Salve,
dirotto qui i post originariamente pensati per la lista ml, relativi
alla liceità o meno di conservazione dei dati sul traffico per i
soggetti  individuati dal decreto in oggetto.

> Premettendo che non sono un esperto di legalità e neanche di reti di accesso
> wi-fi, io leggo: "solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita'
> giudiziaria" che traduco con: "*in caso di richiesta di intercettazione*"...
> etc etc

Ribadisco che anch'io non sono un'esperto legale, ma il comma 2 parla
di "accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni ..."
quindi il soggetto è l'accesso, che può comprendere i dati del
traffico ... ecc. Non la raccolta dei dati relativi al traffico.

Sempre se interpreto bene l'italiano.

L'art.2 seguente non chiarisce granchè, perchè non si parla di dati
del traffico, ma di "dati relativi alla data ed ora della
comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili
univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni".

Io sono dell'avviso che la granularità della comunicazione sia per il
TCP/IP a livello di trasporto; in caso di NAT non vedo come abbinare
la comunicazione al terminale dell'utente se non associando gli
endpoint, cioè ip sorgente e destinazione, porta sorgente e
destinazione.

Qualcun'altro potrebbe salire a livello applicativo, e allora gli
endpoint potrebbero essere url sorgente e destinazione.

Mi pare insufficiente il fatto di monitorare solo l'ora di accesso e
di uscita al servizio, perchè a questo punto la "comunicazione"
coinciderebbe con l'accesso al terminale, cosa che può essere valida
per una comunicazione telefonica, ma non per una comunicaziome via
TCP/IP.

ciao,
rob
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