Care/i radicali,

ecco quanto approvato dal Comune di Torino. Credo sia un buon esempio per
tutta Italia, nonché un tema importante da riprendere in forma nuova, magari
referendaria.

Un abbraccio,

Andrea



N. 337

CITTA' DI TORINO *SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE*

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

*REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI*



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2010,
esecutiva dal 12 luglio 2010.



*INDICE*



Articolo 1 - Attività di sostegno delle unioni civili

Articolo 2 - Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili
basate su vincolo affettivo

Articolo 3 - Ricorso al difensore civico



*Articolo 1 - Attività di sostegno delle unioni civili*

1.       Ai fini della presente deliberazione si intende per unioni civili
"un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso comune" (articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R.
223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).

2.       Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli
Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni
civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne
l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico
del territorio.

3.       Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da
considerarsi prioritari sono:

a)       casa;

b)      sanità e servizi sociali;

c)       giovani, genitori e anziani;

d)      sport e tempo libero;

e)       formazione, scuola e servizi educativi;

f)       diritti e partecipazione.

4.       Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili
le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di
svantaggio economico e sociale.



*Articolo 2 - Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni
civili basate su vincolo affettivo*

1.       L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati,
attestato di "famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo" inteso come
reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del
Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe
della popolazione residente (D.P.R. 223/1989).

2.       L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento
di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione
Comunale.

3.       L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle
persone che richiedono l'attestato.



*Articolo 3 - Ricorso al difensore civico*

1.       I cittadini che ritengono lesi i propri diritti indicati nella
presente Deliberazione, possono rivolgersi al Difensore Civico che verifica
la sussistenza della violazione del diritto, esercita il suo ruolo di
mediatore tra Amministrazione e cittadino ed interviene esercitando le sue
prerogative.


-- 
ANDREA DE LIBERATO
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