L'articolo di riferimento del decreto pisanu è stato abrogato dal dlgs 109 del 
2008 sul data retention. 
Pertanto ai sensi delle modifiche all'art. 132 del TU privacy i log del 
traffico telematico detenuti dai gestori-fornitori  di comunicazione possono 
essere conservate soltanto per 12 mesi dalla data di comunicazione. Già il 
giorno dopo devono esere cancellati.

Per poter accedere e richiedere copia dei log esistenti (sia in entrata sia in 
uscita) occore essere in una delle condizioni indicate nel art. 132 ovvero 
esistenza di un procedimento penale e/o indagini difensive preventive volte 
alla presentazione di un querela. 
Per i log in entrata occorre la richiesta al PM titolare del proc;  in via sub 
chiedere al GIP.
 Per i log in uscita l'orientamento (discutibile) è quello di non darli se non 
alle condizioni di cui sopra ovvero se non in presenza di un proc penale. Per 
motivi stragiudiziali non rilasciano copia dei log. Per tali motivi vedi anche 
l'apertura del Garante alla possibilità per l'intestatario dell'utenza di 
chiedere il tabulato comunicazioni in uscita.
Buono studio
Ciao
 
Stefano Aterno
Avvocato
www.studioaterno.it


-- msg. originale --
Oggetto: [lex] Decreto Pisanu  ed email
Da: gianfranco not <[email protected]>
Data: 22/04/2009 01:04



avrei bisogno di un chiarimento. 
Se non sbaglio il decreto Pisanu obbligherebbe, i provider a tracciare le email 
in arrivo ed in uscita. 
Avrei bisogno di accedere ai miei log, per una questione attualmente 
stragiudiziale. I ragazzi del call center mi fanno girare in tondo. Non sanno, 
non capiscono ecc
Voi come fareste? Richiesta scritta con Raccomandata e Ricevta di ritorno?
Saluti



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