Visto che in questi giorni e' tornato in auge il discorso sulla privacy degli 
utenti, ritengo sia interessante discutere sull'ennesimo provvedimento del 
Garante, http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1629107, Prescrizioni 
ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico 
che svolgono attività di profilazione.
Il dato aggregato e' fondamentale per la BI, sulla quale si basano tutte le 
campagne di marketing delle aziende nei settori merceologici piu' disparati : 
eppure il Garante si preoccupa solo dei fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica. I supermercati, che con le schede fedelta' fanno profilazioni 
altrettanto invasive e trattano dati personali (tant'e' che viene richiesto al 
cliente di firmare la liberatoria in tal senso) non devono rispondere allo 
stesso provvedimento (come sempre due pesi e due misure).

I parametri di valutazione del Garante.

1. i dati personali oggetto dell'attività di profilazione siano esclusivamente 
dati personali aggregati, dai quali, nell'ambito dei sistemi dedicati alla 
profilazione, non sia possibile risalire immediatamente a informazioni 
dettagliate relative a singoli interessati;

2. i dati personali aggregati oggetto di profilazione siano contenuti in uno o 
più sistemi appositamente dedicati alla profilazione, funzionalmente separati 
dai sistemi originari che costituiscono la fonte del dato aggregato e da 
ulteriori eventuali sistemi utilizzati dal titolare per altre finalità (ad 
esempio marketing);

 (NdRR) I datastage utilizzati per il reporting e/o motori per il data mining 
di fatto sono quasi sempre inseriti all'interno delle singole piattaforme. 
Avere mega sistemi separati per la profilazione secondo porta il rischio 
opposto di avere troppe informazioni concentrate e troppi flussi in 
input/output da controllare.


3. i dati personali aggregati oggetto dell'attività di profilazione, sia quando 
si riferiscano ad un interessato, sia quando si riferiscano ad una pluralità di 
interessati, siano sottoposti ad un processo in grado di impedire l'immediata 
identificabilità dei singoli interessati;

 (NdRR) e' la definizione stessa di dato aggregato. Mi sembra pero' una 
ripetizione del punto 1.

4. gli incaricati che svolgono l'attività di profilazione dispongano di un 
profilo di autenticazione limitato e diverso da quello di coloro che svolgono 
eventuali ulteriori attività, anche successive alla profilazione;

 (NdRR) Un altro incaricato da gestire con la SoD. Di fatto chi ha in carico la 
gestione del DB di una piattaforma di esercizio , credo riesca a realizzare 
tutte le query ad hoc del caso senza aver accesso al sistema di profilazione. 
Si crea in casa un data-mining (sempre se non impatta troppo sulle performance 
del sistema)e ti saluto profilazione controllata.


5. i dati personali oggetto dell'attività di profilazione siano conservati per 
un periodo di tempo limitato, decorso il quale devono essere cancellati.

 (NdRR) Ovviamente, essendo dati personali avranno lo stesso tempo di retention.



Se non erro la scadenza per rispondere al Garante era il 30 settembre, sarei 
curioso di vedere quanti operatori (grandi e piccoli) hanno preso le dovute 
precauzioni, che di fatto al momento si limitano solo alla verifica di una 
richiesta preliminare ma che di fatto, richiedono anche una attenta analisi 
della situazione in essere.

Saluti
RR



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