Un saluto a tutti,

 il mio quesito e' il seguente: con quali modalita' deve essere
 riprodotta una pagina web per poter essere acquisita come prova in
 ambito processuale civile e penale?

 Stando all'art. 2719 del c.c. (che riporto integralmente in calce alla
 presente) sarebbe necessaria l'autenticazione, da parte di un pubblico
 ufficiale, della pagina web stampata in sua presenza. Infatti, secondo
 la giurisprudenza, le pagine web, se riprodotte su supporto cartaceo,
 sono assimilabili alle "copie fotografiche di scritture".

 A questo punto mi chiedo quali possano essere i risvolti pratici di
 queste considerazioni giurisprudenziali: il cittadino che avesse
 necessita' di sporgere querela per diffamazione a mezzo internet
 (tanto per fare un esempio), dovrebbe richiedere all'ufficiale di
 p.g., in sede di verbalizzazione presso un comando di polizia, di
 aprire la pagina web incriminata, stamparla e autenticarla? A vostro
 avviso e' questo l'unico modo per validare, ai fini processuali, una
 pagina web?

 Art. 2719 codice civile : "Le copie fotografiche di scritture hanno la
 stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' con
 l'originale e' attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non
 e' espressamente disconosciuta."

 Grazie per l'attenzione.


 - Alessio Grillo
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