Premessa: L'art 32 CAD prevede che il certificatore deve "provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione".

Non riesco a trovare una norma simile per la PEC.

Mi spiego: si estende l'applicazione della norma suddetta anche al momento in cui si rilascia la PEC (quindi chi rilascia la PEC ha lo stesso obbligo..) o no?

La risposta negativa (che potrebbe avere un qualche fondamento giuridico, atteso il dato normativo non espresso) per? suonerebbe male, poich? metterebbe in discussione un aspetto fondamentale: l'identit? del mittente (anche se, a dire il vero, quando vado all'ufficio postale a spedire una raccomandata nessuno mi chiede la carta d'identit?...).

Ancora pi? dubbi in ambito penale in relazione al nuovo reato 495 bis (false dichiarazioni al certificatore che rilascia firme elettroniche)...poich? la norma del CAD (32) si riferisce solo ai certificati "qualificati" e non genericamente ad una firma elettronica qualunque (quale sarebbe - se non erro...- quella usata nella PEC... basterebbe pure una semplice accoppiata user+pswd per essere autenticati e viaggiare in SSL).

Perdonatemi se ho frainteso qualcosa e grazie in anticipo per eventuali emendamenti correttivi.

Magari la norma c'? ed io non la trovo...in tal caso..verr? probabilmente cestinato..

Saluti

Andrea Buti
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