Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 78
23 Aprile 2024
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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del
Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della
richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei
regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione
di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il
rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati
al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso.
Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un
lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle
condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro,
forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione
antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al
Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo
dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro
regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il
regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della
intelligenza artificiale (IA).
Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità
nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le
sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare
l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione
dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli
universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per
professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia
penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.
Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi
Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di
intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e
delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di
trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del
dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non
discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, si specificano i
principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione
nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della
prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce
che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita
democratica del Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del
rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei
modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità
il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di
discriminazione.
L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza
pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e
del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà
dell’informazione.
In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi da
parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e
avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto
principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della
disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, che lo Stato e le altre
pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle
amministrazioni pubbliche.
Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse
dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di
sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per
scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.
DISPOSIZIONI DI SETTORE
Sanità e disabilità
1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con
criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni
sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa
l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione dei sistemi di IA
finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle
persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve
lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.
2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di
intelligenza artificiale in ambito sanitario
I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati
senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella
realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e
farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.
3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle
finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.
Lavoro
1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro
Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del
lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per
migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei
lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la
produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche
per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione,
stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione
del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.
2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo
del lavoro
Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un
Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano
debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di
intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto
all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra
professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative
ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano
essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Pubblica Amministrazione
Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica
amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività
amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della
responsabilità umana.
Attività giudiziaria
Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito
esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per
l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la
ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di
orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione
sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e
sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le
cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza
artificiale.
Cybersicurezza nazionale
L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato
pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa
per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE
1. Strategia nazionale
Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il
documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando
le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi
economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del
monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.
2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale,
disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia
per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e
l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.
AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano
l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati
alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla
normativa nazionale e dell’Unione europea.
3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale
Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori
rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle
tecnologie di intelligenza artificiale.
Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le
studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere
inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso
esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.
4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e
quantum computing
Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro,
nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum
computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al
fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese
operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante
l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante
coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.
Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore
1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e
radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale
Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi
di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento
dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali,
fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato
completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di
intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e
informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo,
anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso
audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il
riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma
manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele
per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con
specifico regolamento dell’AGCOM.
2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio
dell’intelligenza artificiale
Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina
specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza
artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali
il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto
d’autore.
DISCIPLINA PENALE
Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di
sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o
per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il
loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o
aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi,
attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati
delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee.
Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi
di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità,
con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno
ingiusto.
Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali
l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria
capacità di propagazione dell’offesa.
Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:
strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati
illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un
adeguato sistema di sanzioni;
una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di
colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette
a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per
effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena
diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza
artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a
fini di razionalizzazione complessiva del sistema.
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-78/25501
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