Per rispondere a TUTTA LA LISTA, utilizzate il comando 'Rispondi a tutti' o 'Rispondi alla lista'; con il comando 'Rispondi', invece, risponderete solo all'autore del messaggio. -------------------------------------------------------------------
Il nuovo comma 29 integra un articolo della legge sulla *stampa*. Che diventerebbe così: Art. 8 - Risposte e rettifiche Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. Mi pare chiaro che, se letto nel suo contesto, il riferimento è non è a tutti i siti esistenti sul web, ma a quelli disciplinati dalla legge sulla stampa. Oltretutto, sarebbe l'unico comma in una legge composta di 25 articoli a non interessare esclusivamente la stampa. Il comma interessa i siti come quelli de "Il Fatto Quotidiano", non Wikipedia o i blog dei cittadini italiani. Anche Wikipedia si è limitata a indicare (parte) del comma 29, ma non è serio interpretare una norma senza calarla nel suo contesto. La storiella della legge ammazza-blog già l'abbiamo sentita all'approvazione della legge 62/2001, che dice: "per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici": allora tutti i blog sono un prodotto editoriale? No. Chissà perché. bye nag Lidia Leta ha scritto: > Nicola, > il nuovo disegno di legge, al comma 29, prevede che l'obbligo di > rettifica - previsto entro 48 ore - si applichi a tutti i siti web, > non solo le testate giornalistiche online: quindi blog amatoriali e > quant'altro. Verrebbe colpita anche Wikipedia che, non disponendo di > una redazione, avrebbe problemi con l'obbligo di rettifica e sarebbe > costretta a chiudere nel giro di poco. Di qui, l'autosospensione di > Wikipedia. > Questo è un quadro generale. Per approfondimenti ulteriori, puoi > visitare il nostro sito: www.agoradigitale.org > <http://www.agoradigitale.org>. > > Firma, è importante. > > A presto, > Lidia > Agorà Digitale > > Il giorno 05 ottobre 2011 19:53, Nicola A. Grossi <[email protected] > <mailto:[email protected]>> ha scritto: > > Per rispondere a TUTTA LA LISTA, utilizzate il comando 'Rispondi a > tutti' o 'Rispondi alla lista'; > con il comando 'Rispondi', invece, risponderete solo all'autore > del messaggio. > ------------------------------------------------------------------- > > > Se mi spiegate come si applica la legge sulla stampa ai blog, > firmo subito. > > bye > nag > _______________________________________________ > Questa e' la lista community ([email protected] > <mailto:[email protected]>) > Per informazioni su questa lista visitate > https://creativecommons.it/cgi-bin/mailman/listinfo/community > Le altre liste gestite dal gruppo di lavoro Creative Commons > Italia sono elencate qui: http://creativecommons.it/Liste > > _______________________________________________ Questa e' la lista community ([email protected]) Per informazioni su questa lista visitate https://creativecommons.it/cgi-bin/mailman/listinfo/community Le altre liste gestite dal gruppo di lavoro Creative Commons Italia sono elencate qui: http://creativecommons.it/Liste
