Il primo aprile 2023 dovrebbe entrare in vigore il nuovo Codice degli
appalti.
Qui [1] la bozza e sotto l'articolo 30.
Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei
contratti pubblici.
1. Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie
attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi inclusi l'intelligenza
artificiale e le tecnologie di registri distribuiti.
2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa
documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le
logiche di funzionamento;
b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad
assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla
correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti
dall'automazione.
3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di:
a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha
diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati
che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative
sulla logica utilizzata;
b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste
nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare,
validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto
misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti
discriminatori nei confronti degli operatori economici.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura
tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori
che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di
errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di
persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle
opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali,
dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status
genetico, dello stato di salute, del genere o dell’orientamento sessuale.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", l'elenco delle soluzioni
tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento
della propria attività.
A.
[1]
https://biblus.acca.it/download/bozza-nuovo-codice-appalti-20-ottobre-2022/
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