Provo a proporvi alcune considerazioni in diritto, giusto per tentare di
dare un contributo, per quel che posso, nell'interpretare un provvedimento
che mi lascia molto perplesso.


1) Il provvedimento è un provvedimento connotato da “particolare urgenza ed
indifferibilità” tanto da non consentire neppure la convocazione in tempo
utile del Garante, ovvero del Collegio dei Garanti, ed è firmato ed
adottato dal solo Presidente. Le ragioni di tale straordinaria urgenza ed
indifferibilità non sono note e non sono espresse nel provvedimento. Non è
una buona partenza e la cosa si presta a polemiche più o meno strumentali.


2) E’ un provvedimento di *limitazione provvisoria del trattamento *dei
dati personali delle persone che si trovano nel territorio italiano (a
prescindere da cittadinanza o residenza) e la predetta limitazione *ha
effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione* del
provvedimento. Dunque
dal 31/03/2023.

C’è poi una seconda imposizione che assegna 20 giorni per comunicare quali
iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto
prescritto, ovvero l’immediata limitazione del trattamento (io non leggo
altre prescrizioni), e per fornire ogni elemento ritenuto utile a
giustificare le violazioni evidenziate. Violazioni per cui sussiste un *fumus
boni juris* e che saranno oggetto di futura istruttoria.

Non sono stati concessi 20 giorni per conformarsi al GDPR, ma 20 giorni per
spiegare cosa hanno immediatamente fatto in relazione al provvedimento.


3) Prima di affrontare il tema centrale su cosa si intenda per “limitazione
del trattamento” è opportuno precisare quali profili di illiceità individui
il provvedimento. Mi paiono 4, ma non sono sicuro: i) l’assenza di
informativa (che invece c’è); ii l’assenza di base giuridica nel
trattamento dei dati personali nei grandi dataset di addestramento (tema
amplissimo che incide su tutti i sistemi di ML e non solo); iii)
l’inesattezza di dati personali rivelata dagli out-put errati della chat
(questa è davvero significativa di un grave problema di comprensione del
servizio stesso) ed in ultimo iv) il problema dell'accesso dei minori.


4) Ora, tralasciando le molte considerazioni in diritto che potrebbero
farsi su queste più o meno provate violazioni, ed a prescindere dalla loro
fondatezza, è necessario capire cosa è una “limitazione del trattamento”. E’
fondamentale credo per capire la reale portata del provvedimento emesso dal
Presidente del Garante e quali opzioni avesse OpenAI al di là di quella,
piuttosto semplice, di fregarsene del provvedimento non essendo stabilita
in EU e non essendo pensabile alcuna capacità esecutiva o impositiva da
parte dell’Autorità Italiana, soprattutto al di fuori di qualsiasi
coordinamento con le omologhe Autority europee, efficace quanto meno a
livello di pressione politica.

Purtroppo ancora una volta il provvedimento non aiuta a capire quale
limitazione il provider avrebbe dovuto applicare, a quali dati in concreto
e a quali specifici trattamenti; in un sistema in cui probabilmente manco
OpenAi sa granularmente cosa c’è e cosa accade, non mi pare facile
“adempiere” all’ordine immediato...

Sul punto può aiutare il Considerando 67 del GDPR ove si legge: N*egli
archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali
dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici
in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori
trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe
indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato
limitato.*

Gli informatici della lista mi aiuteranno a capire come si applica una
limitazione del trattamento sui dati personali di interessati stabiliti in
Italia in una rete quale quella utilizzata da ChatGpt. Mi chiedo ad
esempio come
nell’ampio data-set formato dagli archivi delle principali testate
giornalistiche statunitensi (uno negli n° data set dichiarati) possano
esser individuati,
contrassegnati e bloccati i soli dati delle persone, non italiane, ma
stabilite in Italia. Il provvedimento credo implicherebbe il blocco
dell’intera rete, ma sul punto gli informatici mi aiuteranno. Io non saprei
che fare.

Ma al di là dei dati già archiviati, OpenAI dal 31/03/2023 non può
ovviamente trattare, e dunque acquisire, dati di interessati stabiliti in
Italia. Sarebbe singolare non applicare una generica limitazione
all’acquisizione.

Bloccare l’accesso dall’italia, a fronte di un provvedimento così generico è
la prima soluzione che io suggerirei al provider ed è temo l’unica cosa che si
può fare senza bloccare l’intero servizio worldwide.

*Quel provvedimento d’urgenza non chiede adeguamenti al GDPR o la messa in
conformità: individua e ipotizza alcune possibili violazioni e opera
cautelativamente la limitazione di alcuni dati personali (quelli delle
persone che si trovano nel territorio italiano), alla data 31/03/2023.
Punto.*

Le critiche al blocco operato da OpenAI ieri mi pare possano avere una loro
fondatezza solo se rapportate alla scelta, del tutto legittima, tra due
opzioni: fregarsene del provvedimento oppure in qualche modo adempiere
nell’unico
modo possibile: bloccare l’Italia. E probabilmente per sfruttare l’abnormità
del provvedimento e sollevare un caso OpenAI ha scelto la seconda.

Concordo con Casilli: ci sono analogie con la vicenda Berlusconi degli anni
‘80. Anche in quel caso una legge inadeguata ed inattuale (e incompatibile
con l’art.21 Cost) si scontrava con una evoluzione tecnologica che ne
palesava l’assoluta iniquità. La mossa di Berlusconi fu una forzatura del
tutto legittima, e fu scelta efficace. I benefici in termini pluralismo nel
settore dei media ed i danni e i disastri della televisione commerciale
sono poi un’altro capitolo della storia.


Io mi fermo qui, e ringrazio ancora una volta Nexa per questo spazio di
discussione che da mesi, con competenza, dibatte su una cosa grossa che ci
sta accadendo: il tema mi pare davvero non meriti di esser affrontata dagli
enti regolatori italiani con provvedimenti d’urgenza inutili, inefficaci e
forieri di danno per l’Italia. Purtroppo l’andazzo è questo, non solo
nell’approccio alle questioni tecnologiche a noi care.

Buona domenica

Carlo

Il giorno sab 1 apr 2023 alle ore 16:38 de petra giulio <
[email protected]> ha scritto:

> Leggo sul sito del Garante il testo del provvedimento:
>
> OpenAI, che non ha una sede nell’Unione ma ha designato un rappresentante
> nello Spazio economico europeo, deve comunicare entro 20 giorni le misure
> intraprese in attuazione di quanto richiesto dal Garante, pena una sanzione
> fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo.
>
> Non è una drammatizzazione, ma un provvedimento coerente con i rilievi
> formulati e in linea con altri provvedimenti emanati dal Garante.
> Entro 20 giorni Open AI deve comunicare quali misure intende adottare per
> eliminare le cause dei rilievi formulati. Non attuare le misure, che
> possono richiedere tempo, ma solo comunicarle al Garante.
>
> Non comprendo proprio perché con questa decisione:
> ‘lo Stato regola i comportamenti dei cittadini riducendo i gradi di
> libertà e l'agibilità dello spazio pubblico.’
> Al contrario mi sembra che l’Autorita’ di garanzia, organo dello Stato, ma
> non del governo, cerchi di svolgere il suo compito di tutela dei cittadini,
> provando a rendere meno infrequentabile uno spazio pubblico colonizzato da
> imprese private digitali.
>
> A meno di eccepire sul merito dei rilievi del Garante, o di contestare le
> regole che il Garante ha l’obbligo (non la discrezione) di attuare, la
> questione politica evidente è quella della enorme sproporzione di potere
> tra gli organismi pubblici nazionali che hanno il compito di attuare le
> regole decise in sede politica e le grandi imprese digitali alle quali
> quelle regole sono destinate.
>
> Il richiamo che fa Antonio Casilli ad un altro momento della recente
> storia italiana mi sembra efficace e pertinente.
>
> G.
>
>
>
>
>
> Il giorno sab 1 apr 2023 alle 12:05 Guido Vetere <[email protected]>
> ha scritto:
>
>> Mentre continuo a veleggiare su ChatGPT con una banalissima VPN, mi
>> inoltro in qualche tentativo di ragionamento.
>>
>> Immagino che il Garante abbia valutato che le garanzie di protezione dei
>> dati personali fornite da OpenAI siano insufficienti, e non ho ragione di
>> credere che tali valutazioni siano erronee.
>>
>> Ma a questo punto interviene una decisione: diffidare OpenAI e minacciare
>> una multa. A fronte di questa, la società statunitense decide a sua volta
>> di sospendere il servizio in Italia.
>>
>> Entrambe le opzioni mi sembrano fuori misura: da una parte sarebbe
>> bastata, di primo acchito, una richiesta di chiarimenti e un invito alla
>> cautela alla nostra cittadinanza; dall'altra si sarebbe potuto attendere il
>> decorso dei termini della diffida italiana.
>>
>> Siamo pertanto di fronte a una drammatizzazione.
>>
>> L'authority italiana, che non è il Governo ma forse coglie lo 'spirito
>> dei tempi', agisce in modo patriarcale: lo Stato regola i comportamenti dei
>> cittadini riducendo i gradi di libertà e l'agibilità dello spazio pubblico.
>>
>> OpenAI coglie l'occasione per ridurre all'assurdo la posizione di chi
>> critica gli sviluppi e gli impieghi della loro loro tecnologia.
>>
>> Vittime di questa drammatizzazione sono coloro che in tutto il mondo
>> stanno cercando di costruire uno sviluppo sostenibile, sicuro e sociale
>> delle tecnologie.
>>
>> G.
>>
>>
>> On Sat, 1 Apr 2023 at 11:19, Enrico Nardelli <[email protected]>
>> wrote:
>>
>>> A me pare che la decisione del Garante sia formalmente ineccepibile:
>>> sarò lieto di leggere pareri difformi da parte degli avvocati esperti di
>>> privacy presenti in lista.
>>>
>>> Per il momento è un atto urgente del Presidente che il collegio deve
>>> confermare entro 30 giorni (come immagino accadrà).
>>> Però penso che quelli che ritengo siano i due punti principali
>>> contestati:
>>> - la mancanza di un'informativa rispondente al GDPR sui dati raccolti
>>> - la mancanza di un sistema di verifica dell'età
>>>
>>> possano essere rimediati in un tempo sicuramente inferiore a 6 mesi (la
>>> moratoria richiesta dalla famosa lettera).
>>>
>>> Personalmente proverei a fare qualcos'altro, basandomi sulla
>>> legislazione in materia di informazione al pubblico. Non sono un avvocato,
>>> quindi non posso dire se sia fattibile, ma in sostanza qui abbiamo un
>>> sistema che - a differenza dei motori di ricerca che rispondono agli utenti
>>> con qualcosa di realmente esistente sul web - fabbrica informazioni false.
>>>
>>> Questo difetto può essere corretto con molta più difficoltà e quindi
>>> quest'approccio fornirebbe, se fattibile, una base legale per bloccare
>>> l'uso di ChatGPT per un tempo molto più lungo.
>>>
>>> Sia chiaro: non ritengo abbia senso bloccare ricerca e sviluppo in
>>> questo settore, ma qui c'è qualcosa di equivalente (anzi, probabilmente
>>> superiore) ad una tecnologia per costruire a costo irrisorio reattori
>>> nucleari portatili. Possono essere un enorme vantaggio per tutti, ma
>>> possono essere anche assai pericolosi. Una qualche forma di
>>> regolamentazione va trovata.
>>>
>>> Aggiungo che un reclamo presentato negli USA alla Federal Trade
>>> Commission da parte del Center for AI and Digital Policy (
>>> https://s899a9742c3d83292.jimcontent.com/download/version/1680174583/module/8450182663/name/PRESS-CAIDP-OpenAI-FTC-Complaint.pdf)
>>> cita, tra l'altro, la "consumer deception" come motivo per bloccare
>>> l'utilizzo di questi strumenti.
>>>
>>> Concludo osservando che il paragone con regimi autoritari mi sembra un
>>> po' fuor di luogo: questo collegio non è espressione dell'attuale governo
>>> (che comunque è il risultato di elezioni democraticamente svolte) ma del
>>> governo Draghi.
>>>
>>> Ciao, Enrico
>>>
>>> --
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>>> Prof. Enrico Nardelli
>>> Presidente di "Informatics Europe"
>>> Direttore del Laboratorio Nazionale "Informatica e Scuola" del CINI
>>> Dipartimento di Matematica - Università di Roma "Tor Vergata"
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