Ritorna lecita la possibilità per le banche di calcolare gli interessi 
sugli interessi già prodotti purché avvenga annualmente.

Una rivoluzione durata troppo poco: non sono trascorsi neanche sei mesi da 
quando la legge di Stabilità 2014 aveva abolito l’anatocismo bancario, quella 
invisa pratica degli istituti di credito di applicare interessi su interessi 
ogni tre mesi, aumentando così a dismisura il debito dei correntisti.

Mai dire “per sempre”.

La Legge di Stabilità 2014 aveva visto l’approvazione di una norma considerata 
rivoluzionaria, poiché aveva di fatto cancellato per sempre la possibilità per 
le banche di capitalizzare gli interessi (cosiddetto anatocismo). Tale norma 
aveva poi lasciato al CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il 
risparmio) il compito di adottare una delibera che attuasse detto divieto: 
delibera che, ovviamente, non era ancora giunta.

Nel frattempo, però, l’abrogazione è stata a sua volta abrogata. La Legge di 
Stabilità 2014, infatti, è stata superata da un decreto legge pubblicato 
proprio oggi – nel silenzio generale – sulla Gazzetta Ufficiale. Col nuovo 
testo di legge, ironicamente battezzato: “Disposizioni urgenti per (…) il 
rilancio e lo sviluppo delle imprese” (è legittimo chiedersi, tuttavia, a quali 
imprese si fa riferimento), il Governo ha reintrodotto la possibilità, per le 
banche, di applicare l’anatocismo, ossia di calcolare gli interessi dovuti dal 
cliente non solo in percentuale sul capitale da restituire, ma anche sugli 
interessi passivi già maturati su tale capitale. Con ripercussioni di non poco 
peso su chi ha avuto, in questi mesi, il “coraggio” di contrarre un 
finanziamento per effettuare investimenti e, quindi, per rilanciare l’economia 
nazionale.

Anche in questo caso, la nuova norma dovrà essere attuata dal CICR, che 
stabilirà modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi, 
riaffermando, dunque, la piena legittimità dell’anatocismo.

In ogni caso, il “nuovo” anatocismo dovrà, comunque, rispettare una serie di 
condizioni:

1. dovrà avere una periodicità non inferiore a un anno: in altre parole, solo 
una volta all’anno la banca potrà sommare il capitale agli interessi prodotti e 
sul risultato così ottenuto conteggiare i nuovi interessi (in precedenza, 
questo conteggio avveniva ogni tre mesi);

2. si potrà applicare solo alle operazioni in conto corrente o in conto 
pagamento;

3. la nuova disciplina sulla legittimità dell’anatocismo si potrà applicare 
solo ai contratti conclusi dopo due mesi dall’entrata in vigore del decreto 
legge in questione e, comunque, non prima  dell’intervento della delibera 
attuativa del CICR (nel frattempo, si dovrà applicare la disciplina del 2000).

Un’ultima precisazione: i contratti in corso e quelli conclusi nei due mesi 
successivi alla data di entrata in vigore della nuova norma dovranno essere 
adeguati entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto in 
Gazzetta Ufficiale.

Ancora una volta, la legge dimostra da quale parte preferisce stare…

http://www.laleggepertutti.it/52884_il-governo-reintroduce-lanatocismo-con-decreto-legge-sostegno-alle-banche

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