso a sua volta in rete LAN e WAN
Aghh! E Magari su questo sistema Win2K era presente pure un antivirus che ha iniziato a fare scansione del nuovo disco che si è trovato connesso, eliminando gli eventuali virus presenti (e quindi modificando il disco). Come minimo ha cambiato qualche data e marcato il disco con un SID come sono soliti fare i S.O. Windows... da cui, i due dischi non hanno lo stesso contenuto. [...] > 2) sempre sotto mia specifica insistenza ricalcolare il valore di hash > (nella perizia ha dichiarato che la differenza riscontrata non ha valore > ovvero non è indice di manomissione del disco) No, certo, come no.... E' indice di imperizia sicuramente.... :) Comunque, sono d'accordo con quanto detto da Geraldo: "in italia vige il principio di non tassatività delle fonti di prova, e conseguentemente il giudice sarà peritus peritorum..." Per cui dipenderà molto dal giudice... ho visto cose che voi umani..... Riccardo Raffaelli. ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
