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Cacao Elefante
Il quotidiano delle buone notizie comiche

L'essenziale delle notizie � sempre vero

9 novembre 2002
 
Edizione del sabato
 
Dato il successo del numero di Cacao del sabato dedicato alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, pubblichiamo questa settimana la convenzione sui Diritti del Fanciullo.
E' un trattato internazionale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, a New York, e ratificato dal Parlamento Italiano (con legge 27 maggio 1991, n. 176).
Buona lettura.
(La convenzione e' molto lunga e formata da due distinte sezioni, che pubblicheremo in due volte.)
 
Convenzione sui Diritti del Fanciullo (Parte Prima)
 
Preambolo
Considerando che, in conformita' con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana nonche' l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della liberta', della giustizia e della pace nel mondo.
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignita' e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore liberta',
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno puo' avvalersi di tutti i diritti e di tutte le liberta' che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unita' fondamentale della societa' ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettivita',
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalita' deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicita', di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella societa', ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignita', di tolleranza, di liberta', di uguaglianza e di solidarieta',
Tenendo presente che la necessita' di concedere una protezione speciale al fanciullo e' stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui Diritti del Fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturita' fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita",
Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale ed internazionale; l'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing-Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che e' necessario prestare ad essi una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
 
hanno convenuto quanto segue:
 
PARTE PRIMA
 
Art. 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'eta' inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturita' in virtu' della legislazione applicabile.
 
Art. 2
1 - Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacita', dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2 - Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affincha' il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivita', opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
 
Art. 3
1 - In tutte le decisioni relative ai fanciulli. di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2 - Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilita' legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3 - Gli Stati parti vigilano affinche' il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilita' dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorita' competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale noncha' l'esistenza di un adeguato controllo.
 
Art. 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali, essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.
 
Art. 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilita', il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettivita', come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili dei fanciulli, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacita', l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
 
Art. 6
1 - Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2 - Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
 
Art. 7
1 - Iil fanciullo e' registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2 - Gli Stati parti vigilano affincha' questi diritti siano attuati in conformita' con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se cio' non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
 
Art. 8
1 - Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto dei fanciullo a preservare la propria identita', ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome e le sue relazioni familiari, cosi' come riconosciuti dalla legge, senza ingerenze illegali.
2 - Se un fanciullo e' illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identita' o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affincha' la sua identita' sia ristabilita il piu' rapidamente possibile.
 
Art. 9
1 - Gli Stati parti vigilano affincha' il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volonta' a meno che le autorita' competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione e' necessaria nell'interesse preminente dei fanciullo. Una decisione in questo senso puo' essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2 - In tutti i casi previsti al paragrafo 1 dei presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilita' di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3 - Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che cio' non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4 - Se la separazione e' il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affincha' la presentazione di tale domanda non comporti di per sa' conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
 
Art. 10
1 - In conformita' con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtu' del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sara' considerata con uno spirito positivo, con umanita' e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affincha' la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2 - Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformita' con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtu' del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese puo' essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita' pubbliche, o dei diritti e delle liberta' di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
 
Art. 11
1 - Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2 - A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o unilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
 
Art. 12
1 - Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua eta' e del suo grado di maturita'.
2 - A tal fine, si dara' in particolare al fanciullo la possibilita' di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
 
Art. 13
1 - Il fanciullo ha diritto alla liberta' di espressione. Questo diritto comprende la liberta' di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2 - L'esercizio di questo diritto puo' essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita' pubbliche.
 
Art. 14
1 - Gli Stati parti rispettano il diritto dei fanciullo alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione.
2 - Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita'.
3 - La liberta' di manifestare la propria religione o convinzioni puo' essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanita' e della moralita' pubbliche, oppure delle liberta' e diritti fondamentali dell'uomo.
 
Art. 15
1 - Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla liberta' di associazione ed alla liberta' di riunirsi pacificamente.
2 - L'esercizio di tali diritti puo' essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una societa' democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanita' o la moralita' pubbliche, o i diritti e le liberta' altrui.
 
Art. 16
1 - Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2 - Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
 
Art. 17
Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affincha' il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale noncha' la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilita' sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29; b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particoIar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli arti. 13 e 18.
 
Art. 18
1 - Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilita' comune per quanto riguarda l'educazione dei fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilita' di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori del fanciullo oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2 - Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali dei fanciullo nell'esercizio della responsabilita' che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3 - Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
 
Art. 19
1 - Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalita' fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui e' affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2 - Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessita', procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli e' affidato, noncha' per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresi' includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
 
Art. 20
1 - Ogni fanciullo il quale e' temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non puo' essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2 - Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformita' con la loro legislazione nazionale.
3 - Tale protezione sostitutiva puo' in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafatab di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessita', del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terra' debitamente conto della necessita' di una certa continuita' nell'educazione del fanciullo, noncha' della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
 
Art. 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) vigilano affincha' l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorita' competenti le quali verificano, in conformita' con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione puo' essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario. le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l'adozione all'estero puo' essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione, oppure essere allevato in maniera adeguata;
e) vigilano, in caso di adozione all'estero, affincha' il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affincha', in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) ricercano le finalita' del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affincha' le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorita' o dagli organi competenti.
 
Art. 22
1 - Gli Stati parti adottano misure adeguate affincha' il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure e' considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2 - A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sara' concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
 
Art. 23
1 - Gli stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignita', favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunita'.
2 - Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli e' affidato.
3 - In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo e' gratuito ogni qualvolta cio' sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore e' affidato. Tale aiuto e' concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attivita' ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la piu' completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4 - In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, noncha' l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacita' e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terra' conto in particolare delle necessita' dei paesi in via di sviluppo.
 
Art. 24
1 - Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato dei diritto di avere accesso a tali servizi.
2 - Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalita' tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della societa' in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrita' dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3 - Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4 - Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di una graduale e completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessita' dei paesi in via di sviluppo.
 
Art. 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che e' stato collocato dalla autorita' competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
 
Art. 26
1 - Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformita' con la loro legislazione nazionale.
2 - Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione dei minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
 
Simone Canova, Jacopo Fo, Gabriella Canova, Maria Cristina Dalbosco
 
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