----Messaggio originale----
Da: [EMAIL PROTECTED]
Data: 18-mar-2008 
12.07
A: <[email protected]>
Ogg: Re: [lex] Copia cartacea di pagina 
web:efficacia processuale

Il 17/03/2008 17:49, Alessio Grillo ha 
scritto:
>  il mio quesito e' il seguente: con quali modalita' deve 
essere
>  riprodotta una pagina web per poter essere acquisita come 
prova in
>  ambito processuale civile e penale?

Una possibile 
alternativa potrebbe essere quella di recarsi da un notaio. In sua 
presenza accedere con il pc dello studio alla pagina web che si intende 
acquisire come prova; è importante annotare l'identificativo 
dell'elaboratore elettronico, data e ora, url precisa, contenuto 
ritenuto lesivo ed effettuare la stampa della pagina web. 
Successivamente si redige un atto pubblico che elenca dettagliatamente 
le attività sopra descritte. La legge attribuisce al documento 
"pubblica fede" (attestazione della veridicità dei fatti svoltisi 
innanzi al notaio). L'efficacia di tale atto fa "piena prova fino a 
querela di falso" (è quindi una "prova legale" nel senso che non lascia 
al giudice margine per una valutazione discrezionale, vincolandolo nel 
giudizio). Per maggiori informazioni artt. 2699 e 2700 c.c. (prova 
documentale)
Alessandro Rodolfi

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