Il 29 ottobre 2010 23:18, [email protected]
<[email protected]> ha scritto:
> Grazie per il riscontro
>
>>> La sua risposta e' stata piuttosto semplice: la firma non è
> ripudiabile, quindi l'atto non e' disconoscibile davanti ad un
> giudice, come invece potrebbe essere la firma autografa.
>
> Caspita.. quindi ci sono meno possibilità di difendersi rispetto a quello che 
> si poteva fare tradizionalmente..

Si; da quello che ricordo, la firma digitale qualificata è equiparata
ad una "scrittura privata riconosciuta",

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Art. 2702 Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod.
Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da
chi l'ha sottoscritta,
se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata
come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).
==============

quindi si è nella stessa situazione in cui il sottoscrittore riconosca
la firma autografa come propria.
L'unica possibilità è dimostrare che c'è stata qualche frode che lo ha
indotto a firmare
una cosa al di là delle sue intenzioni.

ciao,
rob
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