voschix, hai ragione, in quel documento si parla di terreni e non di strade.

Possiamo comunque affrontare il problema da un punto di vista diverso, cioè
vedere quand'è che una strada (ancorchè di proprietà privata) sia
assoggettata a un uso pubblico e quindi percorribile da tutti senza
limitazioni.

La sentenza più recente che ho trovato è quella del Consiglio di Stato
n.728/2012:

"La giurisprudenza insegna, invero, che costituisce una strada pubblica quel
tratto viario che non è cieco, ma assume una esplicita finalità di
collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di
persone: C.d.S., V, 7 dicembre 2010, n. 8624; che il connotato di
interclusione dell'area servita esclude che vi possa sorgere un uso stradale
in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per
un'utilità limitata ai soli proprietari frontisti: C.d.S., V, 18 dicembre
2006, n. 7601; che un'area privata può ritenersi assoggettata ad uso
pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività
indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un
pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali
soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene
gravato; oppure quando vi sia stato, con la cosiddetta dicatio ad patriam,
l'asservimento del bene da parte del proprietario all'uso pubblico,
analogamente, di una comunità indeterminata di soggetti considerati sempre
uti cives, di talché il bene stesso viene ad assumere caratteristiche
analoghe a quelle di un bene demaniale: Cassazione civile, sez. II, 21
maggio 2001, n. 6924; che ai fini della dicatio ad patriam occorre pur
sempre il requisito dell'idoneità intrinseca del bene a soddisfare
un'esigenza comune della collettività dei consociati uti cives: Cass. Civ.,
II, 13 febbraio 2006, n. 3075.

In coerenza con gli enunciati appena esposti, la giurisprudenza afferma in
definitiva che, perché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una
servitù pubblica di passaggio, è necessario, oltre all'intrinseca idoneità
del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di
persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse. Ne consegue che
deve escludersi l'uso pubblico quando il passaggio venga esercitato
unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della
particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di
accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione
(Cass. Civ., II, 23 maggio 1995, n. 5637), oppure, infine, rispetto a strade
destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici
(Cass. civ., I, 22 giugno 1985, n. 3761)."


Se applichiamo questo principio le situazioni dubbie a mio parere possono
essere ridotte di molto, ovviamente fatto salvo il dubbio che le strade
tabellate come "private" lo siano effettivamente e non dichiarate tali in
maniera abusiva.





--
View this message in context: 
http://gis.19327.n5.nabble.com/Altro-bug-riguardante-le-strade-private-tp5775323p5776100.html
Sent from the Italy General mailing list archive at Nabble.com.

_______________________________________________
Talk-it mailing list
Talk-it@openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it

Rispondere a