https://cybernews.com/privacy/microsoft-may-not-track-school-children-austrian-dpa-says/
art. 56 comma 2: . In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo
è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali
violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno
stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli
interessati unicamente nel suo Stato membro.
i trattamenti erano solo austriaci e quindi hanno agito.
e' un precedente interessante
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