Ciao,

In merito all'osservazione numero 3
"la registrazione è limitata a quei soli sistemi informatici e/o
archivi, cui hanno accesso gli amministratori, attraverso i quali si
attua una qualsiasi forma di trattamento dei dati"

Volevo sottoporre il seguente spunto di riflessione:

Sono da considerare amministratori solamente chi opera direttamente sui sistemi 
in cui risiedono i dati oggetti del trattamento e/o anche gli amministratori di 
rete/sicurezza che non trattano i dati ma possono influenzare con le loro 
attività la disponibilità dei dati/sistemi stessi?
(esempio: policy del firewall che inibisce l'accesso ad un determinato sistema).

Nel paragrafo 1 "Considerazioni preliminari" del provvedimento del Garante sono 
espressamente citati gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza.

Grazie 1000
Marco


-----Messaggio originale-----
Da: [email protected] [mailto:[email protected]] Per conto di 
Stefano Bendandi
Inviato: sabato 31 gennaio 2009 16.06
A: [email protected]
Oggetto: Re: [lex] Amministratori di sistema e provvedimento Garante Privacy

> Salve a tutta la lista. Questo provvedimento ha suscitato una
> discussione sulla lista sikurezza,
> http://www.sikurezza.org/ml/01_09/msg00024.html
> Sarebbe davvero utile l'interpretazione di qualche giurista
> relativamente a cosa è necessario registrare.

Il testo del provvedimento parla di "...registrazione degli accessi
logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli
archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema..."

Da ciò traggo le seguenti considerazioni:

1) sono soggetti a registrazione solo gli eventi di accesso (login)
che possano qualificarsi come risultato di una procedura di
autenticazione informatica
2) in assenza di contrarie indicazioni sembrano essere soggetti a
registrazione tanto gli eventi positivi (success) che quelli negativi
(failure)
3) la registrazione è limitata a quei soli sistemi informatici e/o
archivi, cui hanno accesso gli amministratori, attraverso i quali si
attua una qualsiasi forma di trattamento dei dati

Ovviamente è solo una interpretazione...ma l'estrema sintesi e
genericità del punto 4.5 del provvedimento (si tratta di sole 6 righe
di testo) mi induce a pensarla in questo modo.

Saluti
Stefano Bendandi
--
http://www.stefanobendandi.com
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