Nn so si può fare, se è utile o se, al contrario creo
solo confusione..

Rileggendo la norma e parlando con dei tencici ho notato che
 l'art. 1 lettera g) definisce: "certificatore: il soggetto
che presta servizi di certificazione delle firme
elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con
queste ultime;"

Si potrebbe dedurre che chi rilascia /gestisce la PEC
fornisce "servizi connessi" con firme elettroniche, poiché
le varie ricevute rilasciate (ccaettazione, consegna,
anomalia etc...) devono essere sottoscritte con la loro
firma elettronica. Il che implicherebbe - di conseguenza,
che occorre l'identificazione e che in caso di dichiarazioni
false si può incorrere nel 495 bis c.p.

Se però qualcuno volesse intervenire, sarei felice di un
feed-back.

Grazie in ogni caso, anche della pazienza, spero che questa
mail inviata via web sia rispettosa della policy..

Saluti

Andrea Buti
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