pat&mir wrote:

> in parole povere, il datore in certi casi può conoscere le crednziali, però

Si', solo quando tali credenziali sono l'unico modo per poter accedere a
un dato, e.g. quando sono le componenti indispensabili per la
decifratura dello stesso o casi simili.

In tutti gli altri casi:

> comunque scritti in un regolament condiviso, e soprattutto che una volta
> aperta la busta

Quella busta _non deve esistere_ , e l'allegato B della 196
_esplicitamente vieta che quella busta esista_. E' uno dei santi
cambiamenti che ci sono stati rispetto alla 675.

> che è la ratio della  norma quando prevede credenziali note solo a chi le
> utilizza (note non vuol dire non accessibili ad altri,

Questo e' un sofisma. La 196 e' inusualmente chiara:

- Se possibile, l'incaricato SI CAMBIA DA SOLO la password, e quindi
evidentemente e volutamente la conosce SOLTANTO lui
- SOLO SE NON SI PUO' FARE ALTRIMENTI, si fa in modo che altri possano
accedere a quella password (ad esempio con la famigerata busta).

Se si puo' fare altrimenti, e cioe' nel 99% dei sistemi, occorre e basta
che si diano delle linee guida per l'uso di un account amministrativo di
bypass, SENZA rendere ne' note, ne' accessibili, ne' conoscibili le
password degli utenti.

Pensavo che questo argomento l'avessimo dibattuto a morte nel 2004...

-- 
Cordiali saluti,
Stefano Zanero

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