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L’Italia si dota della Legge per la guerra


di Sergio Cararo <http://contropiano.org/author/redazione-contropiano>


Piuttosto in sordina, il 31 dicembre scorso è entrata in vigore la Legge quadro 
sulle missioni militari all'estero. La legge era già stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale fin dal 1̊ agosto; ma ne era stata rimandata l'attuazione a 
fine anno, tranne che per la disposizione all'integrazione del Copasir, cioè 
dell'organismo di controllo sulle attività dei servizi segreti (venuto fuori 
come problema in occasione delle “missioni coperte” in Libia), anche se valido 
solo per la legislatura in corso.
L'Italia si è così dotata di una legge organica dello Stato per l'invio di 
contingenti militari all'estero che dovrebbe azzerare le contraddizioni di 
incostituzionalità sul ricorso alle azioni militari contro, verso o in altri 
paesi vincolate al rispetto dell'art.11. Infatti il nostro ordinamento fino ad 
oggi prevedeva solo la disciplina della "guerra". Ma lo stato di guerra deve 
essere deliberato dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari 
(art. 78 Cost.), mentre la dichiarazione di guerra è prerogativa del Presidente 
della Repubblica (art. 87, 9° comma). ll tutto nei limiti sanciti dall'art. 11 
Cost., che vieta la guerra di aggressione e consente l'uso della violenza 
bellica solo in ipotesi ben determinate (la difesa).
La storia di questi ultimi venticinque anni, con numerose operazioni militari 
all'estero e il coinvolgimento dell'Italia in teatri di guerra (Iraq, 
Afghanistan, Jugoslavia ma anche Somalia, Libano etc.), ha reso inevitabile una 
legge organica che legittimasse sul piano legale la partecipazione dei militari 
italiani a guerre e operazioni militari in altri paesi.
La Legge individua la tipologia di missioni, i principi generali da osservare e 
detta disposizioni circa il procedimento da seguire. La newsletter Affari 
Internazionali ne offre una sintesi molto utile:




a) Le missioni militari all'estero, sia di peace-keeping che di 
peace-emforcement, sono in primo luogo quelle con il mandato delle Nazioni 
Unite, ma aadesso lo sono anche quelle istituite nell'ambito delle 
organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, comprese quelle 
dell'Unione Europea;




2) La Nato non è menzionata espressamente, ma è automaticamente inclusa. La 
Legge poi si riferisce anche alle missioni istituite nelle coalition of 
willing, cioè coalizione create su una crisi specifica sulla base di decisioni 
unilaterali dei paesi che vi aderiscono, infine si riferisce alle missioni 
"finalizzate ad eccezionali interventi umanitari".




3) La Legge specifica che l'invio di militari fuori dal territorio nazionale 
può avvenire in ottemperanza di obblighi di alleanze, o in base ad accordi 
internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari, 
purché l'impiego avvenga nel rispetto della legalità internazionale e delle 
disposizioni e finalità costituzionali (che a questo punto vengono aggirate 
dalla legge stessa)




“Resterebbe da chiarire il significato di accordi intergovernativi e come 
questi si differenzino dagli accordi internazionali. Si tratta di accordi 
sottoscritti dall'esecutivo o addirittura di accordi segreti?” si interroga 
Affari Internazionali. “In parte tali dubbi dovrebbero essere fugati dai 
paletti volti a scongiurare una deriva interventista. Le missioni devono 
avvenire nel quadro del rispetto: a) dei principi stabiliti dall'art. 11 Cost., 
b) del diritto internazionale generale, c) del diritto internazionale 
umanitario, d) del diritto penale internazionale”.
Quanto al procedimento per la partecipazione alle missioni internazionali, 
viene reso centrale il ruolo del Parlamento, razionalizzando una prassi, 
qualche volta in verità disattesa, che faceva precedere l'invio del contingente 
militare all'estero da una discussione parlamentare. Ma spesso la ratifica 
parlamentare avveniva a posteriori, in occasione della conversione in legge del 
decreto-legge (DL) di finanziamento della missione.

L'iter disegnato dalla L. 145/2016 è il seguente: la partecipazione alle 
missioni militari è deliberata dal Consiglio dei ministri, Cdm, previa 
comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventuale convocazione del 
Consiglio supremo di difesa.
La Legge quadro mette mano anche ad un'altra spinosa questione, ossia se ai 
militari impegnati nelle missioni debba essere applicato il codice penale 
militare di pace o il codice penale militare di guerra. Anche la soluzione 
indicata lascia aperta tutte le strade. La nuova legge dispone che sia 
applicabile il codice penale militare di pace, ma il governo potrebbe 
deliberare l'applicabilità di quello di guerra per una specifica missione. In 
tal caso è però necessario un provvedimento legislativo e il governo deve 
presentare al Parlamento un apposito disegno di legge.



E' dalla partecipazione alla prima Guerra del Golfo (1991) che si pone il 
problema di conformare la legislazione italiana al ripetuto ricorso alla guerra 
"nella risoluzione delle controversie internazionali" che di volta in volta è 
stata mascherata con acronimi sempre più improbabili: operazione di polizia 
internazionale, guerra umanitaria, protezione di civili, difesa preventiva etc. 
etc. Operazioni militari che hanno visto negli anni migliaia e migliaia di 
soldati italiani prendere parte a guerre in altri paesi e miliardi di euro 
spesi per parteciparvi. Quando le furberie sulla guerra diventano una Legge 
organica dello Stato, vuole dire che il punto di non ritorno si è avvicinato 
ancora di un altra spanna.

13 gennaio 2017




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