Alfredo Speranza ha scritto: in data 15/11/2009 23.01:
La casa è un azienda di circa 400 persone, che si deve adeguare al 
provvedimento. Tra l'altro, ne approfitto per intervenire a questo proposito, 
ho letto alcuni interventi che asseriscono il fatto che non tutte le aziende 
debbano adeguarsi al provvedimento del Garante. Mi permetto di dissentire 
perchè praticamente ogni azienda ha sui propri sistemi informatici almeno 
indirizzo e/o numero di telefono dei propri dipendenti; già questi sono dati 
personali e quindi soggetti al decreto del garante.
basterebbe leggere meglio il decreto, nella sua interezza, e quanto di altro è stato scritto di seguito anche dal garante stesso per comprender la reale portata del provvedimento. la tenuta dei una rubrica dei dipendenti è un fatto di ordinaria amministrazione , esiste il bisogno di reperibilità per continuità di servizio, reperibilità per sicurezza delle persone ( avviso dei parenti in caso di incidente ), l'esempio non è quindi calzante. Invece devo dire che i trattamenti derivanti dai sistemi vds, se non strettamente necessari alle operazioni di produzione (vedasi laboratori automatizzati) , mettono fuori semplificazione l'azienda.

Molte aziende effettuano trattamenti che in fin dei conti nulla hanno a che fare con il reale bisogno e questa semplificazione è una ulteriore occasione per rivedere i propri bisogni informativi bilanciandoli con reali interessi, costi e "mancate semplificazioni " o "nuovi obblighi" . Sono convinto , e l'aver conosciuto intimamente molte aziende grandi e piccole mi conforta, che le aziende che necessitano concretamente del ADS siano poche , ciò non toglie che sia comunque necessario iniziare a controllare queste figure che speso hanno abusato della loro posizione, spesso anche inconsciamente diciamo per abitudine, ritardando lo sviluppo aziendale , diretta conseguenza di un errata applicazione di regole e metodologie IT .


2) Lei sta valutando, seppure sia facoltativo e mai
menzionato come obbligatorio dal Garante, l'ipotesi di
dotarsi di uno strumento che permetta una gestione
"centralizzata e sicura" dei log prodotti.

Sto valutando dei software per garantire all'azienda dove lavoro, di essere in 
regola con il decreto del garante. Onestamente sto vedendo tanti software 
raffazzonati che non fanno quello che garantiscono, addirittura ho assistito a 
una presentazione penosa di un commerciale che vendeva un software e non sapeva 
nemmeno come funzionava.
Ecco un altro valido motivo per avere ordine in una professione estremamente importante nella realtà industriale e non solo.
3) Il suo ruolo nella "casa" prevede l'assunzione formale
di responsabilità per l'applicazione del provvedimento.

No, io sono il network e telco manager, anche se amministro quasi tutta la 
sicurezza informatica dell'azienda (antivirus, AAA, firewall, IDS, ecc.), ma la 
responsabilità formale è del mio capo. Infatti in questo momento sto operando 
su suo mandato.

E quindi con "responsabilità", è divertente avere continue conferme della italica antipatia e repulsione alla responsabilità.
una domanda x S. Zanero: ho visto che consiglia l'adozione di un syslog server per adempiere al decreto. Questo syslog non deve essere accedibile dagli amministratori di sistema, ma solo al "controllore", cioè al "titolare del trattamento" dei dati personali (legge 675 del 96). Supponiamo, come spesso lo è, questo titolare non sia un tecnico e quindi non sia in grado di gestire e garantire la continuità di questo servizio, ciò non può essere pericolo per l'azienda, perchè chi dovrebbe controllare non è stato dotato di uno strumento ideoneo per fare ciò?
e chi lo dice? , cosa significa controllo ?
l'amministratore di un'azienda non è detto che sappia stare in linea di montaggio , non è detto che sappia ad esempio costruire ciò che la sua azienda vende eppure ne ha il controllo e la suprema responsabilità. Tanto per fare un riferimento il recente processo di torino (incendio) ha portato alla sbarra, come responsabile di tutto , non il responsabile della sicurezza ma direttamente l'amministratore delegato a dimostrazione che le responsabilità non sempre si legano a concetti di "pratica conoscenza". Nella 196 il reale responsabile è chiaramente identificato il titolare del trattamento , la lageg ben sa che questi può non avere tutte le conoscenze preventivabili e difatti lo affianca da altri soggetti pero mantiene su di lui il concetto di responsabile, di "capo". Il comandante di una nave spesso neanche sa come è fatto il motore che permette alla sua nave di andare avanti però lui ne è sempre e totalmente responsabile, si affianca da collaboratori . Il provvedimento sugli ADS introduce un serio problema e ne da una prima valida soluzione , introduce il concetto che ne sistema informativo esistono soggetti "fuori controllo" , soggetti che con varie scuse e a vario titolo hanno di fatto sottratto il "potere del capo" al capo ovvero a colui che oggi è identificato come il titolare del trattamento, ebbene questi deve ritornare a essere il "capo" e deve imparare a circondarsi da soggetti che possono affiancarlo nel suo lavoro di titolare del trattamento. Gli obblighi di scelta e selezione , tramite criteri del tutto soggettivi seppur proiettati verso un punto ben definito, oltre che "controllo operativo", sono di fatto la soluzione al problema. Compito del tecnico è mettere il titolare in condizioni di assolvere al dettato secondo i suoi criteri ( suoi del titolare) e non secondo proprie personali idiosincrasie spesso figlie di atavici timori risultanti di una incultura generale sul reale ruolo che si ricopre.

La prima cosa che mi viene in mente di dire al fine di scegliere una soluzione al problema specifico e di sceglierla tenendo sempre ben presente, e in primo piano, chi è il reale utilizzatore e cosa deve farne ovvero a cosa gli deve servire.

e come diceva un verso di una nota canzone . tutto il resto è .......

rino

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