On 03/30/2011 08:53 PM, Rosario Russo wrote:

> Ho (finalmente) letto il nuovo CAD. Se ho capito bene, ti riferisci
> all'art. 21 comma 2 che recita: "Il documento informatico sottoscritto
> con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
> formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma
> 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e
> l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo
> 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
> riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.".
> 
> Ne' piu' ne' meno della stessa sicurezza (giuridica)
> dell'autocertificazione (DPR 445/2000) rispetto all'atto notarile, fatte
> le dovute analogie. E' ovvio che quando il legislatore sceglie forme
> piu' "comode", per semplificare la burocrazia, introduce degli
> abbassamenti dei livelli di sicurezza. Sul piano giuridico, il
> legislatore accetta un minor livello di sicurezza per una maggiore
> efficacia (chiamata dai cittadini "semplificazione", o, alla Bossi,
> "meno rottura d'il bal"). Tecnicamente hai ragione tu, non ci piove.
> Giuridicamente, non posso esprimere giudizio, poiche' e' una scelta
> dello Stato che "accetta" i rischi dovuti alla semplificazione.

Posto che io invece non l'ho ancora letto con la dovuta attenzione,
quello che dici sarebbe corretto se non fosse che l'autocertificazione è
possibile solo quando si autocertifica qualcosa che è verificabile in
altri atti e quindi indipendentemente dal documento sottoscritto (non
ricordo la dizione esatta). Per intenderci, io posso autocertificare di
abitare a San Giuliano per evitare di dover portare un certificato, ma
il certificato presso il comune di San Giuliano si trova. Se ho
dichiarato il falso, è rilevabile e ne pago le conseguenze: lo Stato si
assume un rischio relativamente basso, perché in caso di dubbi o
contenziosi la questione si chiarisce. In questo senso
l'autocertificazione è appunto solo una "semplificazione". Nel caso di
cui stiamo parlando, io potrei firmare un contratto con una firma più
"debole" perché parte delle garanzie sono perse, non perché c'è stata
una semplificazione procedurale. Sicuramente lo Stato nel farlo si
assume un rischio (ma lo fa assumere direttamente anche ai cittadini,
non indirettamente come con l'autocertificazione), il problema è se lo
fa scientemente ;) Personalmente trovo criticabile che una Direttiva
venga implementata in modo difforme dall'originale se non ci sono
ragioni legate alle specificità (es. giuridiche) del paese che la
adotta, e in questo caso mi sembra tutt'altro che ovvia la ragione per
cui c'è stata questa modifica.

ciao

- Claudio

-- 

Claudio Telmon
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