Ciao Rosario, > Ho (finalmente) letto il nuovo CAD. Se ho capito bene, ti riferisci > all'art. 21 comma 2 che recita: "Il documento informatico sottoscritto > con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, > formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma > 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e > l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo > 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume > riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.".
Esattamente. > abbassamenti dei livelli di sicurezza. Sul piano giuridico, il > legislatore accetta un minor livello di sicurezza per una maggiore > efficacia Ti posso far notare che il "minor livello di sicurezza" elimina il dispositivo sicuro di firma e qualsiasi requisito sul certificatore? Alla faccia della semplificazione, nemmeno Calderoli col lanciafiamme! Forse hai ragione, siamo un po' OT e dovremmo shiftare su lex. -- Cordiali saluti, Stefano Zanero Politecnico di Milano - Dip. Elettronica e Informazione Via Ponzio, 34/5 I-20133 Milano - ITALY Tel. +39 02 2399-4017 Fax. +39 02 2399-3411 E-mail: [email protected] Web: http://home.dei.polimi.it/zanero/
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