Buongiorno a tutti,

vi sottoporrei alcune riflessioni sulla figura del responsabile della
conservazione sostitutiva, nella speranza di chiarire i miei molti
dubbi.
Dunque, situazione: Pubblica Amministrazione deve attrezzarsi per la
conservazione sostitutiva, nel contesto di un preciso progetto
applicativo, di documenti informatici, precisando che essi 'nascono'
informatici. Il fornitore dell'applicativo fornisce anche il servizio
di conservazione.

Mi facevo domande sulle differenze tra le previsioni di cui al secondo
e terzo comma dell'art. 5 della deliberazione CNIPA 11/2004.
Nel primo caso mi sembra di capire che la figura del responsabile sia
interna all'ente, possa delegare alcune o tutte le proprie mansioni a
terzi, mantenga in capo a sè la responsabilità della corretta
esecuzione delle stesse.

Nel secondo caso la situazione mi pare diversa: l'intero
*procedimento* può essere affidato a soggetti terzi, nulla si dice con
riguardo al responsabile della conservazione.
Vi potrebbe essere la possibilità di mantenere la figura del
responsabile della conservazione interna all'ente, oppure nominare una
figura esterna afferente all'impresa fornitrice del servizio, ad
esempio il legale rappresentante.
Considerando come l'intero procedimento venga svolto di fatto al di
fuori delle possibilità di controllo e verifica di un ipotetico
responsabile interno, mi pare ragionevole nominare un soggetto esterno
all'ente pubblico, soggetto sul quale graverebbero le responsabilità
previste in capo al Reponsabile della conservazione, nonché l'onere di
vigilare sui propri eventuali delegati.In questo caso in capo all'ente
residuerebbe "solo" una responsabilità per culpa in eligendo.

Diversamente non mi spiego la differenza tra le previsioni dei due commi.
Può essere corretto fin qui il ragionamento?

Altro profilo: dando una scorsa alla nuova proposta di regole tecniche
notavo, all'art. 9, una nuova formulazione del comma 4, art. 5 delle
regole vigenti. Recita "Le pubbliche amministrazioni nominano il
responsabile della conservazione, scegliendolo tra funzionari interni
di adeguato profilo. Il responsabile della conservazione svolge il
ruolo di pubblico ufficiale...".

Mi chiedo: come mai, in un caso come questo in cui nessuna fase del
procedimento di conservazione viene effettuata dall'ente, una PA
dovrebbe nominare un soggetto interno, assumendosi oneri e
responsabilità alle quali, in concreto, non ha possibilità di far
fronte?
Il testo nuovo renderebbe forse inapplicabile alle pubbliche
amministrazioni la possibilità di affidare l'intero procedimento,
mantenendo solo lo strumento di delega di mansioni di cui al comma 2?

Grazie,

Francesco.
________________________________________________________
http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List

Rispondere a