Il 01/01/2013 19:12, Claudio Telmon ha scritto:

> 
> Viceversa, se quei sistemi non sono utilizzati per il trattamento, la
> "potenzialità" dell'accesso (il fatto che sia raggiungibile un sistema
> su cui i dati sono trattati?) non dovrebbe essere rilevante e non
> dovrebbe comportare alcun obbligo.
> 

Dipende da quale obbligo ti riferisci.
Se su una macchina non è previsto vengano effettuati trattamenti di dati
personali ma comunque è possibile raggiungere sistemi nei quali sono
conservati dati personali, allora (IMHO) c'e un problema che giustamente
non riguarda la "messa a norma" della postazione (intendo: alcuni dei
requisiti previsti nell'all. B) ma è di livello un po' diverso, più o
meno alla stregua dell'avere una rete wireless non protetta, tanto per
fare un esempio.

Altro discorso riguarda i possibili dati personali che possono essere
presenti su un pc, ad esempio quelli relativi al/agli utilizzatori, vedi
provvedimento G.P. su internet e posta elettronica ma anche qui siamo su
un altro piano.

Insomma, più si va a fondo e più la gestione della protezione dei dati
personali diventa complessa.

Saluti paranoici


-- 
Paolo Giardini | EUCIP Certified Professional | CCOS Regione Umbria
Privacy Officer AIP/ICTS | Direttore Osservatorio Privacy Sicurezza IT
CAT Cracca al Tesoro | AIP/ITCS | CLUSIT | GLUG PG | AIPSI | ISSA | ILS
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