----Messaggio originale---- Da: [EMAIL PROTECTED] Data: 18-mar-2008 12.07 A: <[email protected]> Ogg: Re: [lex] Copia cartacea di pagina web:efficacia processuale
Il 17/03/2008 17:49, Alessio Grillo ha scritto: > il mio quesito e' il seguente: con quali modalita' deve essere > riprodotta una pagina web per poter essere acquisita come prova in > ambito processuale civile e penale? Una possibile alternativa potrebbe essere quella di recarsi da un notaio. In sua presenza accedere con il pc dello studio alla pagina web che si intende acquisire come prova; è importante annotare l'identificativo dell'elaboratore elettronico, data e ora, url precisa, contenuto ritenuto lesivo ed effettuare la stampa della pagina web. Successivamente si redige un atto pubblico che elenca dettagliatamente le attività sopra descritte. La legge attribuisce al documento "pubblica fede" (attestazione della veridicità dei fatti svoltisi innanzi al notaio). L'efficacia di tale atto fa "piena prova fino a querela di falso" (è quindi una "prova legale" nel senso che non lascia al giudice margine per una valutazione discrezionale, vincolandolo nel giudizio). Per maggiori informazioni artt. 2699 e 2700 c.c. (prova documentale) Alessandro Rodolfi ________________________________________________________ http://www. sikurezza.org - Italian Security Mailing List
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