Il 19 marzo 2014 03:14, Pierluigi Checchi <[email protected]> ha scritto: > Installazione Antenne > > > Sin dal 1940 è stato riconosciuto il diritto di installare antenne per la > ricezione di segnali radiofonici e, successivamente, televisivi sul lastrico > solare o sul tetto dell'edificio condominiale (da ultimo, si veda l'articolo > 91 Dlgs 259/2003). La giurisprudenza ha chiarito che il cosiddetto diritto > d'antenna è un diritto di natura personale proprio di chiunque occupi > stabilmente un'unità immobiliare condominiale, connesso al diritto > all'informazione e, perciò, assistito da sicuro fondamento costituzionale. > Le norme che nel tempo hanno riconosciuto il diritto d'antenna sono state > ritenute conformative della proprietà e classificate tra quelle che ne > assicurano la funzione sociale. Hanno sempre previsto che le installazioni > «non devono impedire il libero uso della proprietà secondo la sua > destinazione e non devono arrecare danni alla proprietà medesima oppure a > terzi». La riforma del condominio in vigore da giugno 2013, più > realisticamente, prevede che le installazioni di impianti non centralizzati > per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di > flusso informativo debbano arrecare il minor pregiudizio possibile alle > parti comuni e alle unità immobiliari individuali coinvolte. > Il diritto inviolabile del singolo all'installazione si conferma, ma deve > essere esercitato compatibilmente con la tutela degli interessi degli altri > condomini: qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, > l'interessato comunica all'amministratore la sua intenzione di procedere > all'installazione indicando il contenuto specifico e le modalità di > esecuzione degli interventi. L'amministratore riferisce all'assemblea, che – > con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti i due terzi del valore > – può imporre all'interessato ragionevoli modalità alternative di esecuzione > a salvaguardia della sicurezza, della stabilità e del decoro dell'edificio > (articolo 122-bis, Codice civile). In mancanza, non è possibile opporsi > all'esecuzione delle opere, salvo che risulti violata una precedente > delibera con cui l'assemblea ha disciplinato le modalità di installazione > (Tribunale di Varese, 25 febbraio 2011). > La legge 220/2012 ha modificato anche la disciplina degli impianti > centralizzati. Per contenere il proliferare di parabole sui tetti e sui > balconi degli edifici, si era cercato di favorire l'installazione di > parabole comuni qualificando l'intervento come «innovazione necessaria» e > prevedendo una maggioranza agevolata per l'approvazione della delibera, > fermo restando il diritto individuale di antenna. Come è accaduto per le > barriere architettoniche, la riforma ha elevato la maggioranza richiesta: > oggi occorre il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la > metà del valore, sia per le antenne satellitari, sia per quelle digitali > terrestri (come pure per gli impianti via cavo, si veda l'articolo 1120, > Codice civile, n. 2). > IL CASO RISOLTO > d > È valida una delibera con cui a maggioranza si decida la dismissione di un > impianto di ricezione centralizzato? > - La Cassazione ha risposto positivamente al quesito. Le antenne > centralizzate, pur essendo parti comuni, sarebbero fruibili solo mediante > un'attività d'impianto e di gestione comune che costituisce un vero e > proprio servizio, integralmente affidato alle decisioni dell'assemblea. > Perciò, evocando la copiosa giurisprudenza sulla soppressione a maggioranza > del servizio di portierato e il più recente caso del servizio di autoclave, > la Cassazione ha affermato che rientra nei poteri dell'assemblea quello di > disciplinare beni e servizi comuni anche quando la sistemazione più > funzionale del servizio comporti la dismissione o la rimozione e lo > spostamento di beni comuni (Cassazione, sentenza 144/2012). > A CURA DI Pierantonio Lisi _______________________________________________ Wireless mailing list [email protected] http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/wireless
