Nn so si può fare, se è utile o se, al contrario creo solo confusione.. Rileggendo la norma e parlando con dei tencici ho notato che l'art. 1 lettera g) definisce: "certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;"
Si potrebbe dedurre che chi rilascia /gestisce la PEC fornisce "servizi connessi" con firme elettroniche, poiché le varie ricevute rilasciate (ccaettazione, consegna, anomalia etc...) devono essere sottoscritte con la loro firma elettronica. Il che implicherebbe - di conseguenza, che occorre l'identificazione e che in caso di dichiarazioni false si può incorrere nel 495 bis c.p. Se però qualcuno volesse intervenire, sarei felice di un feed-back. Grazie in ogni caso, anche della pazienza, spero che questa mail inviata via web sia rispettosa della policy.. Saluti Andrea Buti ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
