scusa marco,ma che gliene frega a MMM delle disposizioni e delle sentenze?da 
buon politico di quelli che vogliamo eliminare stasera fa una riunione per le 
elezioni a milano e il sito va avanti e su facebook gli danno retta come 
rappresentante del PP.non sono un fan del legalismo duro ma non è 
giusto!approfitto per farti i complimenti per tuttocarlo - fe




----Messaggio originale----
Da: [email protected]
Data: 5-apr-2012 15.23
A: <[email protected]>
Ogg: Re: [PP Open] PP vs Marsili: Il giudice di Milano ordina cessazione        
del nome e penale

In data Thursday 5 April 2012 09:26:21, Vittorio Bertola ha scritto:
>  le elezioni sono un mondo avulso da qualsiasi
> normale contesto di proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale non c'entra in questo caso.

All'associazione Partito Pirata non spetta un diritto di "marchio" sul nome 
Partito Pirata o sul signet (vela rigonfia verso destra inserita in un 
cerchio).
L'Associazione Partito Pirata ha fatto valere il proprio diritto di usare il 
nome "Partito Pirata" ed il signet e di impedire che terzi usino lo stesso 
nome e signet recando pregiudizio alla stessa Associazione Partito Pirata.

Il giudice ha riconosciuto all'Associazione Partito Pirata il diritto al nome 
ai sensi dell'art. 7[1] del codice civile ed il diritto all'identità personale 
quale configurato dalla giurisprudenza sulla base dell'art. 2 della 
Costituzione[2].

I diritti al nome ed all'identità personale sono diritti della personalità e  
diritti fondamentali di rilievo costituzionale e non sono "diritti di 
proprietà intellettuale".

La differenza è importante: l'Associazione Partito Pirata critica il modo in 
cui funzionano i cd. "diritti di proprietà intellettuale" ma ha a cuore la 
tutela dei diritti fondamentali della persona.

Ciao,
m.c.

---------
[1]
Art. 7 - Tutela del diritto al nome 
I. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o 
che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, 
può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il 
risarcimento dei danni. 
II. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno 
o più giornali. 

[2]
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.
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