Il 11 febbraio 2010 14.45, Stefano Zanero <[email protected]> ha scritto: > Roberto Resoli wrote: > > > Veramente l'articolo 6. della conversione in legge della Pisanu[1] dice: >> "Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico > > *sigh* > > OK, ci riprovo ancora una volta, poi rinuncio a spiegarlo perche' > evidentemente non ne sono in grado: > >> accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere >> conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di >> comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica >> accessibile al pubblico > > Leggi? > > Qui si sta parlando dei FORNITORI di servizi, ovvero degli ISP. In > generale, puoi pensare "chi si deve iscrivere nel Registro Operatori > della Comunicazione". > > L'esercente che mette a disposizione una rete wireless NON E' UN ISP. > Non e' mai stato un ISP, e Dio volendo non sara' mai un ISP.
Bene, sono duro, ma ce la farò ;-) . Hai ragione. All'esercente di una rete wireless, "esercizi pubblici di telefonia e internet" secondo la dizione della legge, non si applica l'art. 6 ma evidentemente l'articolo 7. il comma 4 dell'articolo 7 riporta: "4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili." Se non sbaglio il decreto citato è il seguente: http://www.interlex.it/testi/dm050816.htm E questo il punto 1: "Art. 1. - Obblighi dei titolari e dei gestori 1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a: a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b); b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente; c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attivita'; d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b); e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonche', in conformità al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla polizia giudiziaria; f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007. 2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in conformita' alla legge in vigore." Quindi, (comma 2) se l'autorità giudiziaria lo richiede, il "Servizio polizia postale e delle comunicazioni" può accedere ai dati relativi al traffico. Quindi i dati devono essere disponibili a richiesta. Mi pare che ci risiamo .... ciao, Roberto ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
