Ciao Rosario,

> Ho (finalmente) letto il nuovo CAD. Se ho capito bene, ti riferisci
> all'art. 21 comma 2 che recita: "Il documento informatico sottoscritto
> con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
> formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma
> 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e
> l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo
> 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
> riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.".

Esattamente.

> abbassamenti dei livelli di sicurezza. Sul piano giuridico, il
> legislatore accetta un minor livello di sicurezza per una maggiore
> efficacia

Ti posso far notare che il "minor livello di sicurezza" elimina il
dispositivo sicuro di firma e qualsiasi requisito sul certificatore?

Alla faccia della semplificazione, nemmeno Calderoli col lanciafiamme!

Forse hai ragione, siamo un po' OT e dovremmo shiftare su lex.

-- 
Cordiali saluti,
Stefano Zanero

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