Vedo che il tema è poco trattato in lista ma viste le ultime risoluzioni 
dell'Agenzia delle Entrate ho pubblicato e diffuso la seguente relazione. 

Pareri e opinioni sono sempre apprezzati 

Grazie a tutti e buona lista :-)

Con le risoluzioni n. 161/e di luglio 2007 e  14/e gennaio 2008, l'Agenzia 
delle Entrate, Direzione Centrale Contenzioso, esprime alcuni nuovi concetti 
sulla produzione dei documenti informatici. 
I due interpelli, non parlano espressamente di una conservazione elettronica 
effettuata all'interno dell'impresa, ma di una sorta di servizio reso a terzi, 
dove vi è una fase di trasferimento dei documenti tra un soggetto e un altro, 
in formato ASCII senza alcun tipo di protezione. 

IL CASO SPECIFICO

L'agenzia rileva diverse incompatibilità tra le metodologie descritte 
nell'interpello e le regole di conservazione dei documenti riportate nel D.M. 
23 gennaio 2004 e nelle successive circolari n. 45 del  2005 e 36 del 2006.

Su alcune osservazioni si può anche essere d'accordo ma viene espresso un 
concetto del tutto nuovo che concerne la produzione di documenti PDF, o meglio 
la produzione di "documenti statici non modificabili " , dove si afferma un 
principio che lascia quanto meno perplessi e necessita di ulteriori 
approfondimenti. 

In ambedue gli interpelli, le società che lo presentano, affermano di PRODURRE 
DOCUMENTI PDF A PARTIRE DA SPOOL DI TIPO ASCII. Secondo l'Agenzia è questa la 
fase che invaliderebbe la conservazione in quanto gli spool ascii non sono 
documenti informatici redatti secondo le regole. 

A nostro parere, ovviamente,  non è così. 

Come ben documentato nell'interpello presentato da un nostro cliente, le 
modalità di produzione dei documenti SONO ASSOLUTAMENTE ININFLUENTI RISPETTO AL 
PROCESSO DI CONSERVAZIONE e sulla stessa l'utente (o il responsabile della 
conservazione) non può avere alcun controllo o non è detto che ce l'abbia.

Ne il CNIPA con le regole tecniche, ne il Ministero con il d.m. 23 gennaio e 
neppure l'Agenzia con le precedenti circolari , si sono mai posti il problema 
di come viene generato il documento PDF, poiché la generazione NON RIENTRA nel 
processo di CONSERVAZIONE, ma lo precede, ed è quello che il CNIPA definisce 
"PROCESSO DI ARCHIVIAZIONE PER IL QUALE NON SUSSISTONO OBBLIGHI". 

NON ESISTE IL DOCUMENTO NON MODIFICABILE

Al di la della suddetta FONDAMENTALE considerazione, va sottolineato come 
NESSUN DOCUMENTO INFORMATICO O OGGETTO DIGITALE CHE DIR SI VOGLIA , cosi come 
nessun documento analogico cioè cartaceo o comunque fisico , POSSONO ESSERE 
"NON MODIFICABILI" semmai, si può verificare l'avvenuta modifica tramite 
strumenti di controllo da attivare caso per caso. 

Solo nel caso di documenti informatici, si possono elevare i livelli di 
protezione memorizzando i dati su supporti che impediscono la modifica (dischi 
ottici non riscrivibili) per cui non è il file ad essere non modificabile ma è 
il supporto su cui è memorizzato a non consentire la modifica* .

LA PROTEZIONE DI UN FILE

Se memorizziamo un file in un qualsiasi supporto informatico che non abbia le 
caratteristiche dei CD o dei DVD, non possiamo garantire la non modificabilità 
poiché SE ESISTE UN UTENTE CHE PUO' ASSEGNARE I CRITERI DI PROTEZIONE, LO 
STESSO UTENTE PUO' ANCHE TOGLIERLI. 

Quello che invece l'informatica può fare , e lo fa con l'uso della firma 
digitale, è LA RILEVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICA O MANOMISSIONE. La firma 
digitale funge da ANTIFURTO,  avvisa se qualcuno ha modificato il documento 
oppure ci rassicura sulla sua originalità quando la verifica avviene con 
successo. 

Fatte queste premesse la conclusione non può essere che una, la modifica di un 
documento informatico non viene impedita utilizzando formati di memorizzazione 
di un tipo o di un altro, ma viene RILEVATA , dalla firma digitale e viene 
tassativamente proibita solo con la memorizzazione dei documenti e delle 
relative impronte su supporti ottici di sola lettura. 

I documenti PDF sono modificabili come tutti gli altri , quindi la scelta di 
questo formato NON è legata  ALLA PROTEZIONE CHE ESSO PUO' OFFRIRE, ma alla 
facilità di visualizzazione che ci è garantita nel tempo, in diverse forme e 
senza dover acquistare alcun tipo di programma. 

LA PROTEZIONE DI UN DOCUMENTO CARTACEO

Sui documenti cartacei abbiamo le stesse identiche problematiche, anzi , in 
questo caso NON ESISTE un modo di impedire la modifica se non attraverso 
sistemi di sicurezza SPROPOSITATI rispetto al valore del documento stesso. 

Qualcuno dissente su questo principio affermando che il documento tenuto in 
cassaforte è immodificabile, ma non è vero, se chi ha le chiavi della 
cassaforte, tira fuori i documenti e , per sbaglio, ci fa cadere un caffè ecco 
che la modifica è avvenuta e l'unica possibilità è quella di RENDERSENE CONTO; 
in maniera intuitiva se la modifica è palese; tramite perizia se ben occultata. 
E in ogni caso qualcuno che può modificare c'è sempre.

ANCHE IL DISCO OTTICO HA UN LIMITE

Con il documento informatico memorizzato su disco ottico, un caffè sarebbe un 
danno rimediabile ma una scalfitura fatta sul disco no. In questo caso estremo 
dove si riuscirebbe a modificare il documento nel senso che lo si renderebbe 
illeggibile, l'informatico ha una chance in più, i riversamenti di cui parliamo 
più avanti.

La non modificabilità potremmo dire che non esiste, quindi non è sul principio 
di IMMODIFICABILITA' che si può basare una regola di conservazione informatica 
di documenti ma sulla rilevazione delle eventuali modifiche effettuate 
arbitrariamente e sulla ridondanza degli originali che tratteremo dopo. 

QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO OPPURE  OTTICO NON RISCRIVIBILE ?

Tra il D.M. 23/01/2004 e le regole CNIPA vi è una grande differenza.  
L'articolo 3 della normativa CNIPA identifica il processo di conservazione 
sostitutiva come  MEMORIZZAZIONE  SU SUPPORTI OTTICI. 

I supporti ottici NON SONO MODIFICABILI (ma neanche indistruttibili), quindi SE 
NON SI SOSTITUISCE IL SUPPORTO O LO SI RENDE ILLEGGIBILE , di fatto si rende il 
documento NON MODIFICABILE. Ma il CNIPA giustamente precisa che la fase di 
scrittura sul supporto ottico dei  documenti e delle relative impronte è la 
fase di CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO e la firma del file di chiusura da parte 
del responsabile è l'attestazione del corretto svolgimento. 

Dunque nelle regole tecniche NON SI INTERVIENE NEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL 
DOCUMENTO perché, giustamente, su questo il responsabile non può esercitare il 
controllo, ma VIENE PREVISTO L'USO DI SUPPORTI OTTICI NON RISCRIVIBILI, che 
abbiamo visto essere l'unico modo di rendere un documento informatico non 
modificabile.

COME COMPORTARSI CON GLI ARCHIVI GIA' FORMATI

Nella maggior parte dei casi gli archivi e i documenti anche se generati 
attraverso spool di vario tipo, prima del processo di conservazione vengono 
sempre trasformati in pdf .Siccome non esiste una tecnica che permette di 
capire se il pdf è stato generato in maniera nativa (cioè dal sistema 
gestionale sono state generate direttamente le istruzioni pdf) oppure tramite 
elaborazione di spool, l'archivio risulterà formato da documenti statici non 
modificabili, accompagnati da firma digitale e file con le impronte quindi non 
ci saranno problemi. 

PER IL FUTURO

E' evidente che sulla base di quanto sopra esposto prima di produrre un 
documento pdf  occorrerebbe sapere dal produttore del software come lo genera, 
cosa alquanto difficile e che ostacolerebbe in maniera notevole qualsiasi 
processo di conservazione sostitutiva, per cui l'unica cosa da fare è aspettare 
la risposta all'interpello e , nel frattempo, continuare a produrre PDF con le 
procedure attuali evitando, laddove è possibile, di utilizzare programmi di 
conversione degli spool.

RIVERSAMENTI 

Abbiamo lasciato sospeso un argomento che è quello dei riversamenti . Il 
riversamento è la copia di un documento o di un archivio da un supporto ad un 
altro. 

Potremmo definirla la fotocopia del documento informatico ma attenzione LA 
COPIA E UGUALE ALL'ORIGINALE PER CUI VALE QUANTO L'ORIGINALE. 

Siccome si tratta di numeri memorizzati sotto forma di sequenza di simboli 
binari (0 e 1) se facciamo una copia in realta otteniamo una sequenza che è 
ESATTAMENTE IDENTICA all'originale quindi non esiste una distinzione tra copia 
e originale 

Significa che se abbiamo prodotto un supporto con i dati dei nostri documenti e 
quanto serve per la conservazione sostitutiva e ne facciamo una copia, avremo 
DUE originali. Se facciamo una ulteriore copia ne avremo 3 e così via. 

LA RIDONDANZA DEGLI ORIGINALI

Immaginiamo di avere i 3 originali del nostro documento informatico.

Un originale sarà in rete, su un server protetto con password e controllo 
utente . Questo potrebbe essere modificato ma le firme digitali ed i file di 
chiusura ci consentono di verificare se sono state fatte manomissioni o no. 

Il secondo sarà su un supporto ottico custodito in una cassaforte presso 
l'azienda 

Il terzo sarà in un altro supporto ottico conservato in luogo diverso . 

Con un sistema simile la possibilità di alterare tutti gli originali risulta 
pressoché impossibile e la sicurezza della conservazione è garanti proprio 
dalla ridondanza degli originali. 

Nell'esempio arriviamo a 3 ma potrebbero esser anche di +

UN ORIZZONTE PIU' AMPIO

Il concetto di firma digitale, marca temporale ha un campo applicativo ben più 
ampio di quello previsto dalla legge e ci auguriamo che nel futuro la normativa 
tenga presente questa vastità di applicazioni. Alcuni esempi.

La firma digitale del software

Non è raro ormai acquistare software o driver firmati digitalmente dal 
produttore. Questo tipo di firma digitale serve a garantire il compratore sulla 
originalità del programma. Non solo , serve a garantire il sistema operativo su 
cui viene eseguito circa l'affidabilità del software in esecuzione fino a 
determinarne un "grado di fiducia" che gli consenta di svolgere o meno 
operazioni di sistema. Non si tratta di firma digitale qualificata come quella 
utilizzata per i documenti , ma di una firma digitale semplice che ha comunque 
un suo grande valore di prova. 

Immaginiamo di acquistare un software dotato di questa caratteristica e, 
stranamente, quando andiamo ad installarlo non ci viene evidenziata la presenza 
della firma digitale di quel software . 

La prima cosa che ci dovrebbe venir da pensare è che quell'eseguibile NON E' 
ORIGINALE . 

Immaginiamo ancora che l'uso di quel software provochi dei grossi danni agli 
apparati collegati a quei computer. 

Il file di installazione che abbiamo ricevuto non è certamente un documento 
statico non modificabile o facilmente leggibile ma  nel nostro caso visto che è 
accompagnato da una firma digitale o non lo è se è stato modificato, avrebbe 
valore di prova ???

La firma di un progetto

Si è abituati ormai a scambiarsi files. Immaginiamo che il grafico ci invii il 
nuovo depliant in un file di tipo .zip che contiene i diversi componenti della 
pubblicazione, foto etc. Il file zip è firmato digitalmente 

Pubblichiamo il depliant e scopriamo che le foto sono coperte da copyright 
quindi ci viene applicata una sanzione per uso indebito di immagini protette da 
diritti d'autore. 

Il grafico sostiene che quelle foto non le ha messe lui.

Noi abbiamo solo il file zip con la firma digitale , avrebbe valore di prova 
??? 

L'invio di informazioni tramite internet

Quante volte ci capita di compilare dati via internet e di inviarli ad un 
fornitore di servizi o di merci. Nel 99,99 % dei casi quei dati non saranno 
manomessi, ma nel caso in cui lo fossero , dovremmo dimostrare che il sito web 
ha effettuato una trasformazione e ha modificato le condizioni che noi avevamo 
inserito. 

Se al momento della compilazione provvediamo ad effettuare una stampa su file 
del contenuto dello schermo (tasto print screen) e applichiamo sul documento 
jpg ottenuto, la firma digitale e la marca temporale , avremo una prova valida 
di quello che abbiamo digitato ? 

CONCLUSIONI

Il documento informatico rilevante ai fini tributari deve avere le 
caratteristiche e le modalità di formazione previste dal D.M. 23 gennaio 2004 e 
dalla delibera Cnipa 11/2004. su questo non si può discutere. Ma il valore ai 
fini civilistici di un qualsiasi file firmato digitalmente , anche al di fuori 
delle procedure di conservazione elettronica, è quello di prova fino a querela 
di falso quindi assolve appieno agli obblighi di conservazione previsti dal 
codice civile e può essere esibito in sede di giudizio. 

C'è da augurarsi che anche le regole tributarie si adeguino a questi principi 
fermo restando l'obbligo di chi effettua il procedimento, di rendere 
disponibili gli strumenti necessari per la verifica degli oggetti digitali 
conservati e delle relative firme digitali e marche temporali . 

Documenti 

Risoluzione 161 http://www.multimediait.it/files/00000000/00000371.pdf
Risoluzione 14 http://www.multimediait.it/files/00000000/00000378.pdf
Interpello http://www.multimediait.it/files/00000000/00000379.pdf

Claudio Caprara 
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