Il 29 ottobre 2010 23:18, [email protected] <[email protected]> ha scritto: > Grazie per il riscontro > >>> La sua risposta e' stata piuttosto semplice: la firma non è > ripudiabile, quindi l'atto non e' disconoscibile davanti ad un > giudice, come invece potrebbe essere la firma autografa. > > Caspita.. quindi ci sono meno possibilità di difendersi rispetto a quello che > si poteva fare tradizionalmente..
Si; da quello che ricordo, la firma digitale qualificata è equiparata ad una "scrittura privata riconosciuta", ============ Art. 2702 Efficacia della scrittura privata La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775). ============== quindi si è nella stessa situazione in cui il sottoscrittore riconosca la firma autografa come propria. L'unica possibilità è dimostrare che c'è stata qualche frode che lo ha indotto a firmare una cosa al di là delle sue intenzioni. ciao, rob ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
