Per rispondere a TUTTA LA LISTA, utilizzate il comando 'Rispondi a tutti' o 'Rispondi alla lista'; con il comando 'Rispondi', invece, risponderete solo all'autore del messaggio. ------------------------------------------------------------------- 2008/3/28, Nicola A. Grossi <[EMAIL PROTECTED]>:
> > Ci sono contratti che richiedono la forma scritta (ad substantiam o ad > probationem), contratti che non la richiedono, contratti che in alcuni > casi la richiedono e in altri casi non la richiedono. > Ci sono clausole che devono essere sottoscritte, a pena della loro > nullità, e clausole che non richiedono la sottoscrizione. > ne convengo. > Nel nostro caso (generalizzare non aiuta a capire), c'è un articolo > nella legge sul diritto d'autore (art. 110) che dice: > "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per > iscritto". > > Si tratta della forma scritta da probationem. > > Significa che se io licenziatario voglio dimostrare, in giudizio, di > essere tale, non posso, ad esempio, utilizzare una prova testimoniale, > ma devo produrre un documento che soddisfi la forma scritta. > il problema è che in informatica la forma scritta può essere come ho detto anche solo la scrittura su hardware o su supporto mobile, anche un cd. Non necessariamente ha bisogno di una firma digitale per essere scritta e convalidata. Nel caso di internet, la forma scritta si ha appena si scrive su server, proprio o di host. Nel caso di programmi che si scaricano da web e magari sono su server stranieri? A questo punto vale lo stesso? o il legislatore pretende un qualcosa che in informatica non è fattibile, soprattutto quando si parla di internet? buona giornata a tutti. -- "Tutti i programmi al mondo non sostituiscono il cervello umano" Rashna Micaela Gallerini _______________________________________________ Questa e' la lista Community ([email protected]) Per informazioni su questa lista visitate http://creativecommons.it/mailman/listinfo/community
