La soluzione è nelle linee guida del Garante del 1 marzo 2007 e in alcune
sentenze della giurisprudenza civile e penale (ex art 38 Stat lavoratori).
(cass. Penale  2007 sull'art. 38 st. lav e 2007 sul controllo della
corrispondenza) 

Sicuramente non possono essere violati i principi generali del Tu privacy
primo tra tutti quello di conoscenza e conoscibilità da parte del dipendente
della misura di sicurezza  o di controllo implementata dal datore per la
protezione del patrimonio aziendale. 

Ogni accertamento/controllo (anche indiretto ma non giustificato ex 4 comma
2) non necessario né comunicato o condiviso sindacati o ispettorato (anche
se tecnologicamente  automatico) è illegittimo e determina
l'inutilizzabilità processuale  degli elementi di  prova acquisiti (in
un'eventuale processo contro il dipendente).


Saluti


Stefano Aterno
AVVOCATO

STUDIO LEGALE ATERNOd 

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 55
00193 ROMA
 
TEL. +39 06 20382895
TEL. +39 06 3242028
FAX +39 06 36000476
[EMAIL PROTECTED]
[EMAIL PROTECTED]
 
www.studioaterno.it
 
www.iisfa.it
 
risponde con Skype:  stefanoaterno
 
Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via email
sono da intendersi di esclusiva spettanza dell'effettivo destinatario. Nel
caso in cui le stesse raggiungessero, per qualunque motivo, soggetti non
interessati, questi ultimi vorranno darne immediata notizia al mittente.
Eventuali violazioni saranno perseguibili ai sensi di legge.  


> -----Messaggio originale-----
> Da: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Per conto
> di Francesco Toscan
> Inviato: lunedì 22 settembre 2008 17.48
> A: [email protected]
> Oggetto: R: [lex] VoIp e statuto dei lavoratori
> 
> Da: Carmelo Floridia
> >
> > Qualche  sigla sindacale si sta opponendo perche' dai display dei
> > telefoni
> > VoIP e' possibile vedere
> > le ultime chiamate effettuate.
> 
> Anche da un qualsiasi telefono Sirio, basta premere "la freccia in giù" :)
> 
> > Secondo voi la visualizzzione delle ultime chiamate viola l’art. 4
> > (è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
> > fini
> > di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori) della Legge
> > 300/70?
> 
> A mio modo di vedere il discorso può farsi abbastanza articolato: è
> difficile decidere a priori cosa sia lecito e cosa non lo sia, a meno di
non
> trovarsi in presenza di casi abbastanza scolastici.
> Per il tuo dubbio sul VoIP mi chiederei: che cosa, dei dati della
chiamata,
> viene effettivamente registrato? E per quanto tempo? E' accertabile
> l'identità del lavoratore che utilizza il dispositivo? Le registrazioni
> avvengono a livello centralizzato oppure solo sulla memoria del
dispositivo?
> I dati registrati sono idonei ad una ipotetica valutazione riguardante le
> modalità con le quali è resa la prestazione lavorativa? (...)
> Queste riflessioni sono state fatte inizialmente per risolvere i problemi
> creati dai centralini telefonici: i problemi sono affini quindi, con
qualche
> attenzione in più dovuta comunque alle peculiarità di uno strumento
> informatico, a mio parere i ragionamenti sono estensibili anche ai
> dispositivi voip.
> In prima approssimazione non credo che un dispositivo che consenta solo la
> "semplice" visualizzazione di un numero finito di chiamate effettuate
(come
> il Sirio di cui sopra), senza poter identificare il lavoratore che l'ha
> utilizzato e la durata effettiva della chiamata, possa costituire
> dispositivo idoneo al controllo a distanza dei lavoratori. Dopodiché, se
il
> dispositivo presentasse caratteristiche diverse, la cosa potrebbe
facilmente
> cambiare.
> 
> f.
> 
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> 
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> 
> 
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> 
 

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