Violazione dei dati personali, tutto cambia
Roma - Incredibile ma vero: il Codice Privacy cambia ancora! Sembra proprio non 
voler finire questo processo di adattamento che la normativa in materia di 
privacy sta subendo nel corso degli ultimi anni. Anzi, non abbiamo ancora fatto 
in tempo a smaltire i cambiamenti organizzativi dell'ultima manovra del Governo 
Monti che già il legislatore comunitario ci impone un ulteriore adeguamento. 
Infatti, con i decreti legislativi del 28 maggio 2012, n. 69 e n. 70 sono state 
apportate delle rilevanti modifiche, rispettivamente, al Codice in materia di 
protezione dei dati personali e al Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il recente decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 70, infatti, affrontando 
argomenti molto specifici e tecnici che comprendono, tra l'altro, le reti, le 
radiofrequenze, gli elenchi degli abbonati, si occupa anche della sicurezza e 
dell'integrità delle reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 
In particolare, poiché si tratta di precetti finalizzati a prevenire e limitare 
le conseguenze negative di incidenti che pregiudicano la sicurezza, è chiaro 
che il decreto ha inciso in maniera diretta anche sull'applicazione della 
normativa in materia di corretto trattamento dei dati di cui al d.lgs. 196/2003.

Soffermandoci, invece, ad analizzare la sola portata dei nuovi obblighi 
introdotti dal d.lgs. 69/2012 in capo ai fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico, si evince la costante sensibilità del 
legislatore, comunitario e nazionale, nei confronti della tutela dei dati 
personali nel mondo della comunicazione elettronica e la consapevolezza - 
evidenziata anche dal considerando 61 della direttiva 2009/136/CE - che una 
violazione di dati personali, se non trattata in modo adeguato e tempestivo, 
può provocare un grave danno economico e sociale.

Già nella legge delega, che ha portato all'emanazione di tali decreti 
legislativi, veniva stabilito che nel settore del trattamento dei dati 
personali deve essere assicurato il rafforzamento della sicurezza e 
riservatezza delle comunicazioni, nonché della protezione dei dati personali e 
delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo 
all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione 
del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la 
navigazione nella rete Internet o altre applicazioni. Era previsto anche il 
conseguente riassetto del sistema sanzionatorio del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), pure mediante depenalizzazione.

Tra le modifiche introdotte da tale decreto al Codice Privacy, è innanzitutto 
da considerare la nuova definizione di violazione di dati personali 
identificata come la "violazione della sicurezza che comporta anche 
accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non 
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque 
elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione 
accessibile al pubblico". Sulla base di questa definizione sono da considerare 
le modifiche apportate al titolo V rubricato "Sicurezza dei dati e dei 
sistemi", che hanno ristrutturato l'art. 32 e introdotto l'art. 32 bis, i quali 
prevedono, rispettivamente, le misure di sicurezza da adottare per prevenire le 
citate violazioni e gli adempimenti da porre in essere nel caso tali violazioni 
di dati personali si verificassero. 

L'articolo 32 del Codice Privacy - che già prevedeva l'adozione, da parte dei 
fornitori, di misure tecniche e organizzative adeguate per salvaguardare la 
sicurezza dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico - in 
seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 68/2012 prevede ora che il fornitore 
possa adottare le misure di sicurezza anche attraverso altri soggetti a cui sia 
stata affidata l'erogazione del servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico.
Ancora, ai sensi dell'art. 32 i fornitori devono garantire che l'accessibilità 
dei dati sia permessa solo al personale autorizzato e per i fini previsti e 
devono garantire la protezione dalla distruzione anche accidentale, dalla 
perdita o alterazione anche accidentale e dall'archiviazione, trattamento, 
accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti dei dati relativi al traffico 
e all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi.

È importante considerare che, se in precedenza nel caso di sussistenza di un 
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete era previsto che 
il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico avesse l'obbligo di informare il Garante, l'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, ora 
l'introduzione dell'articolo 32 bis, che individua gli "Adempimenti conseguenti 
ad una violazione di dati personali", pone tutta una serie di obblighi di 
comunicazione in capo al fornitore tali da mettere in moto un meccanismo in cui 
tutte le parti interessate (fornitore, contraente, utente e Garante Privacy) 
cooperino al fine di limitare eventuali danni. La funzionalità di questo 
meccanismo dipenderà, ovviamente, dalla tempestività della comunicazione e 
dall'efficienza delle misure di sicurezza predisposte dal fornitore e 
utilizzate dallo stesso nell'immediatezza della violazione. 
Il 32 bis mette in rilievo come, in caso di violazione di dati personali nei 
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, sia necessaria 
un'adeguata "preparazione" del fornitore ad affrontare tali circostanze. Il 
fornitore, infatti, dovrà:
- comunicare, senza ritardo, all'Autorità Garante Privacy le violazioni dei 
dati personali;
- se la violazione rischia di arrecare pregiudizio anche ai dati personali o 
alla riservatezza del contraente o di altra persona, il fornitore dovrà 
comunicare anche agli stessi e senza ritardo l'avvenuta violazione. È previsto 
che tale comunicazione possa essere omessa nel solo caso in cui il fornitore 
dimostri al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che 
rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e 
che tali misure siano state applicate ai dati oggetto della violazione.

Se in seguito a eventuali violazioni sono presumibili ripercussioni negative, e 
il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante potrà comunque intervenire 
obbligando il fornitore a comunicare l'avvenuta violazione al contraente o ad 
altra persona.

Il legislatore ha previsto anche il contenuto minimo che le suddette 
comunicazioni agli interessati dovranno contenere: 
1. descrizione della natura della violazione;
2. punti di contatto utili ad ottenere ulteriori informazioni;
3. elenco delle misure che il fornitore consiglia di adottare per attenuare i 
possibili effetti pregiudizievoli della violazione.
La comunicazione al Garante dovrà contenere, inoltre, le conseguenze della 
violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per 
porvi rimedio. 

Ciò detto, e data l'estrema rilevanza e delicatezza del tema, avrà fondamentale 
importanza l'eventuale pubblicazione di un provvedimento o linee guida da parte 
del Garante, contenente orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze 
in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, 
il formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di 
effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione 
adottate dalla Commissione europea. 

Il decreto ha inoltre stabilito, per consentire al Garante di verificare il 
rispetto delle disposizioni di legge, che i fornitori tengano un aggiornato 
inventario delle violazioni di dati personali all'interno del quale indichino 
le conseguenze derivate e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. 
Posto che si tratta di nuove misure di sicurezza e organizzative che 
richiederanno uno sforzo non di poco conto all'interno dei soggetti 
direttamente coinvolti, è necessario che i fornitori di servizi si adeguino 
prontamente a tali previsioni, sia per dare maggiori garanzie agli 
utilizzatori, sia per evitare le onerose sanzioni previste in caso di 
violazione dall'art. 162 ter del Codice Privacy, anch'esso di nuova 
introduzione. 
Infatti, l'omessa comunicazione ai soggetti interessati e al Garante, così come 
la mancata predisposizione dell'inventario delle violazioni, potrebbe costare 
molto caro a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico. E se negli ultimi due casi la singola violazione può 
implicare una sanzione amministrativa dai 25.000 ai 150.000 euro per l'omessa 
comunicazione al Garante e dai 25.000 ai 120.000 euro nell'altro caso, l'omessa 
comunicazione ai contraenti o alle altre persone interessate, seppure nei 
limiti del 5% del volume d'affari e con ulteriori limiti nei casi di minore 
gravità, potrebbe costare da un minimo di 150 euro fino a un massimo di 1.000 
euro per ogni singola comunicazione omessa.

La normativa prevede inoltre che, nel caso in cui il fornitore di un servizio 
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del 
servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore 
senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a 
consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti contemplati dal 
presente articolo. Dato ciò, le medesime sanzioni previste per i fornitori si 
applicheranno anche nei confronti dei soggetti a cui il fornitore abbia 
affidato l'erogazione dei servizi citati qualora tali soggetti non gli abbiano 
comunicato tempestivamente le informazioni necessarie.

Sono stati oggetto di importanti modifiche anche altri articoli del Codice 
Privacy - 121, 122, 123, 130, 164 bis e 168 - ed è stato ampliato l'ambito del 
trattamento dei servizi interessati, comprendendo non solo la fornitura di 
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche, 
ma anche quelli che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di 
identificazione.
In particolare si è introdotto il principio dell'importanza dell'acquisizione 
del consenso del contraente/utente e delle modalità di archiviazione e accesso 
alle informazioni, prevedendo che "l'archiviazione delle informazioni 
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a 
informazioni già archiviate siano consentiti unicamente a condizione che il 
contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato 
informato. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle 
informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o 
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a 
erogare tale servizio".
Al di fuori di questa casistica non è, in ogni caso, consentito l'uso di una 
rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate 
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente per archiviare 
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente stesso.

Sulla problematica relativa all'acquisizione del consenso, invece, viene 
stabilito che ai fini dell'espressione del consenso si possono utilizzare 
specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi, a patto 
che essi siano facilmente utilizzabili dal contraente o utente, lasciando 
spazio così a una eventuale acquisizione informatica o telematica del consenso.

Gli articoli da 123 a 131, invece, si segnalano per la generale modifica della 
parola "abbonato" in quella di "contraente", intendendosi come tale "qualunque 
persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto 
con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali 
servizi tramite schede prepagate". Viene estesa, pertanto, anche alle persone 
giuridiche, enti o associazioni la possibilità di esercitare alcuni diritti e, 
in particolare, quelli previsti dall'art. 130 (Comunicazioni indesiderate) che 
vietano le campagne di direct marketing senza un esplicito consenso.

Concludiamo con un breve cenno alle nuove sanzioni. Per rendere effettivo il 
rispetto di tale obbligo in capo ai contraenti e rafforzare il potere 
coercitivo delle disposizioni introdotte, sono state apportate alcune modifiche 
anche in tema di "Casi di minore gravità e ipotesi aggravate" e "Falsità nelle 
dichiarazioni e notificazioni al Garante" (artt. 164-bis e 168). In 
quest'ultimo caso, in particolare, vengono punite anche le dichiarazioni o 
attestazioni di notizie o circostanze false ovvero la produzione di atti o 
documenti falsi nelle comunicazioni previste dall'art. 32-bis.

Avv. Graziano Garrisi (Vice coordinatore ABIRT)
Dott.ssa Debora Montagna 

Digital & Law Department - Studio Legale Lisi



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