Ritorna lecita la possibilità per le banche di calcolare gli interessi
sugli interessi già prodotti purché avvenga annualmente.
Una rivoluzione durata troppo poco: non sono trascorsi neanche sei mesi da
quando la legge di Stabilità 2014 aveva abolito l’anatocismo bancario, quella
invisa pratica degli istituti di credito di applicare interessi su interessi
ogni tre mesi, aumentando così a dismisura il debito dei correntisti.
Mai dire “per sempre”.
La Legge di Stabilità 2014 aveva visto l’approvazione di una norma considerata
rivoluzionaria, poiché aveva di fatto cancellato per sempre la possibilità per
le banche di capitalizzare gli interessi (cosiddetto anatocismo). Tale norma
aveva poi lasciato al CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il
risparmio) il compito di adottare una delibera che attuasse detto divieto:
delibera che, ovviamente, non era ancora giunta.
Nel frattempo, però, l’abrogazione è stata a sua volta abrogata. La Legge di
Stabilità 2014, infatti, è stata superata da un decreto legge pubblicato
proprio oggi – nel silenzio generale – sulla Gazzetta Ufficiale. Col nuovo
testo di legge, ironicamente battezzato: “Disposizioni urgenti per (…) il
rilancio e lo sviluppo delle imprese” (è legittimo chiedersi, tuttavia, a quali
imprese si fa riferimento), il Governo ha reintrodotto la possibilità, per le
banche, di applicare l’anatocismo, ossia di calcolare gli interessi dovuti dal
cliente non solo in percentuale sul capitale da restituire, ma anche sugli
interessi passivi già maturati su tale capitale. Con ripercussioni di non poco
peso su chi ha avuto, in questi mesi, il “coraggio” di contrarre un
finanziamento per effettuare investimenti e, quindi, per rilanciare l’economia
nazionale.
Anche in questo caso, la nuova norma dovrà essere attuata dal CICR, che
stabilirà modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi,
riaffermando, dunque, la piena legittimità dell’anatocismo.
In ogni caso, il “nuovo” anatocismo dovrà, comunque, rispettare una serie di
condizioni:
1. dovrà avere una periodicità non inferiore a un anno: in altre parole, solo
una volta all’anno la banca potrà sommare il capitale agli interessi prodotti e
sul risultato così ottenuto conteggiare i nuovi interessi (in precedenza,
questo conteggio avveniva ogni tre mesi);
2. si potrà applicare solo alle operazioni in conto corrente o in conto
pagamento;
3. la nuova disciplina sulla legittimità dell’anatocismo si potrà applicare
solo ai contratti conclusi dopo due mesi dall’entrata in vigore del decreto
legge in questione e, comunque, non prima dell’intervento della delibera
attuativa del CICR (nel frattempo, si dovrà applicare la disciplina del 2000).
Un’ultima precisazione: i contratti in corso e quelli conclusi nei due mesi
successivi alla data di entrata in vigore della nuova norma dovranno essere
adeguati entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto in
Gazzetta Ufficiale.
Ancora una volta, la legge dimostra da quale parte preferisce stare…
http://www.laleggepertutti.it/52884_il-governo-reintroduce-lanatocismo-con-decreto-legge-sostegno-alle-banche
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