Segnalo l'articolo di Roberto Caso (unitn):
https://www.robertocaso.it/2024/12/15/tutti-gli-uomini-della-presidente/
Tra le tante disposizioni normative oggetto di critica ve ne è una che ha ricevuto meno attenzione. Essa riguarda l’estensione del potere delle agenzie di informazione (servizi segreti) in riferimento alle università e agli enti pubblici di ricerca.
...
“Il comma 1, lett. a), n. 1, modifica l’articolo 13, comma 1, della legge
124/2007 (la legge reca la nuova disciplina dei servizi di informazione),
prevedendo che le pubbliche amministrazioni e alcuni soggetti ad esse
equiparati siano tenuti a prestare al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS) e alle agenzie del sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica – ossia l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e
l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) – la collaborazione e
l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la
tutela della sicurezza nazionale.
Attualmente, la disposizione vigente prevede che DIS e agenzie possono
corrispondere con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in
regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica
utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico,
necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali.
La norma in esame, da un lato, rende cogente la collaborazione – ed anche
l’assistenza, non prevista dalla norma vigente – che gli organismi di sicurezza
eventualmente richiedono alle pubbliche amministrazioni. Dall’altro, specifica
che la collaborazione e assistenza debbano essere motivate dalla necessità
della tutela della sicurezza nazionale, mentre la disposizione vigente fa
riferimento alla necessità di adempiere alle funzioni istituzionali di detti
organismi.
...
Com’è stato rilevato dal Dott. Armando Spataro in sede di audizione[1], tale
nuovo intervento normativo risponde all’”orientamento politico finalizzato ad
estendere il ruolo delle Agenzie di Informazione nella direzione di attività
che non competono loro, come – in particolare – quelle di indagine giudiziaria”.
rob
[1]
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/431/207/ddl_1236_Dott._SPATARO.pdf