>> Io sto loggando il traffico,ovvero data, ip sorgente/destinatario,
>> porta sorgente/destinatario e protocollo, utilizzando iptables e
>> quindi syslog.
>
> Bell'idea, peccato che a) non sia richiesto dalla legge e b) sia vietato
> dalla 196/03.

A sostegno di questa tesi (anche se non in termini cosi' estremi), ho trovato
questa Deliberazione del Garante

"Deliberazione del 19 settembre 2007

Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in tema di
conservazione di dati di traffico telefonico e telematico per finalità
di accertamento e repressione dei reati "
http://www.giurdanella.it/7862

"
......
Al contrario, potrebbero non rientrare nell'ambito applicativo del
provvedimento:

* i soggetti che offrono servizi di comunicazione elettronica a gruppi
delimitati di persone (come, a titolo esemplificativo, i soggetti
pubblici o privati che consentono soltanto a propri dipendenti e
collaboratori di effettuare comunicazioni telefoniche o telematiche);
* i soggetti che, pur offrendo servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, non generano o trattano direttamente i
relativi dati di traffico, ma che dovranno conservare direttamente
un'idonea documentazione attestante che la conservazione effettuata
per loro conto presso terzi sia svolta in conformità a quanto previsto
nel provvedimento medesimo;

---------(mia nota)  parte che interessa, relativa ai soggetti di cui
al decreta attuativo D.M. 16 agosto 2005 -------

* i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di
qualsiasi specie, che si limitino a porre a disposizione del pubblico,
dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso ad Internet
utilizzando tecnologia senza fili, esclusi i telefoni pubblici a
pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;

-------------

* i gestori dei siti Internet che diffondono contenuti sulla rete
(c.d. "content provider" ); i dati relativi a tale traffico degli
utenti che accedono a questi siti sono infatti qualificabili come
"contenuti", esclusi espressamente dall'obbligo di conservazione
dall'art. 132 del Codice;
* i gestori di motori di ricerca; i dati di traffico telematico che
essi trattano, consentendo di effettuare agevolmente il tracciamento
delle operazioni compiute dall'utente in rete, sono infatti parimenti
qualificabili alla stregua di "contenuti"."

Naturalmente i "si ritiene" e i "potrebbero non rientrare" non sono
affatto soddisfacenti.
La circolare è comunque assi interessante, spiega nel dettaglio cosa
si intenda per "dati relativi al traffico" nei veri contesti, e offre
una sintesi ad ampio raggio sul tema.

rob
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http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List

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