Il 10/02/10, Gelpi Andrea<[email protected]> ha scritto:
> Il 09/02/10 13:30, Stefano Zanero ha scritto:
>
> > Cristiano Deana wrote:
> >
> >
> > >
> > > > Non confondete gli obblighi di data retention per i fornitori di
> > > > servizi di comunicazione (gli ISP) con quelli relativi a chi mette a
> > > > disposizione reti WIFI o terminali per l'accesso ad Internet...
> > > >
> > >
> > > bella osservazione.
> > > ma in ogni caso entrambi devono poter dire CHI ad una data ora/giorno si
> > > e' connesso ad un sito
> > >
> >
> > NO.
> >
> > L'esercente con la WiFi deve poter dire A CHI HA DATO ACCESSO in
> > quell'ora, e giorno.
> >
>
>  Stefano ha ragione. L'esercente deve solo sapere chi usava un suo IP
> nell'intorno di un certo momento (occhio che gli orologi non sempre sono
> sincronizzati), non è tenuto ad avere l'elenco degli IP "visitati".
>  In certi casi poi è vietato da altre normative.

questo è vero, ma quando l'IP pubblico è uno, e gli utenti contemporanei molti?

La polizia postale solitamente chiede chi ha fatto accesso verso un
certo ip da un ip pubblico (quello che li ha indotti a rivolgersi a
noi erogatori del servizio) in un certo istante. Dato che nel caso di
nat gli accessi partono da uno (o pochi) ip, l'unico modo per risalire
all'ip mascherato e poi (ovviamente anche questo è un passaggio
chiave) all'identità è tramite l'associazione con l'endpoint remoto
(ad esempio quella reperibile dalla tabella di connection tracking) .
Poi ovviamente il contenuto della comunicazione (compresi gli url
http) non è necessario, nè raccomandabile, che vengano tracciati.

rob
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