Vi Riassumo l'ultima legge per la tutela della lingua friulana: riporto l' Art. 6 della legge regionale 29 del 2007
(Uso pubblico della lingua friulana) 1. L'uso della lingua friulana e' consentito nei rapporti con gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3. 2. Nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, il diritto di usare la lingua friulana puo' essere esercitato a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati. 3. Quando un'istanza e' avviata in lingua friulana la risposta e' effettuata dagli enti di cui ai commi 1 e 2 anche in tale lingua. Art. 8 (Atti e informazioni di carattere generale) 1. Gli atti comunicati alla generalita' dei cittadini dai soggetti di cui all'articolo 6, sono redatti, oltre che in italiano, anche in friulano. 2. I soggetti di cui all'articolo 6 effettuano la comunicazione istituzionale e la pubblicita' degli atti destinata al territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 in italiano e in friulano. 3. La presenza della lingua friulana e' comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicita' degli atti destinata all'intera regione. Art. 10 (Cartellonistica in lingua friulana) 1. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilita' esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6 sono corredati della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano. 2. I soggetti di cui all'articolo 6 usano la lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto. Qualora nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico siano previsti servizi automatici di comunicazione vocale, questi sono forniti anche in lingua friulana. 3. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la cartellonistica stradale reca i toponimi anche in lingua friulana, secondo le modalita' previste dall'articolo 11. Art. 11 (Toponomastica in lingua friulana) 1. La denominazione ufficiale in lingua friulana di comuni, frazioni e localita' e' stabilita dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, tenuto conto delle varianti locali, e d'intesa con i Comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale, i soggetti di cui all'articolo 6 utilizzano entro l'area delimitata ai sensi dell'articolo 3, accanto alla denominazione in lingua italiana anche la denominazione in lingua friulana dei comuni, delle frazioni e delle localita', definita ai sensi del comma 1. Art.14 L'insegnamento della lingua friulana e' garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della quota di flessibilita' dell'autonomia scolastica. -- Alessandro Minisini Belmonte
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