Il nuovo articolo 495-bis introdotto dalla cd "legge sul cybercrime" introduce il reato di dichiarazione falsa ad un certificatore di firma elettronica e recita:
| Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di | firma elettronica sull'identità o su qualità personali | proprie o di altri | | Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che | presta servizi di certificazione delle firme elettroniche | l'identità o lo stato o altre qualità della propria o | dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad | un anno. Le mie domande: 1) Un caso del genere non è già considerabile sostituzione di persona? Perché il legislatore ha ritenuto necessario introdurre una nuova fattispecie? 2) L'articolo parla di "certificatore di firma elettronica" senza precisare "firma qualificata". Ciò significa che il reato sussiste anche se si dichiara il falso ad un certificatore "non qualificato" (Thawte, CAcert e simili)?
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