Cari, vedo con piacere di aver sollevato un piccolo dibattito.
La discrepanza fra nomina ed elezione è presente pure nella attuale formulazione. Togliere tale discrepanza è effettivamente opportuno. Da notare che ho specificato che si tratta di una assemblea straordinaria (per evitare esplicitamente che si possa modificare l'ordine del giorno con danno degli assenti) e che si prevede l'iscrizione già in mano a R.I. per il candidato, onde evitare che uno si iscrive solo se eletto. Per la prima proposta, il problema che si vuole risolvere è il seguente. Supponiamo che, durante l'assemblea ordinaria il Presidente (dell'assemblea) abbia una conduzione faziosa ed arbitraria. In altre assemblea è prevista la mozione di sfiducia del presidente (dell'assemblea). Sicuramente sì nel congresso di R.I. Uno potrebbe rifarsi a quel regolamento e si risolverebbe in questo modo il problema rifacendosi in senso lato all'art. 8 del nostro statuto. Ecco. Ma nel nostro statuto c'è scritto anche a chiare lettere che il presidente dell'assemblea è il presidente dell'associazione e per sfiduciare il presidente dell'associazione bisogna convocare un'altra assemblea ed aspettare almeno 15 giorni. Questo significa che, così come è strutturato il nostro statuto, è impossibile sfiduciare il presidente dell'assemblea. Per quanto riguarda il numero di firme necessarie esso è stato effettivamente calcolato su quello per richiedere una modifica all'ordine del giorno e riflettendoci meglio andrebbe alzato ma non calcolandolo rispetto agli iscritti ma rispetto sempre ai presenti, altrimenti un'assemblea poco partecipata rischierebbe di ricadere nelle stesse condizioni di inamovibilità del presidente dell'assemblea. Ad esempio il 25% dei presenti (oppure il 33% ma sempre sui presenti come propone Andrea) mi sembra un buon compromesso. E' vero Alessandro, un presidente può essere sfiduciato proprio perché troppo garantista e questa è un'osservazione molto pertinente e tale da farmi cambiare idea sulla presentazione dell'emendamento. Fra l'altro l'osservazione è attuale per quanto riguarda il presidente della camera dei deputati. In quella sede, infatti, non esiste la possibilità di una mozione di sfiducia per la presidenza. Al congresso R.I., invece, tale possibilità esiste. Prevedere analoga sanzione per segretario e tesoriere non mi sembra opportuno in quanto essi (così come del resto il Presidente dell'Associazione!) si presentano all'assemblea ordinaria come dimissionari per statuto. Ma la mozione a cui si fa riferimento nella proposta di modifica statutaria è relativa non già al presidente dell'associazione ma al presidente dell'assemblea. Da notare che la proposta è fatta sul modello di sfiducia costruttiva per evitare di rimanere, durante un'assemblea, senza conduzione. Sul più giovane o più vecchio c'è da dire che è un caso davvero improbabile. Però, se accadesse, si dovrebbe comunque creare un meccanismo che, date le condizioni di parità, sarebbe in ogni caso arbitrario. Scegliere il più giovane è un modo. Ma se ne possono escogitare degli altri. Sul ballottaggio, invece, la norma statutaria che lo prevede "immediatamente" dopo il primo turno ha un significato profondo: impedisce cioè gli accordi fra i candidati nell'intervallo fra il primo e il secondo turno e spunta l'arma di chi si presenta al primo turno solo per contare il proprio consenso ed eventualmente "venderlo" (fra virgolette cioè politicamente ovviamente) al migliore offerente. Questa è proprio la logica che è alla base del meccanismo delle elezioni comunali e provinciali, logica contro cui ci siamo battuti anche con un referendum (andato male). La questione di Paola però si riferisce alla possibilità di abbandono della competizione elettorale di uno dei due che sono acceduti al ballottaggio. Prevedere questa possibilità, in linea di principio, non presenta contro-indicazioni. Se non il fatto (non trascurabile) di avere un eletto che non ha mai avuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. D'altra parte, se si dovesse verificare la situazione in cui chi accede al secondo turno volesse ritirarsi dal ballottaggio e, non potendolo suo malgrado, lo vincesse, egli potrebbe comunque dimettersi immediatamente. Facendo salvo il diritto dell'eletto di avere una elezione a maggioranza assoluta e il diritto del vincitore (suo malgrado) di non essere l'eletto. Certo ci sarebbe bisogno di un'altra assemblea, ma credo che la situazione lo richiederebbe. Cordiali Saluti, Luca -- Luca Placidi cell: 3294936262 skype: lplacidi Laboratorio Strutture e Materiali Intelligenti Cisterna di Latina Dipartimento di Strutture dell'Università Roma Tre www.lucaplacidi.it
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