Gli amanti della pace, gli amici della solidarietà e dell'amicizia fra i 
popoli, gli internazionalisti, i democratici, gli antifascisti festeggiano oggi 
il 70.mo Anniversario dalla stipula, a Parigi nel 1947, del Trattato di Pace 
tra i paesi alleati e cobelligeranti, tra i quali anche la Jugoslavia, da un 
lato, e l'Italia in veste di paese aggressore nella II Guerra Mondiale 
dall'altro.


Istituendo (con Legge n.92/2004) la celebrazione del «Giorno del ricordo» in 
memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo nella stessa data 
dell'Anniversario del Trattato, la Repubblica Italiana ha scelto di passare da 
quello spirito di riconciliazione a nuove stagioni di recriminazione 
revanscista. Non tutti i cittadini italiani sono d'accordo su questo "nuovo 
corso". Noi non lo siamo.


Del Trattato riportiamo di seguito alcuni stralci – per il testo integrale: 
http://www.diecifebbraio.info/2012/01/trattato-di-pace-con-litalia-10-febbraio-1947-3/
 
<http://www.diecifebbraio.info/2012/01/trattato-di-pace-con-litalia-10-febbraio-1947-3/>
Altre informazioni sul Trattato di Pace: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Parigi_fra_l'Italia_e_le_potenze_alleate
 
<https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Parigi_fra_l'Italia_e_le_potenze_alleate>






Dal testo del Trattato di Parigi fra l'Italia e le potenze alleate e 
cobelligeranti:


Preambolo


L’Unione delle Repubbliche  Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran 
Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, la Cina, la Francia, 
l’Australia, il Belgio, la Repubblica Socialista Sovietica  di Bielorussia, il 
Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l’Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi 
Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Socialista Sovietica 
d’Ucraina, l’Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di 
Jugoslavia, in appresso designate “Le Potenze Alleate ed Associate” da una 
parte  e l’Italia dall’altra parte:


PREMESSO CHE l’Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto 
Tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di 
aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le 
Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa 
spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e


PREMESSO CHE a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l’aiuto degli 
elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato 
il 25 luglio 1943 e l’Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti 
d’armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e


PREMESSO CHE dopo l’armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle 
governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero 
parte attiva alla guerra contro la Germania, l’Italia dichiarò guerra alla 
Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella 
guerra contro la Germania stessa; e


PREMESSO CHE le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia desiderano concludere 
un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le 
questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle 
premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra 
di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le 
domande che l’Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed 
anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle 
predette Nazioni Unite;


HANNO PERTANTO CONVENUTO di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di 
concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza 
nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro 
pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le 
condizioni seguenti:


PARTE I


CLAUSOLE TERRITORIALI




SEZIONE I -FRONTIERE


(...)


Art. 3.


Le frontiere fra l’Italia e la Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:


Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto di congiunzione delle 
frontiere dell’Austria, Italia e Jugoslavia, quali esistevano al 1º gennaio 
1938 e procederà verso sud, seguendo il confine del 1938 fra la Jugoslavia e 
l’Italia fino alla congiunzione di detto confine con la linea di demarcazione 
amministrativa fra le province italiane del Friuli (Udine) e di Gorizia;
da questo punto la linea di confine coincide con la predetta linea di 
demarcazione fino ad un punto che trovasi approssimativamente a mezzo 
chilometro a nord del villaggio di Memico nella Valle dell’Iudrio;nikolic.mica1

abbandonando a questo punto la linea di demarcazione, fra le province italiane 
del Friuli e di Gorizia, la frontiera si prolunga verso oriente fino ad un 
punto situato approssimativamente a mezzo chilometro ad ovest del villaggio in 
Vercoglia di Cosbana e quindi verso sud fra le valli del Quarnizzo e della 
Cosbana fino ad un punto a circa 1 chilometro a sud-ovest del villaggio di 
Fleana, piegandosi in modo da intersecare il fiume Recca ad un punto a circa un 
chilometro e mezzo ad est del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia 
Cosbana a Castel Dobra, per via di Nebola;
la linea quindi continua verso sud-est, passando immediatamente a sud della 
strada fra le quote 111 e 172, poi a sud della strada da Vipulzano ad Uclanzi, 
passando per le quote 57 e 122, quindi intersecando quest’ultima strada a circa 
100 metri ad est della quota 122, e piegando verso nord in direzione di un 
punto situato a 350 metri a sud-est della quota 266;
passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio di San Floriano, la 
linea si estende verso oriente al Monte Sabotino (quota 610) lasciando a nord 
il villaggio di Poggio San Valentino;
dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud, taglia il fiume Isonzo 
(Soca) all’altezza della città di Salcano, che rimane in Jugoslavia e corre 
immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da Canale d’Isonzo a Montespino 
fino ad un punto a circa 750 metri a sud della strada Gorizia-Aisovizza;
allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a sud-ovest, lasciando 
alla Jugoslavia la citttà di San Pietro ed all’Italia l’ospizio e la strada che 
lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione di Gorizia-S. Marco, taglia il 
raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta e la ferrovia Sagrado-Cormons, 
costeggia il Cimitero di Gorizia, che rimane all’Italia, passa fra la Strada 
Nazionale n. 55 fra Gorizia e Trieste, che resta in Italia, ed il crocevia alla 
quota 54, lasciando alla Jugoslavia le città di Vertoiba e Merna, e raggiunge 
un punto situato approssimativamente alla quota 49;
di là, la linea continua in direzione di mezzogiorno attraverso l’altipiano del 
Carso, a circa un chilometro ad est della Strada Nazionale n. 55, lasciando ad 
est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest il villaggio di Iamiano;
partendo da un punto a circa 1 chilometro ad est di Iamiano, il confine segue 
la linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste 
fino ad un punto a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di San Giovanni 
ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che segna il punto di 
incontro fra le frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero 
di Trieste.
La carta, alla quale la presente descrizione si riferisce, fa parte 
dell’Allegato I.


Art. 4.


I confini fra l’Italia ed il Territorio Libero di Trieste saranno fissati come 
segue:


la linea di confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione 
amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a 
nord-est del villaggio San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest 
della quota 208, che segna il punto d’incontro, delle frontiere della 
Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste e corre in direzione 
di sud-ovest fino ad un punto adiacente alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa 
un chilometro a nord-ovest della congiunzione fra le strade Nazionali n. 55 e 
14, che conducono rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;
la linea si prolunga quindi in direzione di mezzogiorno fino ad un punto nel 
golfo di Panzano, che è equidistante dalla Punta Sdobba alla foce del fiume 
Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino, a circa chilometri 3,3 a sud dal 
punto dove si allontana dalla linea costiera, che è ad approssimativamente 2 
chilometri a nord ovest dalla città di Duino;
il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo una linea situata ad 
eguale distanza dalla costa d’Italia e da quella del Territorio Libero di 
Trieste.
La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte 
dell’allegato I.


Art. 5.


Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli articoli 2, 
3, 4 e 22 del presente Trattato sarà stabilito sul posto dalle Commissioni 
confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi interessati.
Le Commissioni inizieranno i loro lavori immediatamente dopo l’entrata in 
vigore del presente Trattato e li porteranno a termine al più presto possibile 
e comunque entro un termine di sei mesi.
Qualsiasi questione sulla quale le Commisioni siano incapaci di raggiungere un 
accordo sarà sottoposta ai quattro Ambasciatori a Roma della Unione Sovietica, 
del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali, 
procedendo nel modo previsto all’articolo 86, la risolveranno in modo 
definitivo, seguendo i metodi che piacerà loro di determinare, ivi compreso, 
occorrendo, quello della nomina di un terzo Commissario imparziale.
Le spese della Commissione confinaria saranno sopportate in parti eguali dai 
due Governi interessati.
Al fine di determinare sul posto le esatte frontiere fissate dagli articoli 3, 
4 e 22, i Commissari avranno facoltà di allontanarsi di mezzo chilometro dalla 
linea di confine fissata nel presente Trattato per adeguare la frontiera alle 
condizioni geografiche ed economiche locali, ma ciò alla condizione che nessun 
villaggio o città di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia o strada importante, 
e nessuna importante sorgente di energia elettrica o d’acqua venga ad essere 
sottoposta in tal modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle 
delimitazioni stabilite dal presente Trattato.


(...)


SEZIONE IV – REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DI JUGOSLAVIA (CLAUSOLE SPECIALI)


Art. 11.


L’Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla 
Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come 
sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali 
esistevano il 1º gennaio 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e 
isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:
La zona delimitata:
al nord dal parallelo 42º50’N;
al sud dal parallelo 42º42’N;
all’est dal meridiano 17º10’E;
all’ovest dal meridiano 16º25’E;
La zona delimitata:
al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto, equidistante 
dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di 
là raggiunge il punto 45º15’N – 13º24’E.
al sud dal parallelo 44º23’N;
all’ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:
45º15’N – 13º24′ E
44º51’N – 13º37′ E
44º23’N – 14º18’30E
ad oriente dalla costa occidentale dell’Istria, le isole ed il territorio 
continentale della Jugoslavia.
Una carta di queste zone figura nell’Allegato I.


2.     L’Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l’Isola di Pelagosa e 
le isolette            adiacenti.
L’Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.
I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi 
diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.


Art. 12.


L’Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere artistico, 
storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti, 
manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi 
amministrativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, 
per effetto dell’occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 
ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati 
firmati a Rapallo il 12 novembre 1920 ed a Roma il 27 gennaio 1924. L’Italia 
restituirà pure tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti 
parte delle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di 
armistizio che sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale.
L’Italia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridicamente 
carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui al paragrafo 
1 dell’articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal territorio 
che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, 
relativi al detto territorio, che l’Italia ricevette dall’Austria e 
dall’Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10 
settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra 
l’Austria e l’Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.
Se, in determinati casi, l’Italia si trovasse nell’impossibilità di restituire 
o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo, l’Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere e di 
valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in 
quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.
Art. 13.
L’approvvigionamento dell’acqua per Gorizia ed i suoi dintorni sarà regolato a 
norma delle disposizioni dell’Allegato V.


(...)


PARTE II


CLAUSOLE POLITICHE




SEZIONE I -CLAUSOLE GENERALI


Art. 15.
L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone 
soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o 
religione, di godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ivi 
compresa la libertà d’espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di 
opinione politica e di pubblica riunione.


Art. 16.
L’Italia non incriminerà né altrimenti perseguiterà alcun cittadino italiano, 
compresi gli appartenenti alle forze armate, per solo fatto di avere, durante 
il periodo di tempo corrente dal 10 giugno 1940 all’entrata in vigore del 
presente Trattato, espressa simpatia od avere agito in favore della causa delle 
Potenze Alleate ed Associate.


Art. 17.
L’Italia, la quale, in conformità dell’articolo 30 della Convenzione di 
Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in 
Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili 
organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per 
oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.


(...)


SEZIONE II – NAZIONALITA’ – DIRITTI CIVILI E POLITICI


Art. 19.


I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio 
ceduto dall’Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i 
loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il 
paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello 
Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine 
dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall’entrata in 
vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al 
momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, 
mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del 
presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età 
superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto 
od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l’italiano, abbiano facoltà 
di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall’entrata 
in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso 
conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la 
cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L’opzione 
esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. 
L’opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si 
estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età 
inferiore ai diciotto anni.
Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si 
avvalgono dell’opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in 
cui l’opzione venne esercitata.
Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle 
sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio 
stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di 
espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di 
pubblica riunione.
Art. 20.


Entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, i 
cittadini italiani di oltre 18 anni di età (e quelli coniugati, siano essi al 
disotto od al disopra di tale età), la cui lingua usuale è una delle lingue 
jugoslave (serbo, croato o sloveno) e che sono domiciliati in territorio 
italiano, potranno, facendone domanda ad un rappresentante diplomatico o 
consolare jugoslavo in Italia, acquistare la nazionalità jugoslava, se le 
autorità jugoslave accetteranno la loro istanza.
In siffatti casi il Governo jugoslavo, comunicherà al Governo italiano, per via 
diplomatica gli elenchi delle persone che avranno così acquistato la 
nazionalità jugoslava. Le persone indicate in tali elenchi perderanno la loro 
nazionalità italiana alla data della suddetta comunicazione ufficiale.
Il Governo italiano potrà esigere che tali persone trasferiscano la loro 
residenza in Jugoslavia entro il termine di un anno dalla data della suddetta 
comunicazione ufficiale.
Ai fini del presente articolo varranno le medesime norme, relative all’effetto 
delle opzioni rispetto alle mogli ed ai figli, contenute nell’articolo 19, 
paragrafo 2.
Le disposizioni dell’Allegato XIV, paragrafo 10 del presente Trattato, che si 
applicano al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la 
nazionalità italiana, si applicheranno egualmente al trasferimento dei beni 
tenenti alle persone che optano per la nazionalità jugoslava, in base al 
presente articolo.
SEZIONE III – TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE


Art. 21.


È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste, 
consistente dell’area che giace fra il mare Adriatico ed i confini definiti 
negli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di Trieste è 
riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall’Italia, le quali 
convengono, che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, 
così come esso è sopra definito, cesserà con l’entrata in vigore del presente 
Trattato.
Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato 
d’esistere il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno 
Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli 
Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Detto Strumento resterà in 
vigore fino alla data che il Consiglio di Sicurezza determinerà per l’entrata 
in vigore dello Statuto Permanente, che dovrà essere stato da esso Consiglio 
approvato. A decorrere da tale data, il Territorio Libero sarà govemato secondo 
le disposizioni dello Statuto Permanente. I testi dello Statuto permanente e 
dello Strumento per il regime provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e 
VII.
Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto, ai 
sensi dell’articolo 19 e dell’Allegato XIV del presente Trattato.
L’Italia e la Jugoslavia s’impegnano a dare al Territorio Libero di Trieste, le 
garanzie di cui all’Allegato IX.
Art. 22.


La frontiera fra Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste sarà fissata 
come segue:


Il confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa 
che separa le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est 
del villaggio di S. Giovanni e a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 
208, che costituisce il punto d’incontro delle frontiere della Jugoslavia, 
dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste; segue la detta linea di 
demarcazione fino a Monte Lanaro (quota 546); continua a sud-est fino a Monte 
Cocusso (quota 672) passando per le quote 461, Meducia (quota 475), Monte dei 
Pini (quota 476) e quota 407, che taglia la Strada Nazionale n. 58, che va da 
Trieste a Sesana, a circa 3,3 chilometri a sud-ovest di detta città e lasciando 
ad est i villaggi di Vogliano e di Orle e a circa 0,4 chilometri ad ovest, il 
villaggio di Zolla.
Da Monte Cocusso, la linea, continuando in direzione sud-est lascia ad ovest il 
villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (quota 621), poi, proseguendo 
verso sud-ovest, taglia la strada tra Trieste e Cosina alla quota 455 e la 
linea ferroviaria alla quota 485; passa per le quote 416 e 326, lasciando i 
villaggi di Beca e Castel in territorio jugoslavo, taglia la strada tra Ospo e 
Gabrovizza d’Istria a circa 100 metri a sud-est di Ospo; taglia poi il fiume 
Risana e la strada fra Villa Decani e Risano ad un punto a circa 350 metri ad 
ovest di Risano, lasciando in territorio jugoslavo il villaggio di Rosario e la 
strada tra Risano e San Sergio. Da questo punto la linea procede fino al 
crocevia situato a circa 1 chilometro a nord-est della quota 362, passando per 
le quote 285 e 354.
Di qui, la linea prosegue fino ad un punto a circa mezzo chilometro ad est del 
villaggio di Cernova, tagliando il fiume Dragogna a circa 1 chilometro a nord 
di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e Truscolo e ad 
est il villaggio di Tersecco; di qui, procede in direzione di sud-ovest a 
sud-est della strada che congiunge i villaggi di Cernova e Chervoi, lasciando 
questa strada a 0,8 chilometri a est del villaggio di Cucciani; prosegue poi in 
direzione generale di sud, sud-ovest, passando a circa 0,4 chilometri ad est 
del monte Braico e a circa 0,4 chilometri ad ovest del villaggio di Sterna 
Filaria, lasciando ad oriente la strada che va da detto villaggio a Piemonte, 
passando a circa 0,4 chilometri ad ovest della città di Piemonte e a circa 
mezzo chilometro ad est della città di Castagna e raggiungendo il fiume Quieto 
ad un punto a 1,6 chilometri circa, a sud-ovest della città di Castagna.
Di qui il tracciato segue il canale principale rettificato del Quieto fino alla 
foce, e, passando attraverso Porta del Quieto, raggiunge il mare aperto, 
seguendo una linea ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di 
Trieste e da quella della Jugoslavia.
La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte 
dell’Allegato I.


(...)


PARTE III


 CRIMINALI DI GUERRA


Art. 45.


L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l’arresto e la 
consegna ai fini di un successivo giudizio:
delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini 
contro la pace o l’umanità, o di complicità in siffatti crimini;
dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato le 
leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di 
collaborazione con il nemico, durante la guerra.
A richiesta del Governo delle Nazioni Unite interessata, l’Italia dovrà 
assicurare inoltre la comparizione come testimoni delle persone sottoposte alla 
sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per poter giudicare le 
persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Ogni divergenza concernente l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 
2 del presente articolo sarà sottoposta da uno qualsiasi dei Governi 
interessati agli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, 
degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali dovranno raggiungere un 
accordo sulla questione oggetto della divergenza.
(...)


SEZIONE VII – AZIONE PREVENTIVA CONTRO IL RIARMO DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE


Art. 68.


L’Italia s’impegna a prestare alle Potenze Alleate e Associate tutta la sua 
collaborazione, allo scopo di mettere la Germania e il Giappone in condizione 
di non poter adottare, fuori dei territori della Germania e del Giappone, 
misure tendenti al proprio riarmo.


Art. 69.


L’Italia s’impegna a non permettere l’impiego o l’allenamento in Italia di 
tecnici, compreso il personale dell’aviazione militare o civile, che siano o 
siano stati sudditi della Germania o del Giappone.


Art. 70.


L’Italia s’impegna a non acquistare e a non fabbricare alcun apparecchio civile 
che sia di disegno tedesco o giapponese o che comporti importanti elementi di 
fabbricazione o di disegno tedesco o giapponese.


(...)


PARTE VI


INDENNITA’ IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA


SEZIONE I – RIPARAZIONI


Art. 74.


(...)


Riparazioni a favore dell’Albania, dell’Etiopia, della Grecia e della 
Jugoslavia.
L’Italia pagherà riparazioni a favore dei seguenti Stati:

Albania, per un ammontare di 5.000.000 di dollari;
Etiopia, per un ammontare di 25.000.000 di dollari;
Grecia, per un ammontare di 105.000.000 di dollari;
Jugoslavia, per un ammontare di 125.000.000 di dollari.
Tali pagamenti saranno effettuati nello spazio di 7 anni, a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si 
farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione italiana corrente.


(...)


SEZIONE III – RINUNCIA A RAGIONI DA PARTE DELL’ITALIA


Art. 76.


L’Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni 
ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, che 
possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati 
a seguito dell’esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1º settembre 
1939, indipendentemente dai fatto che la Potenza Alleata o Associata 
interessata fosse o non fosse in guerra non l’Italia a quella data. Sono 
comprese in tale rinuncia:
le domande pel risarcimento di perdite o danni subiti in conseguenza di atti 
delle Forze Armate o delle autorità di Potenze Alleate o Associate;
le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni delle 
Forze Armate od autorità di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano;
le doglianze rispetto a decreti ed ordinanze dei tribunali delle Prede di 
Potenze Alleate o Associate, impegnandosi l’Italia a riconoscere come validi e 
aventi forza esecutiva tutti i decreti e le ordinanze di detti tribunali emessi 
alla data del 1º settembre 1939 o successivamente e concernenti navi italiane, 
merci italiane o il pagamento delle spese;
le ragioni risultanti dall’esercizio o dall’asserto esercizio di diritti di 
belligeranza.
Le disposizioni del presente articolo precluderanno, completamente e 
definitivamente, ogni domanda della specie di quelle a cui questo articolo si 
riferisce, che rimarrà da questo momento estinta, quali che siano le parti 
interessate. Il Governo italiano accetta di corrispondere equa indennità in 
lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o 
servizi a favore delle Forze Armate di Potenze Alleate o Associate in 
territorio italiano e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze Armate 
di Potenze Alleate o Associate relative a danni causati in territorio italiano 
e non provenienti da fatti di guerra.
L’Italia rinuncia ugualmente a fare valere domande della specie di quelle 
previste dal paragrafo 1 del presente articolo, da parte del Governo o 
cittadini italiani contro una qualsiasi delle Nazioni Unite, che abbia rotto le 
relazioni diplomatiche con l’Italia e che abbia adottato provvedimenti in 
collaborazione con le Potenze Alleate ed Associate.
Il Governo italiano assumerà piena responsabilità della valuta militare alleata 
emessa in Italia dalle autorità militari alleate, compresa tutta la valuta in 
circolazione alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato.
La rinuncia da parte dell’Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente 
articolo, si estende ad ogni domanda nascente dai provvedimenti adottati da 
qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti delle navi italiane, 
tra il 1º settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato e 
ad ogni domanda o debito risultante dalle Convenzioni sui prigionieri di 
guerra, attualmente in vigore.
Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate nel 
senso di recare pregiudizio ai diritti di proprietà sui cavi sottomarini, che, 
allo scoppio delle ostilità, appartenevano al Governo italiano od a cittadini 
italiani. Il presente paragrafo non precluderà l’applicazione, nei riguardi dei 
cavi sottomarini, dell’articolo 79 e dell’Allegato XIV.


(...)


PARTE VII


BENI, DIRITTI ED INTERESSI


(...)


SEZIONE II – BENI ITALIANI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE POTENZE ALLEATE E 
ASSOCIATE


Art. 79.


Ciascuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di requisire, 
detenere, liquidare o prendere ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, 
diritti e interessi, che, alla data dell’entrata in vigore del presente 
Trattato si trovino entro il suo territorio che appartengano all’Italia o a 
cittadini italiani e avrà inoltre il diritto di utilizzare tali beni o proventi 
della loro liquidazione per quei fini che riterrà opportuni, entro il limite 
dell’ammontare delle sue domande o di quelle dei suoi cittadini contro l’Italia 
o i cittadini italiani, ivi compresi i crediti che non siano stati interamente 
regolati in base ad altri articoli del presente Trattato. Tutti i beni italiani 
od i proventi della loro liquidazione, che eccedano l’ammontare di dette 
domande, saranno restituiti.
La liquidazione dei beni italiani e le misure in base alle quali ne verrà 
disposto, dovranno essere attuate in conformità della legislazione delle 
Potenze Alleate o Associate interessate. Per quanto riguarda detti beni, il 
proprietario italiano non avrà altri diritti che quelli che a lui possa 
concedere la legislazione suddetta.
Il Governo italiano s’impegna a indennizzare i cittadini italiani, i cui beni 
saranno confiscati ai sensi del presente articolo e non saranno loro restituiti.
Il presente articolo non pone l’obbligo per alcuna delle Potenze Alleate o 
Associate, di restituire al Governo italiano od ai cittadini italiani, diritti 
di proprietà industriale, né di contare tali diritti nei calcolo delle somme, 
che potranno essere trattenute, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
Il Governo di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate avrà il diritto di 
imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprietà industriale sul 
territorio di detta Potenza Alleata o Associata, acquisiti dal Governo italiano 
o da cittadini italiani prima dell’entrata in vigore del presente Trattato, 
quelle limitazioni, condizioni e restrizioni che il Governo della Potenza 
Alleata o Associata interessata potrà considerare necessarie nell’interesse 
nazionale.
I cavi sottomarini italiani colleganti punti situati in territorio jugoslavo 
saranno considerati come beni italiani in Jugoslavia, anche se una parte di 
tali cavi si trovi a giacere al di fuori delle acque territoriali jugoslave.
I cavi sottomarini italiani, colleganti un punto situato sul territorio di una 
Potenza Alleata o Associata e un punto situato in territorio italiano, saranno 
considerati beni italiani, ai sensi del presente articolo, per quanto concerne 
gli impianti terminali e quella parte dei cavi che giace entro le acque 
territoriali di detta Potenza Alleata o Associata.
I beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati come 
comprendenti anche i beni italiani che abbiano formato oggetto di misure di 
controllo, a causa dello stato di guerra esistente tra l’Italia e la potenza 
Alleata o Associata, avente giurisdizione sui beni stessi, ma non 
comprenderanno:
i beni del Governo italiano utilizzati per le esigenze delle Rappresentanze 
diplomatiche o consolari;
i beni appartenenti ad istituzioni religiose o ad enti privati di assistenza e 
beneficenza ed usati esclusivamente a fini religiosi o filantropici;
i beni delle persone fisiche, che siano cittadini italiani, autorizzati a 
risiedere sia sul territorio del paese, dove sono situati i beni, che sul 
territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite esclusi i beni, che in 
qualsiasi momento, nel della guerra, siano stati sottoposti a provvedimenti non 
applicabili in linea generale ai beni dei cittadini italiani residenti nello 
stesso territorio;
i diritti di proprietà sorti dopo la ripresa dei rapporti commerciali e 
finanziari tra le Potenze Alleate e Associate e l’Italia o sorti da operazioni 
e negozi tra il Governo di una delle Potenze Alleate o Associate e l’Italia 
dopo il 3 settembre 1943;
i diritti di proprietà letteraria e artistica;
i beni dei cittadini italiani situati nei territori ceduti, a cui si 
applicheranno le disposizioni dell’Allegato XIV;
fatta eccezione per i beni indicati all’articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e 
capo D paragrafo 1, i beni delle persone fisiche, residenti nei territori 
ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, che non eserciteranno il diritto 
d’opzione per la nazionalità italiana previsto dal presente Trattato, e i beni 
delle società o associazioni, la cui sede sociale sia situata nei territori 
ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, a condizione che tali società o 
associazioni non appartengano o siano controllate da persone residenti in 
Italia. Nei casi previsti dall’articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D, 
paragrafo 1, la questione dell’indennità sarà regolata in conformità delle 
disposizioni di cui all’articolo 74, capo E.
(...)


ELENCO DEGLI ALLEGATI


Carte (vedi raccolta a parte)
Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le 
modificazioni di cui all’articolo 2
Garanzie relative al Moncenisio e alla regione di Tenda e di Briga
Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Austriaco in data 5 settembre 1946
Approvvigionamento dell’acqua per il comune di Gorizia e dintorni
Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste
Strumento relativo al regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste
Strumento relativo al Porto Franco di Trieste
Disposizioni tecniche relative al Territorio Libero di Trieste
Disposizioni economiche e finanziarie relative al Territorio Libero di Trieste
Dichiarazione comune dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli 
Stati Uniti d’America e della Francia concernente i possedimenti territoriali 
italiani in Africa
Elenco delle navi da guerra:
che l’Italia può conservare
che l’Italia deve consegnare
Definizioni:
Termini navali
Istruzione militare, navale ed aerea
Definizione ed elenco del materiale bellico
Definizione dei termini «Smilitarizzazione» e «Smilitarizzato»
Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti
Disposizioni speciali concernenti certe categorie di beni:
Proprietà industriale, letteraria ed artistica
Assicurazioni
Contratti, prescrizione, titoli all’ordine
Tribunali delle prede e giudizi


(...)




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