Caro Alessandro e tutti,

mi pare che state facendo un'interessante discussione. Sulla
proposta-presidente, riformulata nel modo che segue,

Aggiungere il seguente comma 7 all’articolo 3



Ciascun iscritto può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del
presidente dell’assemblea, se sottoscritta da almeno un quarto degli
iscritti presenti. La mozione va presentata in forma scritta al Tesoriere,
deve contenere il nome del nuovo presidente dell’assemblea e viene messa ai
voti secondo le modalità stabilite dall’art.3.4.


il quorum dovrebbe essere ora adeguato (considerando pure il fatto che la
mozione deve essere presentata in forma scritta e col nome del sostituto).
Si applica ovviamente a tutte le assemblee (ordinarie e straordinarie) in
quanto è all'interno di un articolo (il 3) che le ricomprende tutte. Si
riferisce esplicitamente al presidente dell'assemblea e non a quello
dell'associazione.


Per quanto riguarda la proposta di Paola sulla possibilità di rinuncia di
chi accede al ballottaggio per fare posto al terzo c'è da considerare non
solo che " il candidato potrebbe candidarsi dopo aver effettuato una mera
azione di disturbo" ma anche che potrebbe presentarsi, come dire, al fine di
contarsi per contare... e non per governare. Si potrebbe immaginare una
candidatura che raccoglie il 49% dei voti facendo accedere al ballottaggio i
secondi e i terzi (ciascuno con circa il 10%) senza nessun dibattito che
avesse tenuto conto dell'effettiva possibilità di vittoria dei due.


Il caso si dovrebbe affidare ad un sorteggio. Ma chi lo fa? Il presidente
dell'assemblea? Quello nuovo o quello vecchio? E se il sorteggio riguarda
lui stesso? Insomma si aggiunge un meccanismo burocratico che potrebbe
creare problemi in una fase delicata. Sebbene il sorteggio sia
oggettivamente più giusto, lasciare un meccanismo automatico penso sia
meglio.


Cordiali Saluti,


Luca

Il giorno 30 novembre 2010 12:03, Alessandro Massari <
[email protected]> ha scritto:

> Cari tutti,
> Paola ha sollevato una questione interessante.
> nel caso in cui uno dei due candidati al ballottaggio decida di ritirarsi,
> potrebbe ipotizzarsi il recupero del terzo, che diviene cosģ un
> competitore effettivo del ballottaggio.
> Rimane perņ una questione aperta: il candidato potrebbe candidarsi dopo
> aver effettuato una mera azione di disturbo.
> Su questo punto la riflessione rimane aperta.
> Per quanto riguarda il criterio dell'etą, io rimango propenso all'utilizzo
> delle regole usate nella democrazia degli antichi: rimettersi alla (buona)
> sorte.
> nč giovani, nč vecchi, nč uomini, nč donne,  intelligenza e il suo
> contrario albergano nelle teste pił impensate ed impensabili. Propongo di
> lasciar fare al Caso.
> Ale
>
>
>
> > Caro Luca,
> > non avevo ben capito, credevo si trattasse di una sfiducia verso il
> > Presidente nel corso dell'anno, non in sede di assemblea ordinaria. Nel
> > qual
> > caso, anch'io credo sia sensato, come per RI, prevedere la possibilitą di
> > sfiducia per prevenire eventuali condotte non imparziali e dunque
> > scorrette.
> > Semmai, come propone Alessandro, si potrebbe addirittura estendere il
> > meccanismo anche alle assemblee straordinarie, proprio per tutelare il
> > carattere di straordinarietą.
> > Ciao,
> > Andrea
> >
> >
> > Cara Paola,
> > sei molto gentile ma, se non altro per prudenza, eviterei di affidare al
> > sottoscritto riflessioni di carattere giuridico troppo profonde,
> perlomeno
> > a
> > causa della mia innata ignoranza in materia!
> > Tutto č possibile, ma l'eventualitą di un candidato che si ritiri prima
> > del
> > ballottaggio, ovvero pochi minuti dopo aver esplicitato la sua volontą di
> > candidarsi, mi sembra  improbabile. Con un po' di buonsenso, perņ, credo
> > si
> > possa affermare che in un caso del genere l'eletto sia il contendente che
> > non si č ritirato dal ballottaggio perché, come giustamente scrivi, non
> si
> > puņ costringere nessuno illiberalmente a candidarsi, ovvero a non
> ritirare
> > una candidatura gią avanzata.
> > Il criterio della minore etą č antipatico e perfettibile ma, anche qui,
> la
> > sua applicazione sarebbe in via davvero eccezionale.
> > Un caro saluto,
> > Andrea
> >
> >
> >
> > Il giorno 29 novembre 2010 21:29, Alessandro Massari <
> > [email protected]> ha scritto:
> >
> >> caro Presidente
> >> mi hai dato da pensare;-)):
> >> L'equiparazione del segretario e tesoriere č effettivamente inutile
> >> poichč
> >> si presentano dimissionari.
> >> Il presidente di Assemblea, coincidente con la persona del presidente
> >> dell'associazione, č ugualmente dimissionario , ma come ben dici, ha
> >> perņ
> >> un ruolo attivo nella conduzione dei lavori del congresso di
> >> radicaliRoma.
> >> Ed il ruolo lo ha proprio come presidente dell'assise che deve garantire
> >> il corretto svolgimento di tutte le fasi congressuali.
> >> con quorum pił alti la sfiducia costruttiva č un buon sistema.
> >> Che perņ estenderei anche al caso delle assemblee straordinarie (son
> >> divenuto pił realista del re) che, per essere tali, una qualche
> >> necessitą
> >> di governo imparziale devono pur avere.
> >>
> >> Insomma Presidente:
> >>
> >> io convinco te
> >> tu convinci me
> >> che facciamo???
> >>
> >> Un abbraccio
> >> ale
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> > Cari,
> >> >
> >> > vedo con piacere di aver sollevato un piccolo dibattito.
> >> >
> >> > La discrepanza fra nomina ed elezione č presente pure nella attuale
> >> > formulazione. Togliere tale discrepanza č effettivamente opportuno. Da
> >> > notare che ho specificato che si tratta di una assemblea straordinaria
> >> > (per
> >> > evitare esplicitamente che si possa modificare l'ordine del giorno con
> >> > danno
> >> > degli assenti) e che si prevede l'iscrizione gią in mano a R.I. per il
> >> > candidato, onde evitare che uno si iscrive solo se eletto.
> >> >
> >> > Per la prima proposta, il problema che si vuole risolvere č il
> >> seguente.
> >> > Supponiamo che, durante l'assemblea ordinaria il Presidente
> >> > (dell'assemblea)
> >> > abbia una conduzione faziosa ed arbitraria. In altre assemblea č
> >> prevista
> >> > la
> >> > mozione di sfiducia del presidente (dell'assemblea). Sicuramente sģ
> >> nel
> >> > congresso di R.I. Uno potrebbe rifarsi a quel regolamento e si
> >> > risolverebbe
> >> > in questo modo il problema rifacendosi in senso lato all'art. 8 del
> >> nostro
> >> > statuto. Ecco. Ma nel nostro statuto c'č scritto anche a chiare
> >> lettere
> >> > che
> >> > il presidente dell'assemblea č il presidente dell'associazione e per
> >> > sfiduciare il presidente dell'associazione bisogna convocare un'altra
> >> > assemblea ed aspettare almeno 15 giorni. Questo significa che, cosģ
> >> come
> >> č
> >> > strutturato il nostro statuto, č impossibile sfiduciare il presidente
> >> > dell'assemblea. Per quanto riguarda il numero di firme necessarie esso
> >> č
> >> > stato effettivamente calcolato su quello per richiedere una modifica
> >> > all'ordine del giorno e riflettendoci meglio andrebbe alzato ma non
> >> > calcolandolo rispetto agli iscritti ma rispetto sempre ai presenti,
> >> > altrimenti un'assemblea poco partecipata rischierebbe di ricadere
> >> nelle
> >> > stesse condizioni di inamovibilitą del presidente dell'assemblea. Ad
> >> > esempio
> >> > il 25% dei presenti (oppure il 33% ma sempre sui presenti come propone
> >> > Andrea) mi sembra un buon compromesso. E' vero Alessandro, un
> >> presidente
> >> > puņ
> >> > essere sfiduciato proprio perché troppo garantista e questa č
> >> > un'osservazione molto pertinente e tale da farmi cambiare idea sulla
> >> > presentazione dell'emendamento. Fra l'altro l'osservazione č attuale
> >> per
> >> > quanto riguarda il presidente della camera dei deputati. In quella
> >> sede,
> >> > infatti, non esiste la possibilitą di una mozione di sfiducia per la
> >> > presidenza. Al congresso R.I., invece, tale possibilitą esiste.
> >> Prevedere
> >> > analoga sanzione per segretario e tesoriere non mi sembra opportuno in
> >> > quanto essi (cosģ come del resto il Presidente dell'Associazione!) si
> >> > presentano all'assemblea ordinaria come dimissionari per statuto. Ma
> >> la
> >> > mozione a cui si fa riferimento nella proposta di modifica statutaria
> >> č
> >> > relativa non gią al presidente dell'associazione ma al presidente
> >> > dell'assemblea. Da notare che la proposta č fatta sul modello di
> >> sfiducia
> >> > costruttiva per evitare di rimanere, durante un'assemblea, senza
> >> > conduzione.
> >> >
> >> > Sul pił giovane o pił vecchio c'č da dire che č un caso davvero
> >> > improbabile.
> >> > Perņ, se accadesse, si dovrebbe comunque creare un meccanismo che,
> >> date
> >> le
> >> > condizioni di paritą, sarebbe in ogni caso arbitrario. Scegliere il
> >> pił
> >> > giovane č un modo. Ma se ne possono escogitare degli altri.
> >> >
> >> > Sul ballottaggio, invece, la norma statutaria che lo prevede
> >> > "immediatamente" dopo il primo turno ha un significato profondo:
> >> impedisce
> >> > cioč gli accordi fra i candidati nell'intervallo fra il primo e il
> >> secondo
> >> > turno e spunta l'arma di chi si presenta al primo turno solo per
> >> contare
> >> > il
> >> > proprio consenso ed eventualmente "venderlo" (fra virgolette cioč
> >> > politicamente ovviamente) al migliore offerente. Questa č proprio la
> >> > logica
> >> > che č alla base del meccanismo delle elezioni comunali e provinciali,
> >> > logica
> >> > contro cui ci siamo battuti anche con un referendum (andato male). La
> >> > questione di Paola perņ si riferisce alla possibilitą di abbandono
> >> della
> >> > competizione elettorale di uno dei due che sono acceduti al
> >> ballottaggio.
> >> > Prevedere questa possibilitą, in linea di principio, non presenta
> >> > contro-indicazioni. Se non il fatto (non trascurabile) di avere un
> >> eletto
> >> > che non ha mai avuto la maggioranza assoluta dei voti validamente
> >> > espressi.
> >> > D'altra parte, se si dovesse verificare la situazione in cui chi
> >> accede
> >> al
> >> > secondo turno volesse ritirarsi dal ballottaggio e, non potendolo suo
> >> > malgrado, lo vincesse, egli potrebbe comunque dimettersi
> >> immediatamente.
> >> > Facendo salvo il diritto dell'eletto di avere una elezione a
> >> maggioranza
> >> > assoluta e il diritto del vincitore (suo malgrado) di non essere
> >> l'eletto.
> >> > Certo ci sarebbe bisogno di un'altra assemblea, ma credo che la
> >> situazione
> >> > lo richiederebbe.
> >> >
> >> > Cordiali Saluti,
> >> >
> >> > Luca
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