Buongiorno a tutti, vi sottoporrei alcune riflessioni sulla figura del responsabile della conservazione sostitutiva, nella speranza di chiarire i miei molti dubbi. Dunque, situazione: Pubblica Amministrazione deve attrezzarsi per la conservazione sostitutiva, nel contesto di un preciso progetto applicativo, di documenti informatici, precisando che essi 'nascono' informatici. Il fornitore dell'applicativo fornisce anche il servizio di conservazione.
Mi facevo domande sulle differenze tra le previsioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5 della deliberazione CNIPA 11/2004. Nel primo caso mi sembra di capire che la figura del responsabile sia interna all'ente, possa delegare alcune o tutte le proprie mansioni a terzi, mantenga in capo a sè la responsabilità della corretta esecuzione delle stesse. Nel secondo caso la situazione mi pare diversa: l'intero *procedimento* può essere affidato a soggetti terzi, nulla si dice con riguardo al responsabile della conservazione. Vi potrebbe essere la possibilità di mantenere la figura del responsabile della conservazione interna all'ente, oppure nominare una figura esterna afferente all'impresa fornitrice del servizio, ad esempio il legale rappresentante. Considerando come l'intero procedimento venga svolto di fatto al di fuori delle possibilità di controllo e verifica di un ipotetico responsabile interno, mi pare ragionevole nominare un soggetto esterno all'ente pubblico, soggetto sul quale graverebbero le responsabilità previste in capo al Reponsabile della conservazione, nonché l'onere di vigilare sui propri eventuali delegati.In questo caso in capo all'ente residuerebbe "solo" una responsabilità per culpa in eligendo. Diversamente non mi spiego la differenza tra le previsioni dei due commi. Può essere corretto fin qui il ragionamento? Altro profilo: dando una scorsa alla nuova proposta di regole tecniche notavo, all'art. 9, una nuova formulazione del comma 4, art. 5 delle regole vigenti. Recita "Le pubbliche amministrazioni nominano il responsabile della conservazione, scegliendolo tra funzionari interni di adeguato profilo. Il responsabile della conservazione svolge il ruolo di pubblico ufficiale...". Mi chiedo: come mai, in un caso come questo in cui nessuna fase del procedimento di conservazione viene effettuata dall'ente, una PA dovrebbe nominare un soggetto interno, assumendosi oneri e responsabilità alle quali, in concreto, non ha possibilità di far fronte? Il testo nuovo renderebbe forse inapplicabile alle pubbliche amministrazioni la possibilità di affidare l'intero procedimento, mantenendo solo lo strumento di delega di mansioni di cui al comma 2? Grazie, Francesco.
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