Michele ha scritto: in data 15/04/2010 11:38:
buongiorno, vorrei sottoporre alla lista un questito che mi ?? stato posto.
in un contenzioso in tribunale una delle due parti intende portare quale prova
la trascrizione (immagino copia/incolla in un file doc) di alcune chat.
a mio avviso la questione ?? spinosa in quanto mi chiedo se esse siano, in
questa forma, utilizzabili e, qualora lo siano, se la loro acquisizione non
costituisca violazione della privacy verso la controparte invalidandone, di
fatto i contenuti ed esponendosi ad una controdenuncia.
sulla violazione della 196 ritengo non sia applicabile. Da un lato la
stessa 196 prevede attività di acquisizione prove ma la registrazione di
una chat è un fatto che deriva dall'uso del programma , un fatto anche
ben conosciuto da coloro che utilizzano il sistema , un fatto che non
può essere superato ovvero non adottato. la conservazione è si un atto
gestito dalla 196 ma trattandosi di fatto tipicamente ad uso personale
non destinato ad una diffusione sistematica è escluso da tale regola,
per cui ritengo che ogni contestazione in merito alla 196 sia inapplicabile.
diverso è considerare la registrazione un atto reale. ritengo sia
estremamente facile dimostrare che il documento prodotto possa essere il
risultato di manipolazione ad hoc ovvero che la sua attendibilità sia
molto ma molto ma molto bassa ; cerco nel sistrema giuridic italiano il
giudice decide anche oltre il buon senso e la scienza ma comunque questo
non impisce3 di dimostrare scientificamente che quanto eventualmente
prodotto è come minio opinabile, degno di poca fede.
rino
grazie per ogni contributo
Michele
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