Gelpi Andrea ha scritto: in data 18/10/2011 08:20:
> Il 17/10/11 10:33, rino lo turco ha scritto:
>> La domanda che poni è estremamente interessante ed in un certo senso è
>> alla base di alcuni provvedimenti emessi .
>> Eviterò di essere polemico anche se , lasciamelo dire, l'uso di dati
>> reali per eseguire test non è la via migliore, la più comoda forse, ma
>> non certo la più idonea.
>
> Concordo, meglio sarebbe usare veri dati di test, non dati veri.
>
>>
>> I dati hanno una proprietà, l'interessato, vengono dati in prestito per
>> delle finalità che sono dichiarate nell'informativa.
>> I trattamenti effettuati devono essere strettamente correlati con le
>> finalità dichiarate, queste ultime devono avere basi legittime.
>>
>> Per cui se nell'informativa non è indicato l'uso dei dati in ambienti di
>> test ovvero con finalità relative al collaudo di procedure
>> informatiche   non possono essere usati.
>> In ogni caso tale finalità non essendo correlata con i motivi per cui
>> uno fornisce i dati ( nello specifico contratto di fornitura di servizi
>> bancari) tale evenienza deve sottostare a specifico consenso.
>> Questo in primis.
>
> Anche qui concordo, ma, c'è un ma spiegato più oltre.
>
>> In secundis sorge il problema dei soggetti incaricati.
>> Escludendo l'eventuale presenza di dati sensibili si tratta sia di dati
>> che possono arrecare grave pregiudizio alle persone  sia di dati coperti
>> dal segreto bancario.
>> Questo significa che è necessaria la massima diligenza e attenzione.
>> Di fatto si entra nelle fattispecie di nomina dell'amministratore di
>> sistema , non è quindi sufficiente la nomina orale ma vanno create
>> specifiche procedure di nomina, controllo e sicurezza.
>> In caso contrario i rischi sono notevoli.
>
> Anche qui mi sento di concordare, ma con lo stesso ma di prima.
>
>>
>> In conclusione , i dati non possono risiedere sui vs server perchè il
>> titolare del trattamento non è in condizioni di darvi una simile
>> autorizzazione , voi non avete estensione al segreto bancario e quindi
>> non potete vedere le informazioni .
>
> Se come ipotizzato non ci sono informazioni nell'informativa e non è
> stato richiesto il consenso, e ecc... è vero.
>
> Tuttavia il titolare ha la facoltà di nominare chi fa sviluppo come
> incaricato, anche se appartenente ad altra azienda, non mi risulta che
> la legge ponga vincoli in questo senso, e può assoggettare questi
> individui al segreto bancario, per cui l'unico adempimento rimane
> l'informativa. Nell'informativa deve esserci la finalità di sviluppo
> del software, che per inciso quasi tutti danno per scontato.
> Così facendo è possibile sviluppare utilizzando dati di produzione,
> cioè copie di dati veri.
Il problema non è se il titolare ha o meno facoltà a nominare incaricati
di trattamento , il problema è nel trattamento stesso e nelle finalità
perseguite.
Il contratto di rapporto tra banca e cliente non prevede , e mai lo
potrebbe , una finalità legata solo ed esclusivamente al titolare del
trattamento. Lo sviluppo di prodotti ai fini produttivi sono un fatto
che non riguarda il cliente.
Modificare l'informativa non è sufficiente perché l'informativa non è un
atto giustificativo ma dichiarativo.
In sintesi l'attività di sviluppo è un fatto privato del titolare che
non coinvolge il cliente , se i dati servono per queste finalità allora
è necessario un consenso esplicito scritto e libero.
  
>
>> Ma oltre ciò è bene sapere che trattare dati comporta pe ril fatto
>> stesso di trattarli una responsabilità molto complessa , in sintesi si è
>> colpevoli per il solo fatto di trattare dati (art.2050 cc).
>
> Non condivido. L'art. 2050cc ha effetto solo se chi tratta dati causa
> danni all'interessato, per cui trattare dati non rende nessuno colpevoli.
>
e' una estremizzazione come accade per chi tratta ad esempio armi.
Appena ne prendi una sai che qualunque cosa accada se sarai chiamato a
rispondere , e che sarai visto inizialmente come colpevole , come
responsabile dei fatti , stara a te poi dimostrare che non c'entri
nulla.  Dire quindi che si è colpevoli per il fatto di esistere è una
chiara semplificazione che fa capire meglio il livello di rischio. Come
dire vai in auto e ci puoi morire , cosi userai metodiche di tutela,
cintura, prudenza etc.
 
>> Questo significa che chiunque dei soggetti presenti sulle banche dati
>> può accusarvi di aver arrecato loro dei danni. Non devono dimostrare
>> altro ma solo il fatto che voi potevate avere i suoi dati.
>> Il rischio è quindi elevatissimo , vale la pena correre tale rischio per
>> dei test?.
>
> Questa proprio non l'ho mai sentita.
> Tu Rino tratti i miei dati, ne sono sicuro, ne ho le prove, quindi ti
> posso portare in tribunale e chiedere un risarcimento dati ex art.
> 2050cc? Ma non scherziamo.
e chi scherza lo puoi fare , poi non è detto che ti riesca di vincere.
La grande differenza del 2050 e nella responsabilità introdotta con
l'art 15 del codice che  credo sia chiara .
Questo sulla carta , e comunque vale quanto detto , attenzione, tanta
attenzione.
IL caso prospettato è un classico caso in cui i dati vanno a finire
chissà dove  e magari fra qualche anno troveremo in un cassetto i
movimenti bancari di tizio e caio , magari dentro ad una pennetta .
é realtà è già accaduto , purtroppo.
La 196 vuole anche evitare simili cose e io sono d'accordo.
>
>>
>> Mio consiglio è usare dati anonimi e anonimizzare una banca dati non è
>> difficoltoso; se certificata , l'anomizzazione riduce di molto il
>> rischio di danno.
>> Attenzione dato anonimo non significa solo che metto un nome finto , a
>> volte non è sufficiente cancellare il riferimento anagrafico.
>
> Verissimo.
>
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