Un saluto a tutti, il mio quesito e' il seguente: con quali modalita' deve essere riprodotta una pagina web per poter essere acquisita come prova in ambito processuale civile e penale?
Stando all'art. 2719 del c.c. (che riporto integralmente in calce alla presente) sarebbe necessaria l'autenticazione, da parte di un pubblico ufficiale, della pagina web stampata in sua presenza. Infatti, secondo la giurisprudenza, le pagine web, se riprodotte su supporto cartaceo, sono assimilabili alle "copie fotografiche di scritture". A questo punto mi chiedo quali possano essere i risvolti pratici di queste considerazioni giurisprudenziali: il cittadino che avesse necessita' di sporgere querela per diffamazione a mezzo internet (tanto per fare un esempio), dovrebbe richiedere all'ufficiale di p.g., in sede di verbalizzazione presso un comando di polizia, di aprire la pagina web incriminata, stamparla e autenticarla? A vostro avviso e' questo l'unico modo per validare, ai fini processuali, una pagina web? Art. 2719 codice civile : "Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' con l'originale e' attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e' espressamente disconosciuta." Grazie per l'attenzione. - Alessio Grillo ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
