L'articolo di riferimento del decreto pisanu è stato abrogato dal dlgs 109 del 2008 sul data retention. Pertanto ai sensi delle modifiche all'art. 132 del TU privacy i log del traffico telematico detenuti dai gestori-fornitori di comunicazione possono essere conservate soltanto per 12 mesi dalla data di comunicazione. Già il giorno dopo devono esere cancellati.
Per poter accedere e richiedere copia dei log esistenti (sia in entrata sia in uscita) occore essere in una delle condizioni indicate nel art. 132 ovvero esistenza di un procedimento penale e/o indagini difensive preventive volte alla presentazione di un querela. Per i log in entrata occorre la richiesta al PM titolare del proc; in via sub chiedere al GIP. Per i log in uscita l'orientamento (discutibile) è quello di non darli se non alle condizioni di cui sopra ovvero se non in presenza di un proc penale. Per motivi stragiudiziali non rilasciano copia dei log. Per tali motivi vedi anche l'apertura del Garante alla possibilità per l'intestatario dell'utenza di chiedere il tabulato comunicazioni in uscita. Buono studio Ciao Stefano Aterno Avvocato www.studioaterno.it -- msg. originale -- Oggetto: [lex] Decreto Pisanu ed email Da: gianfranco not <[email protected]> Data: 22/04/2009 01:04 avrei bisogno di un chiarimento. Se non sbaglio il decreto Pisanu obbligherebbe, i provider a tracciare le email in arrivo ed in uscita. Avrei bisogno di accedere ai miei log, per una questione attualmente stragiudiziale. I ragazzi del call center mi fanno girare in tondo. Non sanno, non capiscono ecc Voi come fareste? Richiesta scritta con Raccomandata e Ricevta di ritorno? Saluti _________________________________________________________________ Le più cercate della settimana? http://clk.atdmt.com/GBL/go/140630368/direct/01/________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
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