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Micaela Gallerini ha scritto:

>
>il problema è che in informatica la forma scritta può essere come ho
>detto anche solo la scrittura su hardware o su supporto mobile, anche
>un cd. Non necessariamente ha bisogno di una firma digitale per essere
>scritta e convalidata.
>Nel caso di internet, la forma scritta si ha appena si scrive su
>server, proprio o di host. Nel caso di programmi che si scaricano da
>web e magari sono su server stranieri?
>
>A questo punto vale lo stesso? o il legislatore pretende un qualcosa
>che in informatica non è fattibile, soprattutto quando si parla di
>internet?
>
>buona giornata a tutti.
>
>  
>
Per il legislatore un documento informatico sottoscritto con firma 
elettronica qualificata
ha la stessa efficacia della scrittura privata.
Negli altri casi, la forma scritta del documento informatico è valutata, 
caso per caso, dal giudice
in base a parametri di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Questo è quanto dice la legge (artt. 20 e 21 CAD).

Se vogliamo partire dal presupposto che la sicurezza non esiste, allora 
conviene utilizzare
la firma elettronica qualificata, in quanto la sua efficacia probatoria 
non dipende dalla sua sicurezza.


bye
nag
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