Michele ha scritto: in data 15/04/2010 11:38:
  buongiorno, vorrei sottoporre alla lista un questito che mi ?? stato posto.


in un contenzioso in tribunale una delle due parti intende portare quale prova 
la trascrizione (immagino copia/incolla in un file doc) di alcune chat.

a mio avviso la questione ?? spinosa in quanto mi chiedo se esse siano, in 
questa forma, utilizzabili e, qualora lo siano, se la loro acquisizione non 
costituisca violazione della privacy verso la controparte invalidandone, di 
fatto i contenuti ed esponendosi ad una controdenuncia.


sulla violazione della 196 ritengo non sia applicabile. Da un lato la stessa 196 prevede attività di acquisizione prove ma la registrazione di una chat è un fatto che deriva dall'uso del programma , un fatto anche ben conosciuto da coloro che utilizzano il sistema , un fatto che non può essere superato ovvero non adottato. la conservazione è si un atto gestito dalla 196 ma trattandosi di fatto tipicamente ad uso personale non destinato ad una diffusione sistematica è escluso da tale regola, per cui ritengo che ogni contestazione in merito alla 196 sia inapplicabile. diverso è considerare la registrazione un atto reale. ritengo sia estremamente facile dimostrare che il documento prodotto possa essere il risultato di manipolazione ad hoc ovvero che la sua attendibilità sia molto ma molto ma molto bassa ; cerco nel sistrema giuridic italiano il giudice decide anche oltre il buon senso e la scienza ma comunque questo non impisce3 di dimostrare scientificamente che quanto eventualmente prodotto è come minio opinabile, degno di poca fede.

rino


grazie per ogni contributo


Michele

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http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List

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